Per i procedimenti camerali, il rinvio dell’udienza motivato da legittimo impedimento dell’imputato a parteciparvi è possibile

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Normativa di riferimento: C.p.p., art. 127)

Il fatto

La Corte di appello dell’Aquila del 31/05/2018, quale giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio dell’indulto concesso al ricorrente nella misura di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 2.880,00 di multa con riferimento alle pene di cui alla sentenza del Tribunale di Lagonegro del 24 maggio 2005 e della Corte di appello di Potenza del 24 settembre 2009.

Il giudice dell’esecuzione, nel motivare il provvedimento di revoca, rilevava difatti come B., successivamente alla concessione del beneficio dell’indulto, avesse commesso due delitti non colposi, riuniti in continuazione, il 14 e il 29 luglio 2008, per i quali era stato condannato con sentenza della Corte di appello dell’Aquila del 16 febbraio 2015, definitiva il 4 ottobre 2016, alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento veniva proposto ricorso per Cassazione con il quale si denunciava l’inosservanza degli artt. 420 e 420 bis cod proc. pen., a pena di nullità stabilita dall’art. 178, comma 1, lett c), cod. proc. pen. relativamente alla violazione del diritto di difesa perché la Corte di appello non avrebbe rinviato l’udienza già fissata nonostante l’assenza dell’imputato giustificata da legittimo impedimento tempestivamente comunicato e in assenza di una sua espressa rinuncia a presenziare dato che, in data 29 maggio 2018, B. trasmetteva a mezzo P.E.C., all’indirizzo destinatario «cancelleria.penale.ca.laquila@giustizia.it », un’istanza con la quale chiedeva il rinvio dell’udienza del 31 maggio 2018 stante l’assoluto impedimento a comparire per gravi problemi di salute, come dimostrato dall’allegato certificato medico a firma del dott. O. F..

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il Suprema Consesso osservava prima di tutto che, ai sensi del disposto di cui all’art. 127, comma 4, cod. proc. pen., l’udienza in camera di consiglio viene rinviata solo quando, sussistendo un legittimo impedimento del condannato a comparire, questi abbia espressamente manifestato la volontà di essere presente all’udienza in camera di consiglio e di essere sentito personalmente (Sez. 6, n. 17068 del 14/04/2011, omissis, Rv. 250057).

Chiarito subito ciò, i giudici di legittimità ordinaria facevano presente come, nel caso di specie, tale volontà non risultasse essere stata manifestata espressamente nelle forme previste dal codice di rito. Difatti, posto che, secondo il procedimento di cui all’art. 127 cod. proc. pen., la partecipazione dell’imputato/indagato è meramente eventuale, sicché egli deve essere sentito unicamente quando abbia formulato apposita istanza in tal senso, ne consegue che il rinvio dell’udienza, motivato da legittimo impedimento dell’imputato a parteciparvi, è reso conseguentemente possibile nel solo caso in cui costui abbia espresso precisa volontà di essere sentito così ottenendo di trasformare l’eventualità in necessarietà in riconoscimento di un vero e proprio diritto di partecipare all’udienza camerale.

Oltre a quanto sin qui enunciato, si metteva altresì in risalto il fatto che, alla stregua dell’art. 127 cod. proc. pen, l’anzidetta richiesta non soltanto deve essere proposta preventivamente ma, anche, ed a pena di decadenza, con l’osservanza del termine di cui al comma 2 dell’articolo e, cioè, nei cinque giorni antecedenti l’udienza (Sez. 5, n. 5358 del 06/04/1999, omissis; Sez. 4, n. 11029 del 26/11/1996, omissis; Sez. 3, n. 11116 del 04/11/1994, omissis) e, in difetto, il mancato assolvimento di un simile onere non rileva ai fini del contraddittorio, pur sempre assicurato dalla rituale effettuazione delle prescritte comunicazioni e notifiche, e dalla facoltà della parte di presentare memorie nel detto termine rilevandosi al contempo come non potesse essere condiviso l’orientamento della giurisprudenza che aveva escluso la suddetta necessità della previa richiesta dell’interessato in riferimento all’impedimento dell’imputato detenuto che abbia comunque manifestato la volontà di comparire all’udienza camerale d’appello di cui all’art. 599 c.p.p. versandosi qui, all’evidenza, in una ipotesi particolare, e specialmente disciplinata, di procedimento camerale, coinvolgente lo status libertatis e l’accertamento della responsabilità dell’imputato, essendosi trattata di un’udienza del giudice dell’esecuzione e dunque B. N., essendo in detenzione domiciliare, avrebbe dovuto chiedere al magistrato di sorveglianza l’autorizzazione a potersi recare presso la Corte di appello dell’Aquila a presenziare all’udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione.

Posto ciò, i giudici di piazza Cavour rilevavano altresì come, in ogni caso, non potesse essere utilizzato lo strumento della «pec», per presentare l’istanza al giudice, in difetto di una norma autorizzativa di tipo generale nel procedimento penale.

Si denotava a tal riguardo in via preliminare come la posta elettronica certificata (PEC) sia un tipo particolare di posta elettronica, disciplinata dalla legge italiana, che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale garantendo così il non ripudio stante il fatto che anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato garantendo, quindi, autenticazione, integrità dei dati e riservatezza.

Premesso ciò, si sottolineava come la disciplina normativa sia principalmente contenuta nel d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e nel D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (cosiddetto codice dell’amministrazione digitale) mentre, per quanto riguarda l’Amministrazione giudiziaria, regole diverse valgono nel processo civile ed in quello penale atteso che nel processo civile, infatti, l’utilizzo della PEC per le notifiche è previsto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la legge n. 53/1994, introducendo espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati e, in caso di impossibilità, la notifica deve essere effettuata a mezzo fax, come previsto dall’art. 136, comma 3, c.p.c. dato che già il Decreto ministeriale n. 44/2011 aveva disciplinato con maggiore attenzione l’invio delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice nel processo civile, in attuazione dell’art. 51 della L. 6 agosto 2008, n. 133; in tale contesto, proseguiva la Corte nel suo ragionamento giuridico, assume rilevanza la disposizione di cui all’art. 4 che prevede l’adozione di un servizio di posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto, ai sensi di quanto disposto dalla legge 24/2010 nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata fermo restando che quest’ultima disposizione è stata rinnovata anche dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, in GU n.245 del 19-10-2012 – Suppl. Ordinario n. 194), entrato in vigore il 20/10/2012 e convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. Decreto crescItalia 2.0) dove all’art. 16 viene sancito, al comma quarto, che nei «procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”.

Di talchè se ne faceva conseguire come alla parte privata, nel processo penale, non fosse consentito l’uso di tale mezzo informatico di trasmissione quale forma di comunicazione e/o notificazione visto che l’utilizzo della PEC era stato permesso, ma a partire dal 15/12/2014, solo per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall’imputato – a norma degli articoli 148 comma 2-bis – 149 – 150 e 151 comma 2, cod. proc. pen. (legge n. 228 del 2012 (art. 1 comma 19); D.L 18/10/2012 n. 179, art. 16, comma 9 e 10).

Una volta terminato questo excursus normativo, gli ermellini osservavano come, allo stato, la forma della notifica via PEC sia deputata a sostituire forme derogatorie dell’ordinario regime delle notifiche ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari, vale a dire: a) delle comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p.; b) delle notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall’Autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero), “con mezzi tecnici idonei“, secondo il dettato dell’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.; c) degli avvisi e le convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persona diversa dall’imputato, per le quali è stata finora consentita la notifica a mezzo del telefono confermata da telegramma (ovvero, in caso di impossibilità, mediante mera comunicazione telegrafica dell’estratto), da eseguirsi ai recapiti corrispondenti ai luoghi di cui all’art. 157, commi primo e secondo i e nei confronti del destinatario o di suo convivente (art. 149, cod. proc. pen.); d) delle notificazioni di altri atti disposte dal giudice sempre nei confronti di persona diversa dall’imputato, mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto (art. 150, cod. proc. pen.).

Conclusa questa casistica, la Cassazione faceva presente come, nel caso in esame, l’istanza fosse stata presentata dal difensore a mezzo PEC mentre la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 7058 del 13/02/2014, Rv. 258443 e Sez. 2 n. 18235 del 28/01/2015 Rv. 263189) aveva ribadito che alle parti private non fosse consentito effettuare comunicazioni e notificazioni nel processo penale mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata tanto è vero che, anche nelle posizioni più permissive nella giurisprudenza della Cassazione, è stato affermato che la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, pur non essendo irricevibile né inammissibile, ma irregolare, comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell’omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all’attenzione del giudice procedente (Sez. 2, n. 47427 del 18/11/2014, omissis, Rv. 260963): accertamento che nel caso di specie non risultava essere stato effettuato sicché doveva presumersi che tale istanza non fosse giunta nemmeno a conoscenza della Corte di appello dell’Aquila la quale, nel provvedimento impugnato, non ne fa menzione.

Tal che se ne faceva discendere, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, l’inammissibilità del ricorso proposta e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00.


Conclusioni

La sentenza in commento è sicuramente interessante specialmente nella parte in cui chiarisce il modo con cui deve essere redatta una istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato nel procedimento previsto dall’art. 127 c.p.p. e se questa istanza possa essere comunicata (o meno) a mezzo pec.

Ebbene, quanto alla prima problematica, si afferma, citando giurisprudenza in tal senso, che l’imputato, non solo deve addurre il motivo in base al quale sussiste un legittimo impedimento a partecipare all’udienza, ma deve espressamente manifestare la volontà di essere sentito.

Invece, quanto alla seconda problematica, la Cassazione esclude categoricamente in questa pronuncia che questa istanza di rinvio possa essere comunicata a mezzo pec.

La decisione in questo, dunque, ben può essere presa nella dovuta considerazione ogniqualvolta si venga a trovare una situazione processuale di questo genere.

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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