PEC e mancata osservazione delle specifiche tecniche del Decreto del 28 dicembre 2015 in materia di adozione delle tecnologie nell’ambito del processo

Savino Nicola 31/05/16
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La notifica a mezzo PEC comporta un enorme vantaggio per l’avvocato se fatta con le giuste specifiche tecniche.

A fronte di miglioramenti giurisprudenziali, assolutamente non trascurabili in tema di notifiche di atti giudiziari tramite Posta Elettronica Certificata, la decisione adottata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7665/2016 comporta, senza meno, perplessità e incertezze sui fondamenti delle norme vigenti.

Avverso la motivazione della sentenza n.7665/2016 della Corte di Cassazione (nella quale si legge: “Il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l’indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. … Ne consegue che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali |’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte“), il Decreto 28 dicembre 2015, adottando il Provvedimento del 16 aprile del 2014 del responsabile per i sistemi informatici automatizzati del Ministero della giustizia, prevede le Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’art 34, c1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44. Si tratta di regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d.lgs. 82/2005 e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, c1 e c2 del D.lg. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella l. 24/2010. L’art. 19 rubricato “Notificazione per via telematica eseguite dagli avvocati – ex art. 18 del Provvedimento del 16 aprile del 2014 del responsabile per i sistemi informatici automatizzati del Ministero della giustizia” recita che : 1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione o copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così come ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata(…)”.

Tale affermazione viene, inoltre, confermata dall’art. 12, rubricato “Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico – ex art. 11 del Provvedimento del 16 aprile del 2014 del responsabile per i sistemi informatici automatizzati del Ministero della giustizia” recita al co. 1 l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: a) è in formato PDF- b) è privo di elementi attivi – c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazione di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini – d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo  la struttura ripotata ai commi seguenti – è corredato da u file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell’allegato ; esso è denominato Dati Atto. Xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. (…)”.

Dal combinato disposto delle norme richiamate emerge con chiarezza ed estrema importanza che:

  • non c’è facoltà di scelta dei file da utilizzare;
  • qualsiasi altro documento di altra estensione non è da considerarsi valido a norma di legge se non è espressamente richiamato dalla legge stessa.

Nel caso concreto, tenuto conto di quanto motivato in sentenza n. 7665/2016, sebbene il file “.doc” dell’atto giudiziario inoltrato potrebbe essere considerato valido solo in virtù di quanto attestato e autenticato tramite PEC, in quanto la paternità e l’autenticità del mittente ne è garantita dalla PEC stessa, nella previsione tecnica- normativa, il file “.doc”, seppur immodificabile, poiché è in formato CADES (file  di estensione .p7m” della cosiddetta busta informatica), non è, in realtà, elencato nell’Allegato 5 del DPCM del 3 Dicembre del 2013.

Altresì, non è prevista per le notifiche degli atti giudiziari l’estensione del file .doc, in quanto tale file potrebbe contenere al suo interno delle macroistruzioni e codici eseguibili, volti a modificare l’impronta del documento ogni volta che il documento viene aperto e/o addirittura il codice eseguibile potrebbe cambiare pezzi o frasi intere cambiando perciò l’impronta e in tal caso anche il contenuto del documento stesso.

In riferimento a quest’ultimo aspetto, l’obbligo del file “.PDF”, previsto dalla vigente normativa, dell’atto giudiziario va predisposto e allo stesso tempo imposto anche sulla base del principio secondo cui il documento ab origine informatico, si sa, consiste nella rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti e che per tale ragione, apponendone una firma digitale, si garantiscono nel tempo le caratteristiche di autenticità, paternità, immodificabilità e integrità del documento informatico.

Savino Nicola

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