Permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) ed ex festività: indennità sostitutive per mancato godimento

Redazione 19/07/11
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Con circolare 92/2011, l’INPS ha illustrato le modalità operative per la gestione degli aspetti contributivi connessi al mancato godimento dei permessi per riduzione orario (c.d. ROL) o per le ex festività, ovvero in caso di mancato pagamento delle relative indennità sostitutive.

Si ricorda, nella circolare, che i permessi per riduzione di orario di lavoro consentono al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza subire alcuna decurtazione nell’entità della retribuzione. La riduzione si attua mediante la concessione di permessi orari – la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative – fruibili sia individualmente che collettivamente; in tale ultimo caso, interessando la generalità dei lavoratori, i permessi costituiscono  una forma di riduzione dell’orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza.

Il termine di godimento dei permessi in argomento può essere disciplinato e fissato da clausole contrattuali di livello nazionale nonché da parte della contrattazione collettiva aziendale, o direttamente dalle parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale.

Laddove il lavoratore, entro l’arco temporale stabilito, non riesca a godere dei permessi, è in genere prevista la possibilità che gli venga erogata una indennità sostitutiva, calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla scadenza del termine stabilito per la fruizione.

Riguardo alle ex festività, si osserva che, in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione), la contrattazione collettiva prevede che i lavoratori abbiano diritto a fruire di permessi individuali che – secondo gli orientamenti ministeriali – costituiscono diritti disponibili, al pari dei ROL.  

 In ordine, dunque, alla problematica concernente il mancato godimento o pagamento dei permessi per riduzione di orario e per le ex festività, nonché all’insorgenza della connessa obbligazione contributiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sostenuto che, in presenza di una previsione contrattuale collettiva nazionale e/o aziendale, ovvero di una pattuizione individuale che regolamenti il termine di fruizione dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e delle ex festività, e che preveda la corresponsione di una indennità sostitutiva, la scadenza della relativa obbligazione contributiva nonché la collocazione temporale dei contributi coincidono con il predetto termine contrattuale o pattizio, indipendentemente dall’avvenuta corresponsione delle somme.

Ai fini del versamento, i datori di lavoro dovranno sommare l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex Festività non godute alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza.

Qualora, in un momento successivo a quello dell’assolvimento dell’obbligazione contributiva, i permessi a titolo di ROL o ex-festività vengano effettivamente fruiti, il contributo versato non è più dovuto e può essere recuperato.

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