Perdita del possesso di un’auto

Scarica PDF Stampa
Numerosi sono i casi in cui si presenta dinanzi al Giudice di Pace una ‘’perdita del possesso’’ di un’autovettura o di un semplice motociclo.

Cause inerenti questo aspetto sono maggiormente instaurate affinchè colui che ha ceduto il bene non si trovi nella situazione di doversi addebitare le classiche tasse automobiliste che continuano ad arrivare al vecchio proprietario.

Di solito, colui che riceve e accetta il bene in questione non compie il trasferimento del passaggio di proprietà presso l’ufficio Conservatore P.R.A.

Ebbene, nel caso che ci occupa, il ‘’venditore’’ è tenuto a chiamare in giudizio l’acquirente per far accertare la intervenuta vendita della vettura specificando la data in cui è avvenuta e sentir dichiarare la perdita di possesso da parte dell’istante dell’autoveicolo suddetto da quella data e condannare lo stesso ( denominato convenuta/o) alla trascrizione del passaggio di proprietà.

Il venditore deve sostenere di aver venduto in qualsiasi modo ossia; o “verbalmente” o attraverso il semplice ‘’atto di vendita’’ la propria auto provando, contestualmente, che la suddetta autovettura risulta di proprietà ancora del venditore, pur non avendone questo il possesso.

Al fine del raggiungimento di un accoglimento della causa, dall’istruttoria deve emergere chiaramente che l’autovettura intestata al venditore fu venduta.

Sicuramente, un ruolo importante, viene occupato da testimoni presenti al momento della vendita e dalla loro testimonianza che deve essere verbalizzata agli atti di causa.

Alla luce di tutti gli atti e di tutte le questioni affrontate durante l’udienza dovrà emergere,dopo la intervenuta vendita del veicolo, che il venditore ne abbia perso totalmente il possesso.

La giurisprudenza in merito

E’ importante sottolineare che il trasferimento della proprietà dei beni mobili e, quindi, anche degli autoveicoli, si realizza immediatamente all’atto dell’incontro dei consensi e, la prova del trasferimento della proprietà può essere fornita con ogni mezzo, compreso le presunzioni semplici.

La vendita è contenuta nell’art. 1470 c.c., suddetto articolo ci enuncia che:“la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo” aspetto coerente con il principio consensualistico che nell’ordinamento italiano regge i contratti a effetti reali, come nel caso di specie la vendita, dove il consenso manifestato dalle parti realizza l’effetto traslativo della proprietà.

 Casi specifici in cui ricorrere alla perdita del possesso:

Le ipotesi sono diverse:

-casi in cui il veicolo sia rubato o nel caso in cui di esso un soggetto si sia indebitamente appropriato;

-casi di truffa;

-casi in cui non sia stato ancora effettuato il passaggio di proprietà;

-casi in cui ci si trova dinanzi alla mancata trascrizione al p.r.a. del passaggio di proprietà o della demolizione dell’auto per inadempienza del concessionario o del demolitore.

Conseguenze della perdita di possesso:

Compiuta la così detta perdita del possesso, il proprietario sarà esentato dal pagamento del bollo.

Rimarrà invariata la registrazione della proprietà del veicolo.

Il proprietario non possessore potrà continuare, a ricevere multe successivamente alla perdita del possesso del veicolo a causa di colui che ne sia illecitamente appropriato.

Al fine di esentarsi dal pagamento dovrà, fare opposizione nelle opportune sedi.

Volume consigliato

 

 

 

 

 

Dott.ssa Conte Sissy

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento