PEC inattive: cancellazione d’ufficio da parte del Giudice del Registro

Redazione 25/05/16
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Facendo seguito all’avviso con cui lo scorso 8 febbraio la Camera di Commercio di Milano invitava le imprese a comunicare un nuovo indirizzo PEC in sostituzione di quello già iscritto ma inattivo, il Giudice del Registro ha disposto la cancellazione d’ufficio della revoca o cessazione degli indirizzi PEC relativi a 20.559 imprese e società che non hanno provveduto all’adempimento richiesto.

È quanto disposto dal Giudice del Registro delle imprese di Milano con il provvedimento del 12 aprile 2016.

L’art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008 prevede che le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese.

L’art. 5, comma 2, D.L. n. 179/2012 impone lo stesso adempimento anche per le imprese individuali. Gli indirizzi PEC iscritti devono poi essere mantenuti attivi nel tempo, in caso contrario l’ufficio del Registro potrà chiedere alle imprese la riattivazione o l’iscrizione di un nuovo indirizzo.

Il provvedimento del Conservatore del Registro invitava all’aggiornamento degli indirizzi PEC ed è stato pubblicato sull’albo camerale online.

Scaduto il termine mensile posto a disposizione degli interessati, l’Ufficio del Registro ha chiesto al Giudice di disporre d’ufficio l’iscrizione della revoca/cessazione degli indirizzi rimasti comunque inattivi, presupponendo che le imprese interessate siano già state cancellate dal Registro.

La notifica del provvedimento di cancellazione avverrà mediante pubblicazione sull’albo camerale online per 7 giorni consecutivi, alla cui scadenza decorrerà il termine di 15 giorni per l’eventuale ricorso ai sensi dell’art. 2192 c.c..

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