Pignoramento autoveicoli: quali i limiti e le modalità d’intervento degli organi di polizia?

Redazione 06/09/16
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Con la circolare n. 300/A/5502 dell’ 8 agosto 2016, il Ministero dell’Interno definisce i termini dell’intervento degli organi di Polizia nell’ambito della procedura di pignoramento di autoveicoli, come disciplinata dal nuovo testo dell’art. 521-bis c.p.c.

Secondo tale articolo, il pignoramento di veicoli si effettua tramite notifica al debitore di un atto con il quale, oltre agli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione in pubblici registri, si intima al debitore di consegnare il veicolo pignorato all’Istituto Vendite Giudiziarie entro 10 giorni.

Nel caso in cui la consegna e non sia effettuata entro il suddetto termine, è previsto il dovere per gli Organi di Polizia – e non solo quelli di polizia stradale – di accertare la circolazione del veicolo pignorato, procedere al fermo dello stesso, e provvedere alla consegna del veicolo all’Istituto vendite.

L’interrogativo: l’organo di polizia deve attivarsi per ricercare il veicolo pignorato o no?

A riguardo sorge l’interrogativo se l’organo di polizia debba limitarsi ad eseguire il pignoramento solo nel caso in cui, nello svolgimento della propria attività istituzionale, accerti la circolazione dello stesso su strada o se debba invece attivarsi per ricercare il veicolo pignorato presso i luoghi di dimora o di lavoro del debitore.

In merito, il Viminale ha spiegato che “la chiara formulazione letterale della norma e l’esigenza di non distrarre le pattuglie dalle preminenti funzioni di polizia inducono ad affermare che il concorso dell’attività esecutiva del provvedimento e quindi il fermo del veicolo e il ritiro dei documenti deve essere assicurato solo qualora si accerti la circolazione del veicolo stesso”.

Il Ministero ha inoltre precisato che, dopo la notifica dell’atto di pignoramento, il debitore è costituito custode del bene. Perciò, a differenza di un veicolo sottoposto al c.d. fermo fiscale ex art. 86 D.P.R. 602/73, la circolazione del veicolo pignorato, dopo la notifica dell’atto, non individua alcuna violazione del CdS né la contestazione dell’art. 214 comma 8 CdS.

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