Per decidere se in un’offerta , i minor costi indicati (con riferimento all’acciaio), siano o meno congrui, il Consiglio di Stato decide di rivolgersi al Politecnico di Milano per ottenere la consulenza di due professori esperti.

Lazzini Sonia 22/02/07
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Dispone infatti che il Dipartimento di ingegneria strutturale e il Dipartimento di ingegneria idraulica, ambientale, infrastrutture viarie del Politecnico di Milano, nella persona dei loro Direttori provvedano a segnalare due professori dei rispettivi dipartimenti, da nominare consulenti tecnici per lo sviluppo dell’incarico di cui in motivazione
 
Così si legge in Consiglio di stato nella decisione numero 7989 del 27 dicembre 2006:
 
 
<Censure che concernono, tra l’altro, la legittimità del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, la quale, per l’elevatezza del ribasso proposto (31.8024%), se da un lato – come sottolinea la stazione appaltante – implicava un minor costo (rispetto a quello del Consorzio secondo graduato) di oltre venti milioni di euro, dall’altro proprio per questo meritava particolare approfondimento, tanto più che esso implicava, tra l’altro, anche l’utilizzo di un quantitativo di acciaio, che tuttavia costituiva un elemento di primaria rilevanza nella costruzione della stazione ferroviaria, di molti punti percentuali inferiori a quelli proposti da controparte ed esposti nel progetto esecutivo redatto dalla stazione appaltante.
 
     Ed al fine dell’invocato controllo – nei limiti e con le modalità consentiti al giudice amministrativo – della legittimità dell’operato della stazione appaltante la quale, come già rilevato in precedenza, ha ritenuto pienamente giustificati anche con riferimento all’acciaio, i minori costi esposti dal Consorzio affidatario, sembra al collegio opportuno farsi assistere da un consulente che possa fornire opportuni elementi e valutazioni tecniche per meglio risolvere la questione e dissipare anche ogni possibile equivoco sulla correttezza e trasparenza dell’operato della stazione appaltante>
 
 
A cura di *************
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
N. 7989/ANNO   2006
 
Disp.vo 619/2006
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sui ricorsi riuniti in appello nn. 6333/2006 e 6367/2006 proposti rispettivamente:
 
1) ric. n. 6333/2006 dal CONSORZIO STABILE ** S.C.P.A., rappresentate e difese dall’Avv. *****************, dall’Avv. ***************, dall’Avv. ************ e dall’Avv. ********************** con domicilio eletto in Roma viale ************* n. 14, presso l’Avv. ************;
 
contro
 
*., rappresentate e difese dall’Avv. ******************** e dall’Avv. ******************* con domicilio eletto in Roma Corso del Rinascimento n. 11, presso l’Avv. ********************; 
 
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (POI: FERROVIE), rappresentata e difesa dall’Avv. ************************* con domicilio eletto in Roma Lungotevere Mellini n. 24; 
 
 
e nei confronti di
 
*, rappresentati e difesi dall’Avv. ******************** con domicilio eletto in Roma viale ********** n. 11;
 
 
2) ric. n.6367/2006 dalla RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. ************************* con domicilio eletto in Roma Lungotevere ******* n. 24;
 
contro
 
**
e nei confronti di
 
**
 
**;
 
per l’annullamento
 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma Sez. III ter n. 5340/2006.
 
     Visti i ricorsi con i relativi allegati;
 
     Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
 
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
     Visti gli atti tutti della causa;
 
     Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2006 relatore il Consigliere ***********. Uditi gli avv.ti *******, ********************, ******, *******, **************, *******, *********;
 
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
     Con bando inviato al Guce il 30 giugno 2005, la rete ferroviaria italiana s.p.a. indiceva un appalto per l’affidamento, al massimo ribasso sull’importo a base d’asta di euro 155.552.928,24, a corpo dei lavori di realizzazione della nuova stazione alta velocità di Roma Tiburtina.
 
     All’esito della procedura e dopo la verifica della congruità delle due migliori offerte presentate, l’appalto era aggiudicato al consorzio ** il cui ribasso (del 31,8024%) era risultato superiore a quello proposto (del 18,9%) dalla ** secondo graduato.
 
     L’esito e gli atti della procedura erano, tuttavia, impugnati dalla ** al Tribunale amministrativo regionale del Lazio con un unico motivo di ricorso concernente un asserito eccesso di potere per irrazionalità manifesta, falsità dei presupposti, violazione della regole della gara, nell’asserito presupposto che il cemento armato delle strutture della ** fosse carente per almeno il 30% del ferro necessario.
 
     Nell’instaurato giudizio si costituivano la rete ferroviaria italiana e ** che eccepivano l’inammissibilità e l’infondatezza della proposta impugnazione in quanto il quantitativo di ferro dell’offerta era coerente con gli sviluppi degli elaborati progettuali presentati.
 
     In data 23 marzo 2006, tuttavia, la ** notificava un atto di motivi aggiunti denunciando genericamente macroscopica irragionevolezza, abnormità e violazione di legge censurando numerose voci dell’offerta ** concernenti le spese generali, esposte per appena il 6%, il costo unitario del personale e la sufficienza delle unità lavorative impiegate, le spese per collaudi, progettazione degli operativi di cantiere e adduzione a discarica dei materiali di rifiuti.
 
     Successivamente ancora, con altro atto notificato il 31 marzo 2006, ** proponeva altri tre motivi aggiunti relativi, il primo, a presunti vizi formali della documentazione allegata a dimostrazione del possesso dei requisiti da parte dell’ati aggiudicataria, il secondo, a presunti vizi formali nella presentazione delle giustificazioni preventive e per gran parte (34 pagine) ad una rivalutazione dei giustificativi ed in estremo subordine ad un presunto errore progettuale per tale ritenendo la quantificazione dell’acciaio nel computo metrico allegato al progetto che avrebbe reso nulla l’intera procedura.
 
     Dal canto suo ** proponeva ricorso incidentale, notificato l’8 aprile 2006, deducendo quattro motivi relativi rispettivamente: al fatto che ** avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per la mancanza di legittimazione del firmatario dell’offerta, alla mancata presentazione della documentazione richiesta nella busta C a pena di inammissibilità dell’offerta, al fatto che nella valutazione dell’anomalia erano stati ritenuti giustificati undici milioni di euro non giustificati, ed infine con il quarto motivo, all’impugnazione del bando di gara ove interpretato nel senso di attribuire natura contrattuale al computo metrico estimativo offerto in visione ai concorrenti.
 
     Infine con ulteriori tre motivi aggiunti notificati il 24 aprile 2006 ** deduceva: incompleta giustificazione dei prezzi offerti da ** per l’acciaio e per la valutazione degli impianti e per inammissibilità dell’offerta ** per la mancata previsione del doppio turno di lavoro nelle previsioni organizzative del cantiere. E ciò in quanto nella relazione tecnico illustrativa cantierizzazione, elaborato di progetto esecutivo propedeutico alla redazione del cronoprogramma e del programma di coordinamento delle attività lavorative, facente parte del piano di sicurezza e coordinamento si dava notizia della durata complessiva dell’appalto in 720 giorni naturali e consecutivi basata sull’ipotesi di sei giorni lavorativi settimanali ciascuno articolato in due turni di lavoro.
 
     Con la sentenza impugnata il Tar dichiarava inammissibile per tardività del deposito il ricorso incidentale, respingeva il primo ed unico motivo del ricorso principale, relativo all’asserita carenza di ferro nell’offerta **, respingeva tutte le altre doglianza della ** proposte con i motivi aggiunti concernenti la ritualità della documentazione presentata e le risultanze della verifica dell’anomalia dell’offerte. Il Tar accoglieva invece il motivo di ricorso concernente l’asserita obbligatorietà della biturnazione ed il giudizio di congruità dell’offerta **.
 
     Contro detta sentenza propongono appello la rete ferroviaria italiana e ** che hanno chiesto la riforma dell’impugnata sentenza anche alla luce del ricorso incidentale erroneamente dichiarato inammissibile in primo grado. **, dal canto suo, ha chiesto il rigetto dell’appello principale e con appello incidentale la riforma dell’impugnata decisione con l’accoglimento del ricorso di primo grado anche per ulteriori motivi disattesi dal Tar.
 
DIRITTO
 
     Come già rilevato nelle premesse di fatto, il Tar ha accolto un motivo di ricorso proposto nel terzo atto contenente motivi aggiunti relativo ad un’asserita inammissibilità dell’offerta di ** in quanto la prospettazione dallo stesso effettuata di un turno unico di lavoro violava in radice le prescrizioni di gara e gli elaborati progettuali posti a base della stessa. Secondo i giudici di primo grado, la biturnazione era, prevista espressamente nell’elaborato relazione tecnica illustrativa cantierizzazione facente parte (anche ai sensi dell’articolo 16 comma 5 della legge n. 109/94) del progetto esecutivo. E costituiva, pertanto, condizione particolare del contratto come previsto dall’articolo 3 della convenzione secondo cui i lavori oggetto dello stesso e tutte le altre prestazioni dovute dall’appaltatore erano soggette alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel successivo articolo 28, (quali tutti formavano parte integrante ed essenziale del contratto medesimo.
 
     Oltre che, tuttavia, con riferimento alla questione indicata, riproposta alla valutazione del collegio dagli appelli principali di ** spa e Rete ferroviaria italiana spa, il giudizio devoluto alla cognizione del Consiglio di Stato investe anche le ulteriori censure dedotte in primo grado da **, respinte o dichiarate assorbite dal Tribunale amministrativo regionale, ma riproposte ed analiticamente sviluppate nell’appello incidentale della stessa **.
 
     Censure che concernono, tra l’altro, la legittimità del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta **, la quale, per l’elevatezza del ribasso proposto (31.8024%), se da un lato – come sottolinea la stazione appaltante – implicava un minor costo (rispetto a quello del Consorzio secondo graduato) di oltre venti milioni di euro, dall’altro proprio per questo meritava particolare approfondimento, tanto più che esso implicava, tra l’altro, anche l’utilizzo di un quantitativo di acciaio, che tuttavia costituiva un elemento di primaria rilevanza nella costruzione della stazione ferroviaria, di molti punti percentuali inferiori a quelli proposti da controparte ed esposti nel progetto esecutivo redatto dalla stazione appaltante.
 
     Ed al fine dell’invocato controllo – nei limiti e con le modalità consentiti al giudice amministrativo – della legittimità dell’operato della stazione appaltante la quale, come già rilevato in precedenza, ha ritenuto pienamente giustificati anche con riferimento all’acciaio, i minori costi esposti dal Consorzio affidatario, sembra al collegio opportuno farsi assistere da un consulente che possa fornire opportuni elementi e valutazioni tecniche per meglio risolvere la questione e dissipare anche ogni possibile equivoco sulla correttezza e trasparenza dell’operato della stazione appaltante.
 
P.Q.M.
 
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riservata ogni pronunzia sul rito, sul merito e sulle spese, dispone consulenza tecnica al fine di acquisire utili elementi di valutazione per accertare la legittimità della verificata congruità dell’offerta **, tenendo conto altresì dei rilievi come specificamente dedotti nell’appello incidentale di **.
 
     Dispone che il Dipartimento di ingegneria strutturale e il Dipartimento di ingegneria idraulica, ambientale, infrastrutture viarie del Politecnico di Milano, nella persona dei loro Direttori provvedano a segnalare due professori dei rispettivi dipartimenti, da nominare consulenti tecnici per lo sviluppo dell’incarico di cui in motivazione.
 
     Fissa l’udienza del 20 febbraio 2007 per il giuramento dei consulenti tecnici, i cui nominativi dovranno essere segnalati alla Segreteria della Sezione entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
 
     Delega il Cons. ******************** per la formulazione dei quesiti e gli ulteriori incombenti istruttori.
 
     Fissa in euro 5.000,00 (cinquemila) l’anticipo per le spese di consulenza da corrispondere immediatamente al consulente di ufficio ai fini delle operazioni occorrenti che pone provvisoriamente a carico della ** appellante incidentale.
 
     Autorizza le parti a nominare propri consulenti tecnici mediante deposito in segreteria dei relativi atti di nomina fino alla data di inizio delle operazioni peritole.
 
     Assegna alle parti medesime il termine di giorni venti dalla data del deposito della relazione del consulente di ufficio per l’eventuale deposito di osservazioni scritti e rilievi.
 
     Fissa per il prosieguo l’udienza del 20 febbraio 2007.
 
     Dispone che copia della presente ordinanza sia comunicata a cura della segreteria, al consulente nominato oltre che alle parti.
 
     Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il……………..27/12/2006………………..

Lazzini Sonia

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