Per la revoca della delega all’amministratore delegato senza giusta causa c’è risarcimento?

Scarica PDF Stampa

Anche se la pronuncia riguarda una vicenda anteriore alla riforma del diritto societario del 2003, la Cassazione conferma che la revoca della delega senza giusta causa legittima il diritto al risarcimento del danno.

 

Decisione: Sentenza n. 7587/2016 Cassazione Civile – Sezione I

Classificazione: Societario

Parole chiave: amministratore delegato – deleghe – revoca – assenza di giusta causa – risarcimento del danno

 

Il caso.

L’amministratore delegato di una società, al quale (dopo il rinnovo dell’incarico per un triennio) erano state revocate le deleghe dal consiglio di amministrazione, aveva proposto domanda di risarcimento accolta in primo grado.

La decisione veniva impugnata e la Corte di Appello ribaltava l’esito, respingendo tutte le domande proposte dall’Amministratore Delegato perché riteneva che la delega sarebbe sempre revocabile ad nutum ai sensi dell’art. 2381 codice civile.

Gli eredi dell’amministratore delegato, nel frattempo, proponevamo ricorso per cassazione, accolto dalla Suprema Corte.

 

La decisione.

Nel ricorso proposto dagli eredi, si argomenta che «l’orientamento espresso dalla Corte territoriale non sarebbe condivisibile perché smentito sia dalle unanimi decisioni di merito (Tribunale Milano 14 febbraio 2004, 16 ottobre 2006 e 12 maggio 2010 n. 6137) sia dalla più autorevole dottrina».

Per i ricorrenti, infatti, «il giudice distrettuale avrebbe affermato un principio di diritto non corretto, sulla premessa della libertà di revoca delle deleghe da parte del Consiglio, in quanto non avrebbe spiegato le ragioni per le quali una tale revoca dovrebbe esonerare la società dal pagamento del compenso già pattuito, fino alla naturale scadenza del mandato. Ove tale risarcibilità fosse ammessa, come dovrebbe, il giudice del rinvio non potrebbe non rilevare la mancanza di una giusta causa di revoca delle deleghe all’amministratore, odierno ricorrente (nelle persone dei suoi eredi)».

La Corte di Appello aveva accolto tesi sostenuta dalla società circa il fondamento della giustificazione alla revoca dei poteri delegati, basati sul rapporto fiduciario tra il singolo amministratore e il Consiglio di amministrazione: «La Corte territoriale ha accolto l’appello della società sulla base della considerazione che il potere fiduciario che unisce, e deve unire, il Consiglio di amministrazione al singolo amministratore, a cui sono conferiti i poteri delegati, sarebbe tale da giustificare anche quello di revocare «in qualsiasi momento» (nel che si può individuare un regime parallelo a quello della revoca assembleare) senza che (e qui sta la differenza) ne scaturiscano pretese al risarcimento, se ciò sia avvenuto senza giusta causa».

Ma la Cassazione non condivide il ragionamento dei giudici di appello: «contrariamente a quanto opina la Corte distrettuale (che, peraltro, sembra non distinguere tra la disciplina applicabile ratione temporis e quella successiva alla riforma societaria e sembra argomentare in una dimensione atemporale) l’unica disposizione positiva che viene in considerazione è proprio l’art. 2383, 3 ° co., c.c., il quale – nel testo rimasto immutato, sia prima che dopo la riforma stabilisce il principio della risarcibilità dell’amministratore che abbia subito la revoca da parte dell’assemblea, senza che questa sia stata data con “giusta causa”.

In sostanza, questa disposizione detta una norma che afferma un rilevante principio, quello dell’esistenza non già di un potere illimitato dell’assemblea, ma di una facoltà discrezionale e controllata, che è limitata, ovviamente, non già in vista del conseguimento degli interessi e degli obiettivi societari ma solo in considerazione de rispetto della posizione sociale ed economica dell’amministratore di società. Ossia in ragione della dignità e del sacrificio economico imposto alle persone che rivestono la carica amministrativa e che, in ragione dell’atto di revoca, vedono sacrificata, in una misura più o meno ampia, la propria posizione».

E precisa che «non ha valore il ragionamento svolto in alcune decisioni di merito, volte a sottolineare (come pure fa la sentenza impugnata in questa sede) le diversità, innegabilmente esistenti, tra la vicenda della revoca dell’amministratore da parte dell’assemblea (2383 c.c.) rispetto a quella della revoca delle deleghe, affidate ai propri delegati, dal consiglio di amministrazione (2381 c.c.). Tanto più quando tali deleghe comportino un’attività amministrativa a termine, impegnativa e remunerata, suscettibile di valutazioni e considerazioni professionali in un ambito riconducibile al mercato dei manager».

«Sotto tali profili, pertanto, Vi è – tra i due casi – quella identità di ratio che, in difetto di una disciplina positiva, giustifica il ricorso analogico alla disposizione richiamata, con il ricorso alla previsione astratta (l’art. 2383, 3 ° co. c.c.) della risarcibilità del danno, anche in caso di revoca della delega (non solo della qualità di amministratore) in difetto di «giusta causa» (la cui sussistenza deve, ovviamente, essere valutata in concreto dal giudice di merito)».

Infine, nell’accogliere il ricorso, la Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto:«In tema di società di capitali, la revoca della delega all’amministratore delegato, decisa dal consiglio di amministrazione, deve essere assistita da «giusta causa», anche in applicazione analogica dell’art. 2383, terzo comma, cod. civ., sussistendo, in caso contrario, il diritto del revocato al risarcimento del danni eventualmente patiti».

Osservazioni.

La Suprema Corte riconosce la diversità tra la revoca dell’amministratore da parte dell’assemblea (art. 2383 codice civile) e la revoca delle deleghe da parte del consiglio di amministrazione (art. 2381 codice civile); afferma però che in mancanza di una specifica disciplina si giustifica, anche in caso di revoca della sola delega operata senza giusta causa, il ricorso analogico alla risarcibilità del danno prevista dall’art. 2383 codice civile.

Ricordo che il conferimento di deleghe alla gestione presuppone una specifica previsione statutaria oppure una’apposita deliberazione assembleare di autorizzazione: trattandosi di fattispecie a formazione progressiva, necessita la previsione statutaria o la deliberazione dell’assemblea la quale autorizza il conferimento di deleghe; occorre quindi procedere al conferimento da parte del consiglio di amministrazione con apposita deliberazione, e infine la successiva accettazione della carica da parte dei componenti ai quali le funzioni delegate sono state affidate.

E’ anche utile ricordare che la delega non comporta un trasferimento irreversibile di funzioni o poteri, rimanendo una competenza concorrente e sovraordinata del c.d.a. rispetto ai soggetti delegati.

Di conseguenza, il c.d.a. conserva sempre il potere di revocare le deleghe in ogni momento, rimanendo la giurisprudenza di merito ondivaga circa l’obbligo, in mancanza di giusta causa, di risarcire il danno all’amministratore il quale, nonostante la revoca della delega, conserva la carica.


 

Disposizioni rilevanti.

Codice civile

Vigente al: 13-5-2016

 

Art. 2381 – Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

 

Art. 2383 – Nomina e revoca degli amministratori

La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Graziotto Fulvio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento