Per garantire il perfetto funzionamento del photored, pur se omologato, l’amministrazione deve osservare tutte le condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 1130 del 18.3.04 del Ministero dei Trasporti

sentenza 01/02/07
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Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Lecce, **********************’****, con una recente pronuncia, pubblicata il 5.12.06, con cui è stata annullata una multa elevata da agenti della Polizia Municipale per violazione dell’art. 146, comma 3, del CdS relativo all’attraversamento di un incrocio con semaforo indicante la luce rossa.
Con la richiamata sentenza il Giudice adito, accogliendo il ricorso, ha stabilito che per garantire il perfetto funzionamento del photored, pur se omologato, l’amministrazione deve osservare tutte le condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 1130 del 18.3.04 del Ministero dei Trasporti, altrimenti non vi può essere la certezza del corretto funzionamento dell’apparecchiatura.  
In particolare, il Giudice ha osservato che “….Dalla lettura del verbale solo poche disposizioni sembrano essere rispettate. L’apparecchiatura è posizionata per terra e non in una posizione che non possa essere manomessa o facilmente oscurabile. Dalla visione delle fotografie si rileva che il secondo scatto non è stato eseguito quando l’auto si trovava al centro dell’intersezione bensì quando la stessa aveva già superato l’area dell’incrocio. Non vi è alcuna indicazione sul tempo di entrata in funzione dopo l’inizio del segnale rosso…..”.
 
Avv. ****************
 
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SI RIPORTA LA PARTE IN DIRITTO DELLA SENTENZA
MOTIVIL DELLA DECISIONE
 
Il ricorso è fondato e va accolto.
In materia di rilevazione di infrazioni in prossimità degli incroci semaforizzati, con la modifica al codice della strada introdotta con il 13 L. n. 151/2003, è stabilito che nel caso, di attraversamento di un incrocio con semaforo indicante la luce rossa, non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate ai sensi dell’art. 201 c.d.s., comma I -ter.
Da ciò deriva che, nel caso in cui l’infrazione non sia accertata direttamente dagli organi di polizia, è necessario l’utilizzo di un’apposita apparecchiatura perfettamente omologata.
L’utilizzo dell’apparecchiatura omologata, quindi, deve avvenire in maniera appropriata e, tale utilizzo, deve essere particolarmente preciso giacché deve trasferire in un momento successivo le percezioni che avrebbe dovuto avere l’accertatore se presente al fatto.
L’Amministrazione comunale nel momento in cui decide di avvalersi ditale apparecchiatura, deve scrupolosamente non solo utilizzare un’ apparecchiatura omologata a funzionare senza ausilio dell’ accertatore ma deve osservare tutte le condizioni necessarie per garantire l’esatto funzionamento previste direttamente dal Ministero delle infrastrutture.
Con il decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è così stabilito: “Art.2. Il dispositivo denominato ‘Photored FI 7A “, senza necessità di modifiche od adattamenti può essere utilizzato in ausilio all’operatore di polizia presente sul posto, ovvero in modalità automatica, senza la presenza dell’organo di polizia, quando ricorrono le seguenti condizioni: – l’apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile facilmente oscurabile; è prodotta documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; -sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; – l’istante in cui avviene il secondo scatto è individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti; – in ogni fotogramma figura in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione, la data e l’ora; – l’apparecchiatura è predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall‘inizio del segnale rosso”.
           Per garantire il perfetto funzionamento, dato che tale apparecchiatura viene fatta funzionare senza ausilio dell’organo di polizia, l’amministrazione deve osservare tutte le condizioni previste dal decreto, altrimenti non vi può essere la certezza del corretto funzionamento dell’ apparecchiatura. Dalla lettura del verbale solo poche disposizioni sembrano essere rispettate. L’apparecchiatura è posizionata per terra e non in una posizione che non possa essere manomessa o facilmente oscurabile.
Dalla visione delle fotografie si rileva che il secondo scatto non è stato eseguito quanto l’auto si trovava al centro dell’intersezione bensì quando la stessa aveva già superato l’area dell’incrocio.
Non vi è alcuna indicazione sul tempo di entrata in funzione dopo l’inizio del segnale rosso.
In tale situazione è evidente come l’apparecchiatura sia stata utilizzata in maniera non conforme ai precetti indicati dal Ministero e, pertanto, non consente di accertare in maniera precisa e rigorosa l’infrazione oggetto della contestazione.
In tale situazione, poiché non vi è né vi può essere la certezza della violazione della contestazione, stante l’assenza dell’accertatore e il modo di utilizzo dell’apparecchiatura, ai sensi dell’art. 23 Legge n. 689/1981, l’opposizione merita l’accoglimento, con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Lecce, **********************’****, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in premessa, cosi provvede:
a)   Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i verbali PH 4364/05 e 4365/05 della Polizia Municipale di Melendugno con ogni conseguenza di legge;
 
b). Spese compensate.
Così deciso in Lecce, 01.06.2006.
 

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