Perdita parentale: la responsabilità della struttura sanitaria

Redazione 18/05/20
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Perdita parentale: come provare il danno

Il presente contributo è tratto da

La responsabilità della struttura sanitaria per omessa o tardiva diagnosi – Maggio 2020

L’opera affronta le due fattispecie dell’omessa diagnosi e della diagnosi tardiva, delineando presupposti e conseguenze della responsabilità della struttura sanitaria che sia incorsa in tali inadempimenti, comportando l’aggravamento dello stato di salute del paziente e, nei casi peggiori, il decesso dello stesso. Il volume offre un’analisi sistematica e attenta della giurisprudenza più recente sul tema, fornendo al professionista una guida utile per affrontare la casistica in materia, sia dal lato del paziente che della struttura. In particolare, viene dedicato ampio spazio al tema del nesso di causalità (che riveste caratteristiche peculiari dovendo essere valutato con riferimento ad una condotta di carattere omissivo da parte del soggetto agente), nonché alla tipologia di danni che possono derivare da una ritardata o omessa diagnosi (con particolare attenzione al danno da perdita di chances e a quello per nascita indesiderata) ed ai soggetti che possono invocare la tutela giudiziaria per ottenere il risarcimento.   Pier Paolo MuiàDopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato in Giurisprudenza, con 110 e lode, presso l’Università degli Studi di Firenze. Esercita la professione di avvocato tra Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in particolare di responsabilità medica, diritto di internet, privacy e IP. È autore di monografie e numerose pubblicazioni sulle principali riviste giuridiche nazionali e collabora stabilmente con il portale giuridico Diritto.it. È stato relatore in diversi convegni, anche per ordini professionali medici.

Pier Paolo Muià | 2020 Maggioli Editore

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A causa della omessa o ritardata diagnosi di una patologia, al danno biologico subito dal paziente per la perdita della salute o, nei casi più nefasti, al danno per la perdita della vita, potrebbe aggiungersi anche il danno non patrimoniale subito dai suoi congiunti. Infatti, dall’omessa diagnosi che ha causato le lesioni invalidanti del paziente o la sua morte possono derivare anche delle conseguenze pregiudizievoli direttamente nei confronti dei suoi parenti: si pensi, per esempio, allo stravolgimento della loro vita che potrebbe derivare dal fatto che gli stessi dovranno prestare assistenza al proprio congiunto fino a quando questi non morirà oppure al dolore subito per la perdita del congiunto.
Ebbene, in tali casi, ai congiunti di coloro i quali hanno subito delle lesioni personali invalidanti o addirittura la morte a causa di una omessa o tardiva diagnosi è possibile riconoscere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Detto in altri termini, l’omessa o ritardata diagnosi di una malattia può determinare anche dei danni direttamente nei confronti dei parenti del paziente: è il c.d. “danno da perdita del rapporto parentale”.
Una compiuta e chiara definizione di tale danno è rinvenibile in una recente decisione del Tribunale di Milano, laddove il giudice meneghino ha precisato che
“il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, ristorabile non solo in caso di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale, derivante da lesioni invalidanti del prossimo congiunto tali da incidere di riflesso sui diversi interessi predetti” (Tribunale di Milano, sez. I, Sentenza del 14/11/2019, n. 10430)

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Perdita parentale: il peggioramento delle condizioni di vista

Secondo gli Ermellini:
(i) in primo luogo, un gravoso impegno di assistenza può essere necessario anche quando il soggetto da assistere ha soltanto un’invalidità parziale;
(ii) inoltre, l’impegno assistenziale comporta necessariamente un peggioramento delle condizioni di vita di colui il quale presta l’assistenza;
(iii) in secondo luogo, il fatto che l’assistito sia un familiare non esclude detto peggioramento; infatti, anche se il motivo per cui la persona presta l’assistenza è dovuto ai legami d’affetto o di solidarietà intercorrenti con l’assistito, che caratterizzano i rapporti familiari, egli (cioè colui il quale presta l’assistenza) deve comunque modificare le proprie abitudini di vita in ragione delle esigenze di assistenza del parente e pertanto subisce un danno.
In considerazione del fatto che colui il quale presta l’assistenza al soggetto leso subisce un pregiudizio non patrimoniale dato dal peggioramento delle sue condizioni di vita, se tale pregiudizio è serio e la lesione invalidante del congiunto è grave, il giudice dovrà risarcire anche tale pregiudizio non patrimoniale (oltre che il danno invalidante subito dal soggetto leso dal sinistro).
Le questioni del grado di invalidità subita dal soggetto leso e del fatto che l’assistenza sia prestata anche da altri eventuali parenti, rileva soltanto ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale subito da colui il quale presta l’assistenza (ma non possono essere usati per escludere la risarcibilità del danno stesso).

Il presente contributo è tratto da

La responsabilità della struttura sanitaria per omessa o tardiva diagnosi – Maggio 2020

L’opera affronta le due fattispecie dell’omessa diagnosi e della diagnosi tardiva, delineando presupposti e conseguenze della responsabilità della struttura sanitaria che sia incorsa in tali inadempimenti, comportando l’aggravamento dello stato di salute del paziente e, nei casi peggiori, il decesso dello stesso. Il volume offre un’analisi sistematica e attenta della giurisprudenza più recente sul tema, fornendo al professionista una guida utile per affrontare la casistica in materia, sia dal lato del paziente che della struttura. In particolare, viene dedicato ampio spazio al tema del nesso di causalità (che riveste caratteristiche peculiari dovendo essere valutato con riferimento ad una condotta di carattere omissivo da parte del soggetto agente), nonché alla tipologia di danni che possono derivare da una ritardata o omessa diagnosi (con particolare attenzione al danno da perdita di chances e a quello per nascita indesiderata) ed ai soggetti che possono invocare la tutela giudiziaria per ottenere il risarcimento.   Pier Paolo MuiàDopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato in Giurisprudenza, con 110 e lode, presso l’Università degli Studi di Firenze. Esercita la professione di avvocato tra Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in particolare di responsabilità medica, diritto di internet, privacy e IP. È autore di monografie e numerose pubblicazioni sulle principali riviste giuridiche nazionali e collabora stabilmente con il portale giuridico Diritto.it. È stato relatore in diversi convegni, anche per ordini professionali medici.

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