La pausa pranzo del lavoratore

Redazione 08/09/17
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Buoni pasto: cosa cambia per il pranzo del lavoratore

Domani 9 settembre entrerà in vigore il Decreto n.122/2017 che interviene sulla disciplina dei buoni pasto: quanti, dove e come possono essere utilizzati?

Il buono pasto viene riconosciuto ai lavoratori, sia a tempo pieno che part-time, e anche se l’orario di lavoro non prevede una pausa pranzo. Stesso diritto per i lavoratori subordinati e per quelli che hanno un rapporto di collaborazione con l’azienda.

I tickets sono nominativi e, dunque, non possono essere ceduti. La nuova normativa individua gli esercizi in cui i buoni possono essere utilizzati: dalle mense aziendali ai bar; dagli agriturismi ai supermercati, ma solo per l’acquisto di cibi e bevande.

 

 

Il cumulo dei tickets

La principale novità è la possibilità di utilizzare fino a otto buoni pasto per la stessa spesa. Il limite di utilizzo sarà riportato anche sul buono cartaceo e memorizzato nel sistema dei buoni elettronici, per evitarne l’ulteriore cumulo. Il buono dovrà inoltre contenere i dati del datore, i dati della società emittente, nonché il valore (comprensivo di Iva) e la scadenza entro la quale il buono può essere utilizzato.

Non c’è diritto di resto in contanti e il ticket non è convertibile in denaro, sia che si tratti di buono cartaceo, sia di buono elettronico.

Accordi sugli sconti

Il Decreto si preoccupa di stabilire anche le linee guida che devono guidare i rapporti tra società emittenti ed esercizi convenzionati. In particolare, i punti di ristoro non devono praticare sconti maggiori rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti. La normativa lascia ovviamente spazio alle parti di rinegoziare i propri rapporti, anche alla luce delle eventuali variazioni dell’imposta sul valore aggiunto.

Lo scopo della nuova legge è duplice: garantire la libera concorrenza fra gli operatori del settore e assicurare un servizio maggiormente efficiente ai lavoratori-consumatori.

 

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