PAT: gli ultimi aggiornamenti della Giustizia Amministrativa

Redazione 25/02/17
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Il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il processo amministrativo telematico, le cui regole tecnico-operative sono dettate dal D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.
A quasi due mesi dall’operatività di questa riforma -certamente rivoluzionaria per tutti i soggetti coinvolti, quali cancellerie, magistrati e avvocati- non poche sono le incertezze e questioni controverse.
Nell’attesa che l’adunanza plenaria speciale e “accelerata”, prevista dal nuovo art. 13-bis delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo proprio al fine di dirimere le questioni di diritto relative al PAT, faccia chiarezza su tutti i punti dubbi, non mancano i primi chiarimenti degli organi istituzionali della Giustizia Amministrativa, nonché i primi arresti giurisprudenziali dei TAR.
Con questo post inizieremo dunque un monitoraggio costante delle pronunce, dei chiarimenti, e delle best practices del PAT, con il solito taglio operativo che contraddistingue Leggioggi.it.
Iniziamo con due aggiornamenti, il primo riguarda i moduli di deposito, il secondo le copie di cortesia.
Quanto ai moduli, con nota del 17 febbraio scorso, il Segretario Genarale G.A., Cons. Torsello, ha comunicato che, a decorrere dal 26 febbraio p.v., saranno messi a disposizione degli avvocati nuovi moduli per il deposito dei ricorsi e per il deposito degli atti, con l’aggiornamento delle relative istruzioni.
I nuovi moduli conterranno alcune modifiche migliorative, ancora non note, che la Giustizia Amministrativa ha ritenuto necessarie dopo le prime settimane di funzionamento del PAT.
E’ importante dunque chiarire che i moduli attualmente in uso saranno quindi accettati dal sistema fino alle ore 24.00 di sabato 25 febbraio; dalle 00.01 di domenica 26 febbraio, sarà invece necessario utilizzare i nuovi moduli, che ovviamente saranno reperibili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.
Quanto alle copie cartacee di cortesia, è noto che, sino al 1 gennaio 2018, per i giudizi soggetti al PAT, deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi depositati telematicamente, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico (art. 7 comma 4, DL. 31 agosto 2016 n. 168).
Ora, dopo che già il TAR Lazio, a metà gennaio, aveva invitato gli avvocati a depositare non meno di due copie di cortesia degli atti depositati con modalità telematiche, sul punto si è pronunciato anche il Segretario Generale, attestandosi su tale interpetazione estensiva della norma, ed auspicando il deposito di due copie cartacee per atto.
Per tutti gli aggiornamenti si consiglia il seguente volume:

Il processo amministrativo telematico (PAT)
Carmelo Giurdanella – Elio Guarnaccia, 2017, Maggioli Editore
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