Permessi e congedi per motivi di studio: ecco gli istituti utilizzabili dal dipendente pubblico

Redazione 17/10/11
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Con circolare n. 12 del 7 ottobre 2011, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcuni chiarimenti in relazione a permessi ed a congedi per motivi di studio richiesti sempre più spesso da parte del personale delle Pubbliche Amministrazioni, anche a seguito dell’ampia diffusione delle università telematiche. Premesso che la disciplina dovrà sempre contemperare l’esigenze della pubblica amministrazione, nel rispetto del principio del buon andamento, ed il diritto allo studio del dipendente, nonché alla sua crescita culturale e professionale, il quadro che ne deriva può essere così sintetizzato:

a) i congedi per la formazione (previsti dall’art. 5 della L. 53/2000) sono utilizzabili anche per il conseguimento di titoli universitari o per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, che possono essere accordati, secondo le condizioni stabilite nei CCNL e negli accordi collettivi, ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni per un massimo di 11 mesi nell’arco della vita lavorativa. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione;

b) 150 ore di permessi retribuiti all’anno riconosciuti secondo le previsioni dei CCNL nel limite del 3% del personale in servizio ciascun anno nell’amministrazione, per la partecipazione ai corsi anche universitari e post-universitari che si svolgono durante l’orario di lavoro;

c) agevolazioni relative all’orario di lavoro, in quanto il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;

d) 8 giorni l’anno di permesso retribuito per la partecipazione agli esami;

e) aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione. Il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo.

In merito, poi, alla fruizione dei permessi da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche, la circolare, rifacendosi alla disciplina generale, mancando specifiche norme in materia, precisa che essa è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti, nonché alla attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest’ultimo caso, quindi, i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro. (Biancamaria Consales).

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