Permessi sindacali: l’Aran pubblica una guida operativa sulle modalità di calcolo del monte ore

Redazione 15/07/14
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Biancamaria Consales

L’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha pubblicato una Guida operativa sulle “Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nei luoghi di lavoro”.

Ripartizione dei permessi sindacali nelle aree dirigenziali, determinazione del monte ore permessi sindacali da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa, quantificazione del monte ore permessi sindacali complessivo dell’ente, quantificazione del peso nell’ente delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, calcolo del monte ore lordo di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa, determinazione del monte ore permessi sindacali netto di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa.  

Questi tutti gli argomenti che la guida operativa passa in rassegna, al fine di consentire alle amministrazioni ed agli enti di procedere correttamente alla quantificazione dei permessi sindacali di posto di lavoro, da attribuire alle OO.SS. rappresentative.

Va, al proposito, ricordato che i contingenti massimi dei permessi sindacali si differenziano a seconda delle Aree dirigenziali.

“Le amministrazioni e gli enti – chiarisce la guida operativa –, all’inizio di ogni anno, devono procedere a quantificare e ripartire le ore di permesso sindacale di posto di lavoro. Si sottolinea l’importanza di rispettare tale cadenza temporale, atteso che solo conoscendo a priori la consistenza del contingente attribuito ad ogni singolo soggetto sindacale è possibile monitorare costantemente la quantità di permessi residua e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 7 del CCNQ 5 maggio 2014, da un lato, informare tempestivamente il sindacato in caso di esaurimento del contingente a propria disposizione, dall’altro, bloccare la fruizioni di ulteriori ore di permesso sindacale retribuito”.

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