Parziale dietro front della Cassazione sulla liquidazione del danno non patrimoniale: no al ricorso alle Tabelle milanesi se non adeguatamente motivato

Redazione 04/08/11
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A poca distanza dal rumore provocato con la sentenza n. 12408 del 2011, con cui ha fissato un importante principio in materia di equità del risarcimento del danno, stabilendo che su tutto il territorio nazionale vadano applicate le Tabelle del Tribunale di Milano per la valutazione del danno non patrimoniale da risarcire (si vedano le relative news su questo sito: news 1 e news 2), e in coincidenza con il varo del decreto con cui si approva la tabella unica nazionale, la Cassazione torna sul tema affermando come l’eventuale utilizzazione da parte di un ufficio giudiziario dei valori predeterminati e standardizzati in uso presso un’altra sede deve essere adeguatamente motivata (Cass., sent. 16866/2011).

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L’inversione di tendenza non è di poco momento, se si considera che nella sentenza 12408/2011 le Tabelle milanesi venivano descritte come «le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione» ovvero in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare, come tali, in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità in funzione della cd. personalizzazione del danno. Nella successiva sentenza del 30 giugno 2011, n. 14402, la stessa Cassazione, ribadendo che i parametri elaborati dal Tribunale di Milano costituiscono un valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione omnicomprensiva del danno non patrimoniale, afferma la necessità che il giudice di merito verifichi se detti parametri tengano conto anche dell’alterazione e del cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell’esistenza. In caso contrario, il giudice deve procedere alla «personalizzazione» del danno, riconsiderando i parametri recati dalle Tabelle di riferimento in ragione anche del profilo relazionale proprio del danno esistenziale, al fine di garantire l’integralità del ristoro spettante al danneggiato.

Con la sentenza in commento, invece, il Supremo collegio, nel confermare la sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha disapplicato le Tabelle di Milano adottate dal Tribunale di Siena, pur riconoscendo, insieme alla Corte d’appello medesima, che non è di per sé errato far riferimento a Tabelle in uso presso Tribunali diversi da quello in cui giudica la singola autorità giudiziaria chiamata a deliberare su una determinata vicenda, congruamente motivando tale scelta, tuttavia maggiormente opportuno sarebbe rifarsi alle Tabelle in uso presso i Tribunali più prossimi (nel caso in specie quello di Firenze), giacché esse «sono elaborate in via teorica e pratica sulla condizione generale dei rapporti socio-economici sottostanti all’evento infortunistico ed a tutte le conseguenze psicofisiche di esso». Le Tabelle dei vari Tribunali sono infatti elaborate in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, rispecchiando i valori, anche economici, del territorio. Ciò implica che il giudice che intenda discostarsi dai valori in uso nel suo ufficio per utilizzare quelli in uso presso altri uffici, deve adeguatamente motivare tale scelta, anche se i valori in questione fossero quelli adoperati dal Tribunale di Milano.

Nel caso in specie, la Corte d’appello di Firenze bene ha fatto, a giudizio della Cassazione, a discostarsi dalle Tabelle milanesi richiamate dal Tribunale di Siena, per di più in assenza di qualsivoglia motivazione sul punto. Più equo appare infatti il ricorso a quelle in vigore presso il Tribunale di Firenze, sede capoluogo del distretto giudiziario in cui è sita la competenza del giudice del lavoro di Siena, in considerazione anche dell’esorbitanza del calcolo del risarcimento da attribuire al danneggiato secondo quei parametri. Le Tabelle fiorentine, viceversa, consentono un calcolo più contenuto dell’ammontare del danno rispetto a quello valutato dal primo giudice, anche in funzione della personalizzazione del danno invocata dal lavoratore infortunato. (Anna Costagliola)

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