Permesso di soggiorno e revoca (TAR Lombardia, Milano, n. 14/2012)

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Massima

La norma di cui all’art. 5 del d.lgs. 286/1998 non consente all’Amministrazione alcuna autonoma valutazione in ordine ai fatti oggetto del giudizio penale derivando in modo del tutto automatico dalla sentenza penale la preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 1. Premessa

 

La pronuncia in esame prevede che il permesso di soggiorno è revocato, ovvero il rinnovo dello stesso è rifiutato quando vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. I requisiti per l’ottenimento del permesso di soggiorno, infatti, sono sempre i medesimi, sia che si tratti di prima richiesta del permesso che di rinnovo dello stesso; dal che consegue che la condanna per reati inerenti gli stupefacenti, come è ostativa per l’ingresso nel territorio dello Stato e la concessione del permesso di soggiorno, ugualmente preclude la possibilità di ottenere il rinnovo dello stesso. Sull’argomento, la giurisprudenza del Cons. di Stato, n. 114 del 2008 ha riconosciuto che determinate condanne, quali quelle previste nell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 e succ. mod. e integr. (c.d. T.U.), costituiscono motivo di per sé ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno e, di conseguenza, l’amministrazione legittimamente si può limitare a richiamare siffatti tipi di condanna per negare il richiesto rinnovo, perché la scelta è stata fatta dal legislatore.

Dispone infatti l’art. 5, comma 5, del t.u. sopra ricordato che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono negati quando vengano a mancare i requisiti per l’ingresso e il soggiorno; l’art. 4, comma 3, nel precisare i requisiti richiesti, esclude che possa essere ammesso (tra le altre ipotesi) lo straniero che risulti condannato per alcuni reati tra cui quelli “inerenti…la libertà sessuale” o lo spaccio di stupefacenti o l’induzione alla prostituzione o il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o altri ancora.

Il legislatore ha quindi attribuito una valenza, immediatamente ostativa ad una positiva valutazione in ordine alla permanenza nel territorio dello Stato, a comportamenti penalmente sanzionati, ritenuti di particolare rilevanza sul piano delle relazioni sociali e del mantenimento dell’ordine pubblico, a differenza di quanto era previsto nel testo della norma precedente alle modifiche del 2002 ove la valutazione della pericolosità e della minaccia era rimessa all’autorità amministrativa. In altri termini, nel testo vigente, la valutazione negativa è stata fatta direttamente dal legislatore che ha individuato determinati reati ritenuti ostativi.

Né ciò può essere temperato dalla previsione di cui allo stesso art. 5, comma 5, del t.u. che dispone il rifiuto “sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio”, perché, in primo luogo, tali eventuali elementi debbono essere portati a conoscenza della p.a. a cura dell’interessato e non risulta che ciò sia avvenuto.

Inoltre non possono essere valutati dalla stessa p.a. come “nuovi elementi” le considerazioni espresse dal giudice penale nella sentenza di condanna (risarcimento, peraltro parziale, del danno; fatto lieve per la coercizione non elevata), perché quelle considerazioni rappresentano la motivazione della sentenza e non “circostanze sopravvenute ai fatti decisi in sede penale” come invece ritenuto dall’appellante. Come si è già detto, è la stessa sentenza di condanna, per la qualità del reato ascritto e sanzionato, che è di per sé ostativa ad una valutazione favorevole da parte dell’autorità amministrativa.

 

2. Rassegna giurisprudenziale

L’art. 4, comma 3, del T.U. immigrazione, implicitamente richiamato, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, dall’art. 5, comma 5, del citato T.U., individua specifiche ipotesi preclusive dell’ingresso e della permanenza dello straniero in Italia, tra le quali rientrano le condanne penali per reati concernenti la prostituzione. In siffatte ipotesi, la normativa vigente individua come fatto ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno la condanna, senza attribuire alcun rilievo ad altri fattori quali l’unicità o occasionalità della condanna e l’attività di lavoro regolarmente svolta dal richiedente, anche in forma di autonoma attività di impresa. Si rileva, tuttavia, che il predetto art. 5, comma 5, secondo periodo, prescrive che quando il soggetto abbia esercitato il ricongiungimento familiare si devono valutare anche la natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato, l’esistenza di legami familiari con il paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, la durata del suo soggiorno nel medesimo territorio (Cons. Stato, Sez. III, 26/10/2011, n. 5757)

La condanna di uno straniero per reati concernenti gli stupefacenti è di per sé ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs n. 286/1998, come modificato dalla L. 189/2002, salvo che, ai sensi del citato comma 5, non ricorrano fatti sopravvenuti che facciano venire meno le ragioni ostative e che, in caso di ricongiungimento familiare, siano valutati aspetti quali la durata del soggiorno e i legami familiari esistenti (Cons. Stato, Sez. III, 10/08/2011, n. 4758).

La condanna per reati concernenti gli stupefacenti è di per sé ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno in favore dello straniero interessato ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs n. 286/1998, come modificato dalla L. 189/2002, salvo che, ai sensi del citato comma 5, non ricorrano fatti sopravvenuti che facciano venire meno le ragioni ostative e che, in caso di ricongiungimento familiare, siano valutati aspetti quali la durata del soggiorno e i legami familiari esistenti (Cons. Stato, Sez. III, 05/08/2011, n. 4694).

L’ingresso in Italia dello straniero da circa 10 anni, in età adolescenziale, in seguito a ricongiungimento familiare, l’attuale convivenza con la famiglia e, dunque, la sussistenza in Italia dei più importanti legami familiari, l’intervenuto conseguimento di un attestato di formazione professionale, alla base del suo attuale lavoro, costituiscono circostanze idonee ad assumere rilievo ai fini della motivazione del provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno in applicazione della disposizione di cui all’art. 5, comma quinto, secondo periodo, del d.lgs. 286/1998 come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 5/2007 in attuazione della dir. 2003/86/CE. In ipotesi siffatte non osta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato la condanna riportata dall’interessato in relazione al delitto di detenzione di sostanza stupefacente (pari nella specie a 2 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione ed a € 12.000 di multa), ed il fatto che il medesimo, durante la esecuzione della pena, venga denunciato due volte in stato di libertà per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, in quanto non più sufficiente, da sola, a giustificare il diniego del richiesto permesso (Cons. Stato, Sez. III, 03/08/2011, n. 4638).

L’art. 5, comma V, del d.lgs. 286/1998 s.m.i. non consente il diniego di permesso di soggiorno agli extracomunitari che hanno esercitato il ricongiungimento familiare motivato con la sussistenza di reati ostativi senza che sia compiuta alcuna valutazione, neanche sommaria, dell’inserimento familiare, sociale e lavorativo dell’extracomunitario stesso (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, 07/06/2011, n. 953).

Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”. In base a tale norma, quindi, l’Amministrazione, prima di respingere la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno deve valutare se non siano nel frattempo interventi nuovi elementi che ne consentano il rilascio (Cons. Stato, Sez. VI, 11/05/2011, n. 2791).

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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