Patente a punti: revisione illegittima in assenza delle comunicazioni delle singole decurtazioni di punteggio

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E’ questo il principio con cui il TAR Piemonte, sez. II, con l’ordinanza in rassegna 15.12.2010 n. 913, ha ribadito il proprio costante orientamento in materia di patente a punti.

In particolare, secondo il TAR piemontese “Va sospeso il provvedimento con il quale è disposta la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica da effettuarsi nel termine di giorni trenta mediante prove di teoria e pratica di guida, se l’Amministrazione comunica uno actu e per la prima volta al titolare di patente di guida che il suo punteggio di patente deve ritenersi azzerato privando l’interessato della possibilità di frequentare medio tempore gli appositi corsi di recupero, senza informare immediatamente l’interessato della disposta decurtazione dei punti di patente collegata a ciascuna violazione”.

 

N. 00913/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 01269/2010 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2010, proposto da:

 

…………., rappresentato e difeso dagli avv. *****************, *********** e **************, con domicilio eletto presso l’avv. ***************** in Torino, piazza ************, 6;

 

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Novara;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del provvedimento 21.7.2010 n. 1397/REV/P con il quale è disposta la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica da effettuarsi nel termine di giorni trenta mediante prove di teoria e pratica di guida;

– di ogni altro atto precedente, propedeutico, preparatorio e comunque presupposto o connesso, con particolare riferimento alle comunicazioni destinate al ricorrente dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 6.7.2010; 4.10.2008; 17.4.2008.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 il dott. **************************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta, ad un primo sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris del ricorso, atteso che è illegittimo, ai sensi dell’art. 126-bis commi 2, 3 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunica uno actu e per la prima volta al titolare di patente di guida che il suo punteggio di patente deve ritenersi azzerato con conseguente sospensione del titolo abilitativo alla guida e obbligo di sottoporsi al procedimento di revisione, atteso che con questo irregolare modus procedendi l’Autorità emanante ha privato l’interessato della possibilità di frequentare medio tempore gli appositi corsi di recupero previsti dal d.m. 29 luglio 2003 e ha contravvenuto alla finalità alla quale tende la normativa in materia che, con l’obbligo di informare immediatamente l’interessato della disposta decurtazione dei punti di patente collegata a ciascuna violazione, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere in futuro ulteriori infrazioni (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 14 gennaio 2010, n. 188);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda),

Accoglie la suindicata domanda cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 9 novembre 2011, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

****************************, Presidente FF, Estensore

***************, Referendario

********************, Referendario

 

 

 

IL PRESIDENTE                        ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Matranga Alfredo

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