Per poter dimezzare la cauzione, la qualità deve essere riferita all’oggetto specifico dell’appalto (TAR Sent. N.02716/2012)

Lazzini Sonia 13/12/12
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Aver illegittimamente dimezzato la cauzione, comporta che la ricorrente doveva essere esclusa e di conseguenza perde anche il titolo per poter proporre ricorso

La riduzione della cauzione configura un beneficio riconosciuto ad un’impresa in considerazione di una sua particolare condizione soggettiva, attestata dal possesso della certificazione di qualità, per cui questa è ritenuta particolarmente affidabile sia come concorrente sia come potenziale affidataria dell’appalto.

Ne consegue – essendo la riduzione dell’importo cauzionale giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell’impresa – la necessità che il requisito sia posseduto con riferimento all’oggetto specifico dell’appalto, dovendo pertanto esservi corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità.

Non può assumere rilievo che l’art. 75, co. 7, d.lgs. n. 163 del 2006 faccia riferimento alla certificazione del sistema di qualità senza ulteriori specificazioni, atteso che deve ritenersi implicito, in ragione della sua ratio, che la certificazione di qualità, ai fini del beneficio della dimidiazione, deve essere relativa all’oggetto dell’appalto.

la certificazione di qualità di Ricorrente reca il riferimento a “costruzioni e ristrutturazioni edili civili”, sicché non può ritenersi estesa anche alla categoria prevalente OG12 dell’appalto in discorso (“opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale”).

La fondatezza del ricorso incidentale determina, per l’effetto, l’annullamento dell’ammissione della ricorrente principale alla gara, la quale, venendo meno ex tunc, comporta l’inammissibilità del ricorso principale per carenza della relativa legittimazione ad agire.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 2716 del 21 marzo 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

La Ricorrente si sarebbe avvalsa del beneficio della prestazione della garanzia provvisoria in misura ridotta, pur essendole precluso tale diritto. Infatti, avrebbe prodotto il certificato UNI EN ISO 9001:2008, richiesto dalla lex specialis della gara onde poter usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia provvisoria, che, tuttavia, non contemplerebbe la categoria prevalente OG12 né quella di cui al n. 90.53.30.00-2 del vocabolario comune per gli appalti.

Il ricorso incidentale è fondato e va di conseguenza accolto.

La Sezione III.1.1 del bando di gara ha stabilito che l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 23.200,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 d.lgs. n. 163 del 2006 ed ha specificato che l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al settimo comma del citato articolo.

L’ultima parte del punto 5.5 del disciplinare di gara indica che è consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell’art. 75, co. 7, d.lgs. n. 163 del 2006 e che in tal caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità; dispone altresì che la cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.

Dal verbale della commissione giudicatrice n. 1 dell’11 maggio 2011 risulta che la Ricorrente Srl ha prodotto una polizza fideiussoria ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75, co. 7, d.lgs. n. 163 del 2006 e, quindi, pari ad € 12.070,00 allegando certificazione di qualità.

La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 risulta rilasciata alla controinteressata per il seguente scopo e campo di applicazione “costruzioni e ristrutturazioni edili civili”.

L’art. 75, co. 7, d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La riduzione della cauzione configura un beneficio riconosciuto ad un’impresa in considerazione di una sua particolare condizione soggettiva, attestata dal possesso della certificazione di qualità, per cui questa è ritenuta particolarmente affidabile sia come concorrente sia come potenziale affidataria dell’appalto.

Ne consegue – essendo la riduzione dell’importo cauzionale giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell’impresa – la necessità che il requisito sia posseduto con riferimento all’oggetto specifico dell’appalto, dovendo pertanto esservi corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità.

Non può assumere rilievo che l’art. 75, co. 7, d.lgs. n. 163 del 2006 faccia riferimento alla certificazione del sistema di qualità senza ulteriori specificazioni, atteso che deve ritenersi implicito, in ragione della sua ratio, che la certificazione di qualità, ai fini del beneficio della dimidiazione, deve essere relativa all’oggetto dell’appalto.

Né può indurre ad una diversa conclusione che l’art. 63, co. 2, d.P.R. n. 207 del 2010 indichi come la certificazione del sistema di qualità aziendale sia riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

Tale estensione vale evidentemente ove non risulti nel certificato una ulteriore specificazione, mentre, ove nel certificato vi sia una diversa specificazione e cioè vi sia il riferimento ad una determinata tipologia di prestazioni, è evidente che la certificazione non può riferirsi alla globalità delle categorie e classifiche, altrimenti la specificazione contenuta nel certificato non avrebbe alcun senso.

Va da sé, allora, che se la certificazione di qualità reca una specifica categoria, la stessa deve intendersi riferita solo a quella e non anche alle altre categorie.

Nel caso di specie, la certificazione di qualità di Ricorrente reca il riferimento a “costruzioni e ristrutturazioni edili civili”, sicché non può ritenersi estesa anche alla categoria prevalente OG12 dell’appalto in discorso (“opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale”).

In definitiva, il Collegio ritiene che la specificazione contenuta nella certificazione di qualità a “costruzioni e ristrutturazioni edili civili” porta ad escludere che la stessa possa comprendere tutte le categorie di lavori, laddove, se il certificato non avesse contenuto tale specificazione, la certificazione del sistema di qualità, ai sensi dell’art. 63, co. 2, d.P.R. n. 207 del 2010, sarebbe stata riferibile alla globalità delle categorie e classifiche.

L’attestazione SOA relativa alla categoria prevalente, inoltre, non può ritenersi che valga di per sé a surrogare l’assenza della certificazione di qualità per tale categoria ai fini della legittima ammissione alla gara e ciò sia in quanto il punto 5.5 del disciplinare di gara prevede espressamente che, in caso di dimezzamento, “la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità”, sia perché – sebbene, ai sensi dell’art. 40, co. 3, d.lgs. n. 163 del 2006 agli organismi di attestazione sia demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale – le attività di attestazione e di certificazione sono diverse ed autonome ed hanno effetti eterogenei.

La fondatezza del ricorso incidentale determina, per l’effetto, l’annullamento dell’ammissione della ricorrente principale alla gara, la quale, venendo meno ex tunc, comporta l’inammissibilità del ricorso principale per carenza della relativa legittimazione ad agire.

Sentenza collegata

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