Pensione di inabilità: chiarimenti dall’Inps sui soggetti iscritti a due o più forme assicurative

Redazione 08/10/13
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Biancamaria Consales

Con circolare n. 140 del 3 ottobre 2013, l’Inps ha fornito chiarimenti in ordine alle modifiche apportate in materia di pensioni di inabilità dalla Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012), entrata in vigore il 1° gennaio 2013, nell’ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative.

Il comma 240 dell’art. 1 della citata legge dispone che “Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all’articolo 2 della L. 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni”.

Dunque, destinatari della disposizione in esame sono i soggetti, iscritti a due o più forme assicurative individuate dalla stessa norma, che presentano domanda di pensione di inabilità dal 1° gennaio 2013 o, nel caso in cui la domanda sia stata presentata in attività di servizio da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, dalla cessazione dal servizio intervenuta in data successiva al 1° gennaio 2013.

Il menzionato comma 240 dispone la liquidazione della pensione di inabilità tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile. Per contribuzione disponibile si intende quella non utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico. Viceversa non sono disponibili i contributi utilizzabili per la liquidazione di supplementi di pensione.

Le disposizioni del citato comma non si applicano nei confronti dei soggetti che, pur titolari di assegno ordinario di invalidità, hanno avuto il riconoscimento dello stato di inabilità entro il 31 dicembre 2012.

In caso di revoca della pensione di inabilità (liquidata ai sensi del suddetto comma 240 tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate) la contribuzione che ha dato luogo alla pensione revocata, accreditata nelle singole gestioni, sarà utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni pensionistiche previste dalle singole gestioni medesime.

In tale contesto la contribuzione figurativa accreditata in relazione al periodo di godimento della pensione di inabilità revocata dovrà essere accreditata nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Il riconoscimento della contribuzione figurativa è ammesso solo nel caso in cui la cessazione del diritto sia determinata dal venir meno dello stato di inabilità: resta conseguentemente escluso nel caso in cui la cessazione del diritto sia dovuta ad altra causa (v. circolare n. 262 del 1984).

Con riferimento, poi, alla presentazione della domanda di pensione di inabilità, la circolare precisa che essa va presentata all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il lavoratore è iscritto. Tale ente promuove il procedimento, provvedendo all’accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla L. 222/1984. Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.

Qualora al momento della domanda di pensione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, sceglie la gestione presso cui presentare la domanda.

La circolare in oggetto analizza, infine, la misura, la liquidazione, le modalità di calcolo e la decorrenza della pensione di inabilità.

Redazione

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