Patente a punti: per la sospensione, a causa della perdita totale del punteggio a disposizione, è necessaria prima la comunicazione dell’avvenuta decurtazione

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Anche il TAR Bari, dopo il quello del Piemonte, ha ritenuto necessaria, ai fini della sospensione della patente a causa della perdita di tutti e 20 i punti a disposizione, la comunicazione dell’avvenuta decurtazione dell’intero punteggio.

In particolare, per il TAR pugliese “nonostante la produzione del Ministero, non appare dimostrata l’avvenuta comunicazione al sig…….. della perdita totale del punteggio risalente al marzo 2009, prima dell’impugnata sospensione della patente (datata 7 gennaio 2010); l’avviso di ricevimento infatti riporta un indirizzo incompleto e risulta sottoscritto da un soggetto diverso dal ricorrente, la cui identità e il cui rapporto con l’interessato non sono stati chiariti”.

Pertanto, il GA adito ha concluso per la sospensione del provvedimento impugnato “considerato che la sospensione della patente costituisce per l’istante, rappresentante di commercio, adibito anche a compiti di trasporto, un danno grave ed irreparabile;…” e “che dunque devono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione della misura interinale….”.

 

N. 00174/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00232/2010 REG.RIC.           


 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 232 del 2010, proposto da ………., rappresentato e difeso dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso l’avv. ***************** in Bari, corso *******, 136/D;

contro

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Motorizzazione Civile – Foggia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della nota n. 193 del 7.1.2010 dell’Ufficio Provinciale di Foggia della Direzione Generale per la Motorizzazione Civile, notificata al ricorrente in data 14.1.2010, e degli atti tramite questa conosciuti ed alla stessa presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali e, in particolare, della comunicazione dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida di data 4.3.2009 “dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuiti alla S.V.” e il “conseguente provvedimento di revisione della patente di guida (n. 0003039 del 10.03.2009) emanato ai sensi del comma 6 del citato articolo 126-bis e dell’art. 128 del d.l.vo 285/92 e notificato il 10.03.2009”, questi ultimi mai notificati al ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Motorizzazione Civile – Foggia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 il cons. **************** e uditi per le parti i difensori, avv.ti *****************, per delega dell’avv. *****************, e **********;

Considerato che, nonostante la produzione del Ministero (doc. 2), non appare dimostrata l’avvenuta comunicazione al sig. ……. della perdita totale del punteggio risalente al marzo 2009, prima dell’impugnata sospensione della patente (datata 7 gennaio 2010); l’avviso di ricevimento infatti riporta un indirizzo incompleto e risulta sottoscritto da un soggetto diverso dal ricorrente, la cui identità e il cui rapporto con l’interessato non sono stati chiariti;

considerato che la sospensione della patente costituisce per l’istante, rappresentante di commercio, adibito anche a compiti di trasporto, un danno grave ed irreparabile;

considerato che dunque devono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione della misura interinale;

 

P.Q.M.

accoglie la suindicata domanda di sospensiva.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 con l’intervento dei Magistrati:

******************, Presidente

*************, Consigliere

Giuseppina Adamo, ***********, Estensore

 

 

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2010

IL SEGRETARIO

Matranga Alfredo

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