Passa alla Camera la legge sul processo breve: cosa prevede il provvedimento

Redazione 14/04/11
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Dopo un duro confronto parlamentare è stata approvato alla Camera dei deputati il disegno di legge (C. 3137-A) ormai noto come provvedimento sul processo breve, anche se, con le modifiche apportate in sede di esame parlamentare, le norme più controverse sono quelle sulla prescrizione breve.L’ultima versione approvata ieri a Montecitorio cambia già nell’epigrafe, assumendo un nuovo titolo: Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo (la proposta originaria parlava di Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).Rispetto a quello approvato dal Senato il 20 gennaio 2010, il testo licenziato dai deputati è stato radicalmente modificato, ragion per cui dovrà essere riapprovato a Palazzo Madama. Sono stati, infatti, abrogati gli articoli 1, 4, 7, 8 e 9 del precedente disegno di legge, è stato aggiunto un articolo 4-bis e riformulato interamente l’articolo 5.L’ormai soppresso articolo 1 prevedeva modifiche di tipo procedurale alla disciplina della cosiddetta legge Pinto (L. 89/2001), il provvedimento con il quale l’Italia ha regolamentato l’indennizzo dovuto per l’irragionevole durata dei processi. Vi sono varie modifiche di tipo procedurale.L’articolo 2, rimasto nel testo approvato dalla Camera, assoggetta al pagamento di un contributo unificato di 70 euro i processi per equa riparazione previsti dalla legge Pinto (attualmente esenti).Il successivo articolo 3 riporta una norma di interpretazione autentica che chiarisce la portata di una disposizione transitoria in materia di procedimento per danno erariale introdotta dall’art. 17, co. 30ter, D.L. 78/2009, mentre l’abrogato articolo 4 introduceva specifici termini per l’estinzione dei processi nei giudizi di responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei conti.Punto centrale del testo è diventato il nuovo articolo 4bis con il quale si introduce la cosiddetta prescrizione breve. Si tratta di una disposizione che riduce i tempi di prescrizione per i soggetti incensurati non ancora condannati in primo grado. Nell’ordinamento vigente, gli atti giuridici indicati nell’articolo 160 c.p. interrompono il corso della prescrizione; nel caso di interruzione, il termine di prescrizione già decorso viene meno e comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione. L’articolo 161 c.p. pone limiti al prolungamento del tempo necessario a prescrivere che l’interruzione comporta, differenziati in funzione sia delle tipologie dei reati sia dei soggetti imputati.Con riferimento alla tipologia dei reati, il testo attualmente in vigore esclude dal suo ambito di applicazione i reati di grave allarme sociale (quelli previsti dall’art. 51, commi 3bis e 3quater, c.p.p.: mafia, terrorismo e altri delitti ad essi assimilati). Per quanto riguarda la condizione dell’imputato esso prevede che in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento:a) di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere (regola generale);b) della metà nei casi di recidiva aggravata (art. 99, co. 2, c.p.);c) di due terzi nel caso di recidiva reiterata (art. 99, co. 4, c.p.);d) del doppio nei casi di abitualità e professionalità nel reato (articoli 102, 103 e 105 c.p.).Con il testo approvato si conferma il limite oggettivo dei reati di grave allarme sociale, mentre con riferimento alla condizione soggettiva dell’imputato, riduce da un quarto ad un sesto il limite del prolungamento del tempo necessario a prescrivere nel caso di imputati incensurati e mantiene il limite di un quarto nel caso di recidivi semplici (art. 99, primo comma, c.p.). Come è stato ampiamente sottolineato con la nuova norma il processo Mills, che attualmente vede imputato il Presidente del Consiglio, da maggio potrebbe andare in prescrizione.Sopravvive anche l’articolo 5 del provvedimento, quello che introduce nel codice di procedura penale la disciplina del processo breve, con il quale si prevede che ciascun grado di giudizio sia esaurito entro specifici termini (definiti termini di fase). Tuttavia rispetto alla precedente versione non è più contemplato un meccanismo automatico di estinzione del processo ma si ricollega all’inutile decorso dei termini per la conclusione dei processi soltanto una comunicazione da parte del capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede al Ministro della giustizia e al procuratore generale preso la Corte di Cassazione.

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