Peraltro, assorbente di ogni altra considerazione è il fatto che la richiesta di risarcimento ora in esame ha ad oggetto danni meramente asseriti, rispetto alla cui esistenza e consistenza la ricorrente non ha in alcun modo assolto il proprio onere probat

Lazzini Sonia 21/01/10
Scarica PDF Stampa

Non è stata fornita, in particolare, alcuna prova del fatto che la ricorrente avesse in effetti acquistato del materiale per la fornitura, mai utilizzato, o che l’impegno assunto con l’Azienda ospedaliera ******* le avesse precluso la partecipazione ad altre gare, indistintamente evocate ed in nessun modo precisate, né è dato comprendere in cosa sarebbe consistito il danno di immagine che la ricorrente genericamente sostiene di aver subìto.

 

Quanto detto vale anche per il mancato guadagno conseguente alla momentanea interruzione della fornitura in essere, nulla essendo stato dedotto, né risultando dagli atti di causa, in merito al tipo ed alla quantità dei prodotti forniti, al carattere periodico o continuativo della fornitura, al prezzo, al ricarico della ricorrente (almeno con riferimento al margine di utile risultante dall’offerta presentata in gara) e così via.

 

Come emerge dalla documentazione agli atti del giudizio, a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento n. 350 del 3 giugno 2003 con cui era stata revocata l’aggiudicazione in precedenza disposta (giusta determinazione n. 695 del 5 novembre 2002) in favore della Ricorrente dei lotti 15, 22, 23, 28, 29, 31 e 49 della gara per cui è causa, l’Azienda ospedaliera ******* aveva provveduto a disporre nuovamente l’aggiudicazione degli stessi alla Ricorrente con determinazione del suo direttore generale n. 167 del 29 marzo 2004.

In seguito l’Azienda ospedaliera, con deliberazione n. 357 del 14 giugno 2004, aveva tuttavia annullato la menzionata determinazione n. 167 del 2004, demandando agli uffici amministrativi di predisporre con urgenza, per l’affidamento della fornitura dei prodotti, una trattativa privata cui invitare le stesse società che avevano partecipato alla precedente gara.

Per tali vicende, e segnatamente per quelle anteriori a quest’ultimo provvedimento, la Ricorrente agisce col ricorso in esame al solo fine di ottenere il risarcimento del danno.

Il danno che la ricorrente lamenta e che essa chiede venga risarcito è, secondo la prospettazione operata nel ricorso, innanzitutto quello derivante dalla illegittima interruzione dell’esecuzione dell’appalto nel periodo intercorrente tra il provvedimento di revoca dell’iniziale aggiudicazione in suo favore – cioè la determinazione n. 350 del 3 giugno 2003, annullata da questa Sezione con sentenza n. 2014/04 – e la nota del 30 marzo 2004 con la quale, preso atto della sentenza di annullamento, l’Azienda ospedaliera l’avrebbe invitata a riprendere la fornitura (cfr. pag. 2 del ricorso), con conseguente mancato guadagno e perdita patrimoniale derivante dalla mancata utilizzazione del materiale “più volte ordinato e mai richiesto dall’Azienda” (cfr. le voci di danno elencate a pag. 4 del ricorso); nonché il danno derivante dalla perdita di chance determinata dalla perdita di possibilità di partecipare ad altre gare (in part. pag. 4 del ricorso) ed il danno di immagine parimenti patito per l’illegittima interruzione dell’appalto (cfr. pag. 2 del ricorso).

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

 

Il ricorso non merita accoglimento.

I fatti su cui si incentra l’attenzione del ricorrente costituiscono solo una parte di una più complessa vicenda, la quale non si esaurisce nella illegittimità del provvedimento di revoca della aggiudicazione alla ricorrente per omessa comunicazione di avvio del procedimento (che è stata l’assorbente motivo di accoglimento del ricorso della Ricorrente da parte della sentenza n. 2014/04 di questa Sezione), ma coinvolge questioni legate alla conformità al protocollo di offerta di prodotti offerti da altre società concorrenti (cfr. la stessa determinazione n. 350/04) ed alle relative determinazioni dell’amministrazione, richiedendo perciò una unitaria considerazione al fine della verifica del nesso causale e della colpa dell’amministrazione medesima.

Inoltre, la definitiva preclusione dell’espletamento dell’appalto di fornitura in base alla originaria aggiudicazione, a ben vedere, non è causalmente riconducibile al provvedimento di revoca annullato in sede giurisdizionale, poiché il ripristino della fornitura dopo l’annullamento giurisdizionale avrebbe soddisfatto in forma specifica l’interesse leso, ma alla successiva deliberazione n. 167 del 2004, ancora sub iudice, che quel ripristino ha definitivamente precluso.

Peraltro, assorbente di ogni altra considerazione è il fatto che la richiesta di risarcimento ora in esame ha ad oggetto danni meramente asseriti, rispetto alla cui esistenza e consistenza la ricorrente non ha in alcun modo assolto il proprio onere probatorio.

E’ appena il caso di aggiungere che non potrebbe neppure trovare spazio una condanna generica nella forma della c.d. “sentenza sui criteri” (art. 35, co. 2, d.lgs. 80/98), che risponde all’esigenza di raccordare le norme della procedura civile alla tipicità del processo amministrativo qualora la quantificazione del danno necessiti di una ulteriore attività collaborativa dell’amministrazione, ragion per cui ad essa non si può accedere quando una simile esigenza non ricorre, perché tutti gli elementi idonei a comprovare la sussistenza e la consistenza del pregiudizio sono nella disponibilità del danneggiato.

Tanto basta per il rigetto del ricorso.

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 8649 dell’ 11 dicembre 2009, emessa dal Tar Campania, Napoli

 

 

N. 08649/2009 REG.SEN.

N. 05293/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5293 del 2005, proposto da:
Ricorrente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra *************, rappresentata e difesa dall’avv. ***************, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via del Parco Margherita n. 31;

contro

Azienda Ospedaliera Monaldi, in persona del direttore generale legale rappresentante pro tempore prof. *************, rappresentata e difesa dall’avv. ****************, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, via Carducci n. 42;

per l’accertamento

del diritto della società ricorrente al risarcimento del danno ingiusto dalla stessa subito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33 e ss. D.Lgs. 80/1998 e s.m.i. e per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno per equivalente, mediante il pagamento delle relative somme, da quantificarsi in corso di causa, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Ospedaliera Monaldi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2009 la relazione del dott. ******************** e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Col ricorso in esame, notificato il 27 giugno 2005 e depositato il 14 luglio successivo, la Ricorrente s.r.l. agisce per il risarcimento del danno asseritamente subìto a seguito della illegittima revoca del provvedimento di aggiudicazione in suo favore di alcuni lotti di una gara per la fornitura di prodotti galenici e sostanze F.U. indetta dall’Azienda ospedaliera *******, revoca disposta con determinazione n. 350 del 3 giugno 2003 successivamente annullata da questa Sezione con sentenza n. 2014 del 10 febbraio 2004.

Premettendo che a seguito dell’annullamento del provvedimento di revoca, l’Azienda ospedaliera, con nota prot. n. 7085 del 30 marzo 2004, aveva comunicato la presa d’atto della sentenza e l’invito a riprendere la fornitura, la ricorrente sostiene di aver subito dalla illegittima interruzione dell’appalto un notevole danno di immagine ed economico, che con unico motivo di ricorso imputa a lucro cessante (mancato guadagno), danno emergente (non utilizzazione del materiale più volte ordinato e mai richiesto dall’Azienda) e perdita di chance (impossibilità di partecipare ad altre gare) per un importo quantificato in € 80.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta da questo Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell’aggiudicazione a quello del pagamento.

L’Azienda ospedaliera ******* si è costituita in giudizio con memoria depositata il 16 novembre 2009, nella quale osserva, tra l’altro, che con successivo ricorso l’odierna ricorrente ha impugnato la susseguente determinazione n. 357/04 con la quale l’Azienda aveva annullato la determinazione n. 167 del 2004 disponendo per l’affidamento della fornitura l’indizione di una trattativa privata, e chiede il differimento della trattazione della causa a nuovo ruolo per consentire la riunione dei due ricorsi tra loro, nonché con un terzo ricorso proposto da diversa società contro la precedente delibera n. 167/04.

Alla pubblica udienza del 18 novembre 2009 la ricorrente ha prestato consenso al deposito tardivo della memoria di controparte, ma si è opposta al rinvio della trattazione, insistendo per la definizione della causa; il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

DIRITTO

Come emerge dalla documentazione agli atti del giudizio, a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento n. 350 del 3 giugno 2003 con cui era stata revocata l’aggiudicazione in precedenza disposta (giusta determinazione n. 695 del 5 novembre 2002) in favore della Ricorrente dei lotti 15, 22, 23, 28, 29, 31 e 49 della gara per cui è causa, l’Azienda ospedaliera ******* aveva provveduto a disporre nuovamente l’aggiudicazione degli stessi alla Ricorrente con determinazione del suo direttore generale n. 167 del 29 marzo 2004.

In seguito l’Azienda ospedaliera, con deliberazione n. 357 del 14 giugno 2004, aveva tuttavia annullato la menzionata determinazione n. 167 del 2004, demandando agli uffici amministrativi di predisporre con urgenza, per l’affidamento della fornitura dei prodotti, una trattativa privata cui invitare le stesse società che avevano partecipato alla precedente gara.

Per tali vicende, e segnatamente per quelle anteriori a quest’ultimo provvedimento, la Ricorrente agisce col ricorso in esame al solo fine di ottenere il risarcimento del danno.

Il danno che la ricorrente lamenta e che essa chiede venga risarcito è, secondo la prospettazione operata nel ricorso, innanzitutto quello derivante dalla illegittima interruzione dell’esecuzione dell’appalto nel periodo intercorrente tra il provvedimento di revoca dell’iniziale aggiudicazione in suo favore – cioè la determinazione n. 350 del 3 giugno 2003, annullata da questa Sezione con sentenza n. 2014/04 – e la nota del 30 marzo 2004 con la quale, preso atto della sentenza di annullamento, l’Azienda ospedaliera l’avrebbe invitata a riprendere la fornitura (cfr. pag. 2 del ricorso), con conseguente mancato guadagno e perdita patrimoniale derivante dalla mancata utilizzazione del materiale “più volte ordinato e mai richiesto dall’Azienda” (cfr. le voci di danno elencate a pag. 4 del ricorso); nonché il danno derivante dalla perdita di chance determinata dalla perdita di possibilità di partecipare ad altre gare (in part. pag. 4 del ricorso) ed il danno di immagine parimenti patito per l’illegittima interruzione dell’appalto (cfr. pag. 2 del ricorso).

Il ricorso non merita accoglimento.

I fatti su cui si incentra l’attenzione del ricorrente costituiscono solo una parte di una più complessa vicenda, la quale non si esaurisce nella illegittimità del provvedimento di revoca della aggiudicazione alla ricorrente per omessa comunicazione di avvio del procedimento (che è stata l’assorbente motivo di accoglimento del ricorso della Ricorrente da parte della sentenza n. 2014/04 di questa Sezione), ma coinvolge questioni legate alla conformità al protocollo di offerta di prodotti offerti da altre società concorrenti (cfr. la stessa determinazione n. 350/04) ed alle relative determinazioni dell’amministrazione, richiedendo perciò una unitaria considerazione al fine della verifica del nesso causale e della colpa dell’amministrazione medesima.

Inoltre, la definitiva preclusione dell’espletamento dell’appalto di fornitura in base alla originaria aggiudicazione, a ben vedere, non è causalmente riconducibile al provvedimento di revoca annullato in sede giurisdizionale, poiché il ripristino della fornitura dopo l’annullamento giurisdizionale avrebbe soddisfatto in forma specifica l’interesse leso, ma alla successiva deliberazione n. 167 del 2004, ancora sub iudice, che quel ripristino ha definitivamente precluso.

Peraltro, assorbente di ogni altra considerazione è il fatto che la richiesta di risarcimento ora in esame ha ad oggetto danni meramente asseriti, rispetto alla cui esistenza e consistenza la ricorrente non ha in alcun modo assolto il proprio onere probatorio.

Non è stata fornita, in particolare, alcuna prova del fatto che la ricorrente avesse in effetti acquistato del materiale per la fornitura, mai utilizzato, o che l’impegno assunto con l’Azienda ospedaliera ******* le avesse precluso la partecipazione ad altre gare, indistintamente evocate ed in nessun modo precisate, né è dato comprendere in cosa sarebbe consistito il danno di immagine che la ricorrente genericamente sostiene di aver subìto.

Quanto detto vale anche per il mancato guadagno conseguente alla momentanea interruzione della fornitura in essere, nulla essendo stato dedotto, né risultando dagli atti di causa, in merito al tipo ed alla quantità dei prodotti forniti, al carattere periodico o continuativo della fornitura, al prezzo, al ricarico della ricorrente (almeno con riferimento al margine di utile risultante dall’offerta presentata in gara) e così via.

E’ appena il caso di aggiungere che non potrebbe neppure trovare spazio una condanna generica nella forma della c.d. “sentenza sui criteri” (art. 35, co. 2, d.lgs. 80/98), che risponde all’esigenza di raccordare le norme della procedura civile alla tipicità del processo amministrativo qualora la quantificazione del danno necessiti di una ulteriore attività collaborativa dell’amministrazione, ragion per cui ad essa non si può accedere quando una simile esigenza non ricorre, perché tutti gli elementi idonei a comprovare la sussistenza e la consistenza del pregiudizio sono nella disponibilità del danneggiato.

Tanto basta per il rigetto del ricorso.

La particolarità della vicenda giustifica, peraltro, la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione prima, respinge il ricorso n. 5293/05. —

Spese compensate. —

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:

*************, Presidente

**************, Consigliere

********************, Primo Referendario, Estensore

 

L’ESTENSORE            IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

 

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento