Photored – risarcimento danni a seguito di verbale di contravvenzione D.d.S. ritenuto illegittimo per mancanza di taratura ,omologazione e presenza vigili urbani. Condanna del comune al risarcimento danni pari all’importo della contravvenzione “indebitam

sentenza 06/07/06
Scarica PDF Stampa
Si sottopone all’attenzione dei lettori una recente pronuncia del Giudice di Pace di C.mare di Stabia, avv. Antonio Iannello, in tema di risarcimento danni per lesione di interesse legittimo.
La sentenza prende spunto dalla particolare situazione di un utente che, dopo aver pagato una contravvenzione per la violazione dell’art. 146 CDS (‘per essere passato con la propria autovettura con luce gialla o rossa ad un incrocio, contravvenzione elevata a mezzo apparecchiatura photored’) citava in giudizio il Comune di C.mare di Stabia in quanto la contravvenzione elevata dai Vigili Urbani era nulla per omissione di contestazione immediata, per mancata taratura ed omologazione dell’apparecchio photored, perché il semaforo non era presidiato da alcun vigile e quindi chiedeva l’annullamento del verbale impugnato, la restituzione di quanto indebitamente pagato ed il ristoro dei danni.
Il Giudice, dopo aver sottolineato che “l’attore ha pagato in virtù di un verbale di contravvenzione, che non impugnato nei termini di legge, acquista valore di titolo esecutivo e pertanto alcuna azione di annullamento può essere posta in essere né il giudicante può entrare nel merito dell’atto amministrativo e decidere sulla sua eventuale nullità, essendo decorsi i termini prescritti per l’impugnazione”, approfondisce il tema della risarcibilità dei danni provocati da un comportamento scorretto della PA.
 
La possibilità che si possa configurare, in capo alla Pubblica Amministrazione, la responsabilità civile ex art. 2043 c.c. – e il corrispondente diritto, in capo ai privati, al risarcimento dei danni subiti a causa dell’emanazione di atti lesivi di interessi legittimi – è frutto della ‘rivoluzionaria’ sentenza della Cassazione n. 500/1999 che, a Sezioni Unite, ha sfatato il tabù della irrisarcibilità della lesione degli interessi legittimi.
 
La Suprema Corte riconosce che vi è risarcibilità del danno, con configurazione di responsabilità aquiliana, anche quando la PA lede un interesse legittimo, e ciò a prescindere dalla caducazione o meno del provvedimento amministrativo. Nel caso specifico, la PA ha notificato un atto che aveva notevoli vizi (il verbale non riportava alcuna omologazione o estremi di taratura dell’apparecchio, né era provato che l’apparecchio era presidiato), ed ha indotto l’utente a credere nell’esistenza di un dovere giuridico, pur non essendoci i presupposti: così operando ha violato i principi generali dell’intera attività amministrativa, e cioè i principi del neminem laedere, di trasparenza e correttezza. Sottacendo i vizi del provvedimento sanzionatorio, la PA ha costituito un atto nullo facendolo però apparire valido e ha indotto l’utente a pagare una sanzione per una violazione rilevata in maniera irrituale, senza la presenza dell’agente, con apparecchi non tarati, senza riportare l’omologazione dello strumento: in tal modo risulta provata la colpevolezza della PA ed il nesso eziologico tra la stessa e la lesione dell’interesse in tal modo accertata.
 
Avv. Assunta Russo   e avv. Marilisa Somma                              
 
                                       REPUBBLICA ITALIANA
                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice di pace di Castellammare di Stabia avv Antonio Iannello , ha pronunciato la seguente
                                                  SENTENZA
Nella causa civile.iscritta al N 1805/06del RG affari civili
                                                       TRA
*** Antonio, rapp.to e difeso per mandato in atti dall’avv Gaetano Del Gaudio, e presso lo stesso dom.to in V Annunziatela, 10 Castellammare di stabia,
                                                                                         RICORRENTE
                                                             E
Comune di Castellammare di Stabia,in persona del legale rapp.te p.t , el.te dom.to In Castellammare di Stabia, v Raiola, 44,presso l’avvocatura municipale,in uno ai suoi difensori avv Donatangelo Cancello e Sergio Siracusa, per mandato in atti
                                                                                  Resistente
Oggetto : azione per l’ annullamento del verbale  e risarcimento dei danni
                                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato,l’attore assumeva di aver pagato una contravvenzione, per il verbale n    h642 elevato dalla PM di Castellammare di Stabia,per la violazione dell’ART 146 CDS, per essere passato con luce gialla o rossa ad un incrocio, contravvenzione elevata a mezzo apparecchiatura Photored. Assumeva ancora l’attore, che detta contravvenzione era nulla, in quanto vi era omissione di contestazione immediata,
 l’apparecchiatura non era tarata, non era presidiata da un vigile, ne’ era omologata ai sensi di legge, di poi faceva rilevare altre nullita’ inerenti al verbale.Indi citava la convenuta amministrazione comunale,onde ottenere l’ annullamento del detto verbale e il ristoro dei danni con spese e competenze. Si costituiva in giudizio  Comune di Castellammare di Stabia, che produceva documentazione, eccepiva l’inammissibilita’ della domanda in quanto non si poteva piu’ invocare il solve et repete, e in ogni caso nel merito chiedeva rigettarsi ogni richiesta attorea. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti il giudicante si riservava per la decisione..
                                        MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si ritengono provate per tabulas le legittimazioni delle parti non contestate, e in ogni caso si ritiene sufficientemente provato l’interesse ad agire della parte attorea,.
Nel merito la domanda e’ fondata solo parzialmente e va accolta per quanto di ragione. Osserva il giudicante, che secondo costante orientamento della SC, a dare la qualificazione giuridica ad una domanda, e’ il magistrato giudicante il quale, non deve solo limitarsi ad una mera interpretazione letterale, ma deve in ogni caso, necessariamente, dall’intera lettura del libello introduttivo e delle cartule processuali prodotte, interpretare cosa domanda la parte alla giustizia.
Orbene, questo giudice, procede all’interpretazione delle richieste attoree ,evidenziando che questi propone due distinte domande,la prima volta ad ottenere l ‘annullamento del verbale, assumendo che ha pagato in virtu’ di un atto nullo, la seconda, rivolta ad ottenere il risarcimento dei danni per il comportamento scorretto della PA. Poiche’,le due domande si sommano e sono contenute, nella competenza di questo giudice, pari ad euro 2582,28,    l’intera domanda e’ sicuramente oltre i limiti di cui all’art 113 cpc, non basta a farla rientrare nel limte di E 1030,00 la dichiarazione dell’attore che dopo aver limitato il tutto alla competenza dell’adito giudice, riporta la dizione di E 1030,00,avendo dovuto espressamente riportare di voler contenere la domanda in quella somma.Inoltre, il giudicante ritiene che l’attore con la domanda di annullamento del verbale de quo, ha espressamente posto una domanda di competenza esclusiva del giudicante ex L 689/81 e pertanto, essa non puo’ essere limitata per alcun valore, se non a quello previsto dalla detta legislazione. Dette considerazioni,in uno alla circostanza, che con il decreto n 40/06, le decisioni del giudice di pace,in materia di annullamento di verbali per contravvenzioni al cds, sono appellabili, impongono  al magistrato di giudicare secondo diritto, con la conseguenza che la sentenza e’ appellabile. La prima domanda, sicuramente non puo’ trovare ingresso in questo giudizio,in quanto l’attore, ha pagato in virtu’ di un verbale di contravvenzione, che non impugnato, nei termini di legge,  acquista valore di titolo esecutivo e pertanto, alcuna azione di annullamento  puo’ essere posta in essere, ne’ il giudicante,puo’ entrare nel merito dell’atto amministrativo e decidere sulla sua eventuale nullita’, essendo decorsi i termini prescritti per l’impugnazione.
Pertanto, va acclarato che il verbale di contravvenzione resta valido e non puo’ essere oggetto di impugnazione alcuna. E’ questo, un principio di diritto amministrativo indiscusso, in dottrina, (vedasi per tutti Sandulli) ,ed in giurisprudenza, secondo cui il provvedimento amministrativo non impugnato assume esecutorieta’ divenendo in tal modo opponibile al destinatario, che non puo’ far altro che soggiacere ad esso.Non si puo’,in ogni caso parlare di possibilita’ di disapplicazione dell’atto sia ,in quanto lo stesso non riveste il carattere di atto generale, ma e’ rivolto ad un solo destinatario, l’odierno attore, sia in quanto il legislatore ha previsto una speciale procedura per l’impugnazione con la L 689/81.Passando ora ad esaminare, la seconda parte della domanda, quella risarcitoria, questo giudice si convince che essa va sicuramente accolta, ma per giungere a tale asserzione, bisogna operare, alcune considerazioni.L’attore, chiede il risarcimento di danni provocatogli da un comportamento scorretto della PA, configurando una responsabilita’ ex art 2043 cc della stessa.Orbene, osserva il giudicante, che la fattispecie per la quale si invoca la tutela non e’ certo un diritto soggettivo, che si e’ creato nella sfera giuridica del soggetto, ma un mero interesse legittimo. Sicuramente, se ci fosse stata la violazione di un diritto soggettivo, la situazione sarebbe stata risolvibile molto semplicemente, invece in tema di interessi legittimi, occorre che esistino alcune condizioni.Fino al 1999, la Sc (vedasi sent n 2667/93), aveva ribadito che non era possibile la tutela degli interessi legittimi, se non ci fosse stato l’annullamento del provvedimento,pertanto, sotto l’egida di tale orientamento, la domanda dell’odierno attore non poteva sicuramente essere accolta.Invece, nel 1999, la SC con sent SU n 500/99,modifica il proprio orientamento, riconoscendo che vi e’ risarcibilita’ del danno, configurandosi una responsabilita’ aquiliana, anche quando la PA lede un interesse legittimo e non un diritto soggettivo, e cio’ a prescindere dalla caducazione o meno del provvedimento amministrativo.Orbene, ora questo giudice, acclarato che se vi e’ violazione di un interesse legittimo, vi e’ risarcibilita’ del danno, deve valutare se esiste la violazione e se tale violazione produce danni.Il Consiglio di Stato con sent n 32/05, assume che esiste violazione di interessi legittimi se vi e’ colpevolezza della PA. Certamente, il verbale ,non impugnato e pagato, se pur da un lato non ha ottenuto l’acquiescenza dell’odierno attore, dall’altro, come evidenziato innanzi non e’ piu’ impugnabile per decorso dei termini, indi la colpevolezza, non va tanto ricercata nei vizi del detto atto, ma nell’intero comportamento della PA, assunto nel notificare un atto tale che sicuramente, ingeriva ed incuteva nell’altro soggetto un certo timore, inducendo lo stesso a credere nell’esistenza di un dovere giuridico,pur non essendoci i presupposti. Insomma, con l’emanazione del verbale de quo,la PA, notificando, come verbale di contravvenzione, un atto che aveva notevoli vizi,(infatti il verbale non riporta alcuna omologazione o estremi della taratura dell’apparecchio, ne’ e’provato che l’apparecchio era presidiato),ha violato il principio del neminem ledere e di trasparenza e correttezza, imposti da regole generali all’intera attivita’ amministrativa. In tal modo, sottacendo i vizi del provvedimento sanzionatorio, vizi sopra evidenziati e per cui numerosi verbali sono stati gia’ oggetto di pronunce di annullamento da parte di questa giustizia,si e’ andato a costituire un atto nullo, facendolo apparire per valido, in quanto proveniente dalla PA e pertanto, emesso con potesta’ di imperio.Il cittadino, tra l’altro soggetto debole, nel rapporto di diritto pubblico che viene a crearsi tra lo stesso e la PA, ha diritto a che l’ente,in tutto l’intero procedimento amministrativo, si comporti col rispetto della normativa e non ponga in essere comportamenti antigiuridici lesivi di ogni e qualsiasi posizione a cui il vigente ordinamento giuridico garantisce tutela. LA PA, con la notifica del detto verbale, cela,l’antigiuridicita’ del proprio comportamento, e induce l’attore a pagare una sanzione per una violazione, rilevata in maniera irrituale, senza la presenza dell’agente, con apparecchi non tarati, senza riportare l’omologazione dello strumento. In tal modo risulta provata la colpevolezza dell’amministrazione ed il nesso eziologico tra la stessa e la lesione dell’interesse in questo modo accertata.Circa l’esistenza del danno,osserva il giudicante, che all’attore, va sicuramente accordato, quello relativo al depauperamento patrimoniale subito, dal pagamento della sanzione inflitta in modo ingiusto, con la conseguente condanna della PA convenuta al pagamento della somma pagata ed ammontante ad euro 150,50 con interessi dal momento dell’incasso,trattandosi di obbligazione nascente,in ogni caso da atto illecito,in cui la Pa e’ in mora ex re. L’accoglimento solo parziale della domanda comporta, necessariamente la compensazione per il 50% delle spese, e il convenuto va condannato alla sola restante parte, determinata nelle somme che vengono liquidate in dispositivo.                                                                                                                                                       
                                                                  P .Q. M .
Il giudice di pace di Castellammare di Stabia, avv Antonio Iannello, definitivamente pronunciandosi sulla domanda in atti,  giudicando secondo diritto,cosi’ decide:
a)       Rigetta la domanda di annullamento del verble;
b)       Accerta la responsabilita’ del convenuto per lesione di interesse legittimo;
c)       Condanna lo stesso al pagamento,in favore dell’attore a titolo di risarcimento, della somma di euro150,50 con interessi come in motivazione;
d)       condanna la convenuta  amministrazione al pagamento, del 50% delle spese, diritti ed onorari con distrazione, e che gia’ ridotte, liquida in complessivi euro 160,00 di cui 20,00 per spese, 80,00 per onorari, 60,00 per diritti,oltre 12,5% ,iva e cna se non detraibili, compensando la residua frazione di spese tra le parti;
e)       sentenza esecutiva ex lege.
Cosi’ deciso in Castellammare di Stabia,14.06.06
     Il cancelliere                                                                           Il giudice di pace
                                                                                                   Avv Antonio Iannello

sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento