Per il codice dei contratti, (decreto legislativo 163/2006), l’esclusione dalla procedura per “violazione dei doveri professionali” deve essere motivato e puo’ essere accertato con qualsiasi mezzo da parte della Stazione appaltante che bandisce la gara (m

Lazzini Sonia 14/12/06
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Si veda a questo proposito, da ultimo, Consiglio di Stato, n. 7104 del 4 dicembre 2006:
 
< Secondo la giurisprudenza di questo Consesso, da cui non c’è ragione di discostarsi, tale previsione trova ancora applicazione agli appalti di forniture, essendo espressamente richiamata e fatta salva dall’art. 11, d.lgs. n. 358/1992 (salvo a vedere se possa continuare a operare per gli appalti banditi secondo il sopravvenuto codice appalti, d.lgs. n. 163/2006, che non richiama più l’art. 68 in commento)
 
       Tale previsione è stata considerata conforme al diritto comunitario, che consente l’esclusione del concorrente che ha commesso un grave errore nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che il concetto normativo comunitario di «violazione dei doveri professionali» abbraccia un’ampia gamma di ipotesi, riconducibili alla negligenza, all’errore ed alla malafede, purché tutte qualificabili «gravi>>.
 
       Secondo la giurisprudenza di questo Consesso, inoltre, la responsabilità può essere accertata e provata con qualsiasi mezzo di prova, senza la necessità di una sentenza passata in giudicato.
 
       Sebbene il citato art. 68 consenta l’esclusione con <<atto insindacabile>>, dovendosi ora inserire la norma in commento nel mutato quadro ordinamentale di cui alla l. n. 241/1990, si deve ritenere che il provvedimento di esclusione debba essere congruamente motivato e rispondente al principio di proporzionalità, anche in ordine alla durata del provvedimento di esclusione.>
 
 
 
Dpr 554/99
157/95
358/92
DIRETTIVA 18
163/2006
Art. 75 (Cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici)(articolo così introdotto dall’articolo 2 del d.P.R. n. 412 del 2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

 
 
(…)
 
 
(…)
f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
 
 
 
12. Esclusione dalla partecipazione alle gare.
 
1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e indipendentemente da quanto previsto dall’articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall’articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti:
 
 
 
 
(…)
c) che nell’esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
 
 
 
Esclusione dalla partecipazione alle gare
 
1. Indipendentemente da quanto previsto dall’articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall’articolo 68 del relativo re- golamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…)
c) che nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
 
 
Sezione 2
Criteri di selezione qualitativa
 
Articolo 45
Situazione personale del candidato o dell’offerente
 
1. È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l’offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l’amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:
(…)
2. Può essere escluso dalla partecipazione all’appalto ogni
operatore economico:
 
(…)
d) che, nell’esercizio della propria attività professionale, abbia
commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice;
 
 
Art. 38. (Requisiti di ordine generale)
(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
 
(…)
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 
 
 

Lazzini Sonia

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