Per dimostrare la data dalla quale far partire la cessazione della carica di amministratore di una Società, vale la data delle dimissioni o da quanto la cessazione è stata iscritta alla Camera di Commercio?

Lazzini Sonia 06/03/08
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Nella materia degli appalti pubblici, costituisce un’esigenza primaria la possibilità che i requisiti di partecipazione delle imprese siano, non soltanto chiaramente espressi, ma anche verificabili da chiunque ne abbia interesse : conseguentemente, lì dove vengano in rilievo adempimenti connessi a specifici ed individuati periodi temporali, quali la decorrenza del triennio previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999, non possa che farsi riferimento alle date che risultano dagli strumenti di pubblicità all’uopo previsti, quali i registri della Camera di Commercio.
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 126 del 25 gennaio 2008 emessa dal Tar Sicilia, Palermo
 
 
Vediamo i fatti
 
la ricorrente sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara per cui è causa, per non avere prodotto alcuna documentazione circa il possesso dei requisiti morali da parte di un amministratore cessato dalla carica nel triennio precedente alla pubblicazione del bando, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 e dal disciplinare di gara
 
le ragioni della difesa
 
Si difende in merito la ricorrente principale rilevando che il sig. S. Fortunato Emanuele aveva in realtà perduto la carica di amministratore della società in un momento anteriore al triennio precedente alla pubblicazione del bando – avvenuta in data 19.1.2007 – come si evince dalla lettera di dimissioni dello stesso del 3.1.2004, accettata dall’assemblea dei soci in data 8.1.2004. Conseguentemente correttamente la società ricorrente avrebbe dichiarato l’inesistenza di amministratori cessati dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando.
 
 
Sul punto ritiene il Collegio che sono condivisibili le documentate argomentazioni della ricorrente incidentale.
 
 
Dalla documentazione in atti si evince che la cessazione dalla carica del sig. S. Fortunato Emanuele è stata iscritta alla Camera di commercio in data 1° aprile 2004 – doc. n. 4 degli atti depositati dalla BETA Costruzioni s.r.l. in data 19 giugno 2007 – e che lo stesso amministratore della società ha dichiarato, in data 8.3.2004, che tale cessazione dalla carica ha effetto dal 1° marzo 2004 – doc. 5 della stessa produzione documentale.
 
Pertanto il giudice sancisce che:
 
<sulla base delle risultanze di tali strumenti di pubblicità, è confermato l’assunto della ricorrente incidentale, che nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando è cessato dalla carica di amministratore della società ricorrente il sig. S. Fortunato Emanuele.
E poichè per tale soggetto non è stata presentata alcuna dichiarazione o documentazione di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999, la ALFA s.r.l. sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara per cui è causa>
 
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA
N.126/08 Reg. Sent.       
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente
N.1049    Reg. Gen.
ANNO    2007
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 1049/2007 proposto da, ALFA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ******************, elettivamente domiciliato in Palermo, Via E. Amari n. 57, presso lo studio dell’Avv. *************
C O N T R O
– il Comune di Gela, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
E NEI CONFRONTI DI
– BETA COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. ti ****************** e ******************, presso lo studio dei quali, in Palermo, Via Libertà n. 171, è elettivamente domiciliato;
– DELTA. srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
– GAMMA SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
– del verbale di gara del pubblico incanto del 1.3.2007 relativo all’appalto dei lavori di riqualificazione urbana del Quartiere ***********, nella parte in cui è stata disposta l’ammissione alla gara dell’ATI controinteressata, aggiudicandole i lavori;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi gli atti di approvazione ed aggiudicazione definitiva di gara, ove già emanati, nonché il contratto ove eventualmente stipulato, nonché del silenzio e/o (rigetto) serbato dall’Amministrazione resistente, sul reclamo proposto dalla società ricorrente; ed altresì, ove occorresse e per quanto di utilità, il bando di gara, punto 11, lettera b;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli avv.ti ******** e ****************** per conto dell’impresa BETA Costruzioni s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla medesima controinteressata BETA Costruzioni s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Designato relatore alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2008 il Primo Referendario avv.to **************;
Udito l’avv.to *******************, in sostituzione dell’avv. S. Trimboli, per la ricorrente e gli avv.ti ******** e ******************, per la controinteressata, ricorrente incidentale, BETA Costruzioni s.r.l.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato l’8 maggio 2007, e depositato il successivo 16 maggio, la società ricorrente ha impugnato: – il verbale di gara del pubblico incanto del 1.3.2007 relativo all’appalto dei lavori di riqualificazione urbana del Quartiere *********** in Gela, nella parte in cui è stata disposta l’ammissione alla gara dell’ATI controinteressata, aggiudicandole i lavori; – ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi gli atti di approvazione ed aggiudicazione definitiva di gara, nonché il contratto stipulato, ed il silenzio e/o (rigetto) serbato dall’Amministrazione resistente, sul reclamo proposto dalla società ricorrente; infine, ove occorresse e per quanto di utilità, il bando di gara, punto 11, lettera b.
In tale gravame vengono articolate le censure di: I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 104/1994. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 34/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999. Violazione e falsa applicazione del bando di gara. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, illogicità. Difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dell’interesse pubblico e del principio di par condicio. II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 lettera A) e B) della legge n. 104/1994. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del D.P.R. n. 34/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999. Violazione e falsa applicazione del bando di gara. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, carenza di motivazione, travisamento, difetto di istruttoria. Violazione del principio di par condicio e dell’interesse pubblico.
Sostiene parte ricorrente che la controinteressata, aggiudicataria dell’appalto, non avrebbe la qualificazione necessaria per partecipare alla relativa gara, e pertanto erroneamente l’amministrazione intimata non ne avrebbe disposto l’esclusione.
Si è costituita la controinteressata che con memoria ha replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso e chiesto il suo rigetto; nonchè proposto ricorso incidentale.
In tale ricorso sostiene la controinteressata che la ricorrente sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara per cui è causa, per non avere prodotto alcuna documentazione circa il possesso dei requisiti morali da parte di un amministratore cessato dalla carica nel triennio precedente alla pubblicazione del bando, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 e dal disciplinare di gara.
Alla pubblica udienza di discussione i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive ed il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare deve essere esaminato il ricorso incidentale proposto dalla BETA Costruzioni s.r.l., volto a far valere una causa di esclusione della ALFA s.r.l., e pertanto, in ultima analisi, diretto ad incidere sull’interesse a ricorrere della stessa ricorrente principale.
Il ricorso incidentale è fondato.
Assume la BETA Costruzioni s.r.l. che la ALFA s.r.l., all’atto della presentazione dell’offerta per la partecipazione alla gara per cui è causa, non avrebbe fornito la documentazione richiesta dall’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 e dal disciplinare di gara, al fine di comprovare il possesso dei requisiti morali in capo al sig. S. Fortunato Emanuele, amministratore della società cessato dalla carica nel triennio anteriore alla pubblicazione del bando.
Si difende in merito la ricorrente principale rilevando che il sig. S. Fortunato Emanuele aveva in realtà perduto la carica di amministratore della società in un momento anteriore al triennio precedente alla pubblicazione del bando – avvenuta in data 19.1.2007 – come si evince dalla lettera di dimissioni dello stesso del 3.1.2004, accettata dall’assemblea dei soci in data 8.1.2004. Conseguentemente correttamente la società ricorrente avrebbe dichiarato l’inesistenza di amministratori cessati dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando.
Sul punto ritiene il Collegio che sono condivisibili le documentate argomentazioni della ricorrente incidentale.
Dalla documentazione in atti si evince che la cessazione dalla carica del sig. S. Fortunato Emanuele è stata iscritta alla Camera di commercio in data 1° aprile 2004 – doc. n. 4 degli atti depositati dalla BETA Costruzioni s.r.l. in data 19 giugno 2007 – e che lo stesso amministratore della società ha dichiarato, in data 8.3.2004, che tale cessazione dalla carica ha effetto dal 1° marzo 2004 – doc. 5 della stessa produzione documentale.
Ciò considerato ritiene il Collegio che, nella materia degli appalti pubblici, costituisce un’esigenza primaria la possibilità che i requisiti di partecipazione delle imprese siano, non soltanto chiaramente espressi, ma anche verificabili da chiunque ne abbia interesse.
Conseguentemente, lì dove vengano in rilievo adempimenti connessi a specifici ed individuati periodi temporali, quali la decorrenza del triennio previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999, non possa che farsi riferimento alle date che risultano dagli strumenti di pubblicità all’uopo previsti, quali i registri della Camera di Commercio.
Conseguentemente, sulla base delle risultanze di tali strumenti di pubblicità, è confermato l’assunto della ricorrente incidentale, che nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando è cessato dalla carica di amministratore della società ricorrente il sig. S. Fortunato Emanuele.
E poichè per tale soggetto non è stata presentata alcuna dichiarazione o documentazione di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999, la ALFA s.r.l. sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara per cui è causa.
Il ricorso incidentale è pertanto fondato, mentre il ricorso principale è conseguentemente improcedibile.
In dipendenza della particolarità che connota la specifica fattispecie in esame, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso incidentale e dichiara improcedibile il ricorso principale in epigrafe.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2008 , con l’intervento dei Sigg.ri Magistrati:
************** – Presidente
************** – Primo Referendario Estensore
**************** – Referendario
 
___________________________Presidente
 
___________________________ Estensore
 
___________________________Segretario
 
Depositata in Segreteria il__25 gennaio 2008
                                               Il Direttore della Sezione

Lazzini Sonia

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