Permesso di soggiorno per lavoro stagionale e rigetto (Tar Lazio, Roma, n. 7100/2011)

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Massima

La normativa vigente non consente, a richiesta dello straniero interessato, il rinnovo automatico, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di un permesso di soggiorno già rilasciato esclusivamente per lavoro stagionale, ma prevede una procedura più complessa, specificata nell’art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998 e nell’art. 38, comma 7, D.P.R. n. 394/1999. A tal fine è necessario che il lavoratore stagionale rientri nel paese di origine alla scadenza del permesso e chieda poi nuovamente un nuovo ingresso in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale.

 

1. Premessa

La presente pronuncia riguarda la normativa vigente che non consente, a richiesta dello straniero interessato, il rinnovo automatico, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di un permesso di soggiorno già rilasciato esclusivamente per lavoro stagionale, ma prevede una procedura più complessa, specificata nell’art. 24, comma 4, d.lgs. n. 286/98 e nell’art. 38, comma 7, D.P.R. n. 394/1999. A tal fine è necessario che il lavoratore stagionale rientri nel paese di origine alla scadenza del permesso e chieda poi nuovamente un nuovo ingresso in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale. Allo straniero che rispetti tale iter l’art. 38 del D.P.R. 394/99 concede innanzitutto il beneficio della priorità nell’accesso al territorio italiano rispetto agli altri extracomunitari che facciano per la prima volta domanda di soggiorno per lavoro stagionale, e poi anche la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in quello per lavoro subordinato previa verifica della disponibilità di posti nell’ambito delle quote annuali di ingresso da parte della Direzione provinciale del lavoro (1).

 

2. Art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998

La legislazione nazionale adottata negli ultimi anni, d.lgs. n. 286 del 1998, l. n. 189 del 2002, d.l. n. 195 del 2002, si fonda sulla radicale premessa per la quale nessun soggetto extracomunitario può entrare nello Stato, ed ivi stabilmente soggiornare, qualora non sia munito di visto di ingresso e di permesso di soggiorno, e cioè di un titolo amministrativo che autorizzi questi allo stabilimento, alla circolazione ed allo svolgimento di attività per specifiche tassative ragioni (di visita, affari, turismo, studio, lavoro, ricongiungimento familiare e motivi familiari, protezione sociale, asilo e protezione temporanea, cure mediche).

L’art. 24, comma 4, d.lgs. 1998 n. 286 prevede che il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni”. L’art. 38, commi 2 e 7, d.P.R. 1999 n. 394 specifica che, ai fini dell’autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l’anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell’ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni. Inoltre, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l’anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all’articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell’articolo 9 del regolamento.

In proposito la giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, ha specificato che la normativa vigente non consente, a richiesta dello straniero interessato, il rinnovo automatico di un permesso di soggiorno, già rilasciato esclusivamente per lavoro stagionale, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma prevede una procedura più complessa (quella appunto specificata nell’art. 24, comma 4, del D.L.vo 1998 n. 286 e nell’art. 38, commi 2 e 7, del D.P.R. n. 1999 n. 394) secondo la quale è necessario che il lavoratore stagionale rientri nel suo Paese di origine, dopo di che avrà, semmai, la precedenza su altri connazionali per il rientro l’anno successivo o, comunque dopo il rientro, per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno a titolo diverso da quello stagionale, previa autorizzazione al reingresso in Italia ed autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro competente ai fini della richiesta conversione, pur sempre nel rispetto delle quote di flusso annuale (2).

 

Rocchina Staiano Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato, Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

 

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(1) TAR Torino, sez. II, 16 gennaio 2007 n. 13; TAR Toscana, 7 dicembre 2006 n. 7198; TAR Basilicata 14 dicembre 2005 n. 1027; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 25 ottobre 2004 n. 3684.
(2) Cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 16 gennaio 2007, n. 13; T.A.R. Umbria Perugia, 14 febbraio 2007, n. 130; T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 02 marzo 2007, n. 183. 

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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