Particolare tenuità del fatto e responsabilità degli enti

Redazione 23/10/19
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In tema di responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è stato stabilito il principio secondo cui, qualora nei confronti dell’autore del reato presupposto sia stata applicata la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudice deve procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso, che non può prescindere dalla verifica della sussistenza in concreto del
fatto di reato, non essendo questa desumibile in via automatica dall’ accertamento contenuto nella sentenza di proscioglimento emessa nei confronti della persona fisica.

La Suprema Corte ha enunciato le possibili soluzioni alla questione relativa alla configurabilità o meno di una responsabilità in capo all’ente all’art. 131 bis c.p.

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto deve essere iscritto nel casellario giudiziale ma non è menzionato nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della Pubblica Amministrazione“.

E’ quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 24 settembre 2019, n. 38954.

Le tesi a confronto sull’ammissibilità dell’art. 131 bis nella responsabilità degli enti

Un primo orientamento ritiene che in questi casi si debba escludere la responsabilità a titolo di illecito amministrativo derivante da reato, in quanto la lettera dell’art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001 non ricomprende espressamente la ricorrenza di cause di non punibilità (come quella contemplata dall’art. 131-bis citato) fra le ipotesi in cui permane comunque la responsabilità dell’ente.

All’opposto, secondo una diverse concezione si ritiene sia errato ammettere, da un lato, la responsabilità dell’ente nelle ipotesi di estinzione del reato ex art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. citato ed escluderla, dall’altro, nelle ipotesi di reato accertato ma non punibile.

D’altro canto, prosegue la Corte, la sentenza che dichiara l’imputato non punibile ex art. 131-bis, cod. pen. “esprime un’affermazione di responsabilità, pur senza una condanna, e pertanto non può assimilarsi ad una sentenza di assoluzione, ma lascia intatto il reato nella sua esistenza, sia storica e sia giuridica (in dottrina si è utilizzata
l’espressione cripto condanna)“, tanto da doversi iscrivere nel casellario giudiziale ed avere effetto di giudicato (quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) nel giudizio civile o amministrativo di danno, ex art. 651-bis, cod. proc. pen.

Di qui la conclusione che anche nell’ ipotesi problematica in esame il giudice deve procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso; in tale prospettiva, la Corte ha escluso che la sentenza di applicazione dell’art. 131-bis cod.
pen. possieda efficacia vincolante nel giudizio relativo alla responsabilità dell’ente ex l. n. 231 del 2001, ostandovi la lettera dell’art. 651-bis, cod. proc. pen., che limita l’effetto della decisione al giudizio civile o amministrativo di danno. Dunque, nessun automatismo applicativo, ma una verifica in concreto circa la sussistenza del fatto di
reato quale precondizione per l’affermazione della responsabilità in parola.

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La pronuncia della Suprema Corte

La terza sezione penale della Corte di Cassazione con la decisione n. 9072/2018 ha stabilito che “in tema di responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora nei confronti dell’autore del reato presupposto sia stata applicata la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 737-bis cod. pen., il giudice deve procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso, che non può prescindere dalla verifica della sussistenza in concreto del fatto di reato, non essendo questa desumibile in via automatica dall’accertamento contenuto nella sentenza di proscioglimento emessa nei confronti della persona fisica“.

Si  legge nella decisione “l’esclusione di ogni automatismo tra l’eventuale riconoscimento della particolare tenuità del fatto nei confronti dell’autore del reato e l’accertamento della responsabilità dell’ente, la cui autonomia è stabilita dal già citato art. 8 d.lgs. 231/2001, nel quale, come è noto, si afferma che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, nonché quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia“.

Le ragioni della autonomia della responsabilità dell’ente rispetto alle vicende che riguardano il reato (la cui commissione la legge comunque presuppone) ed il suo autore persona fisica possono individuarsi, in linea generale, «nel fatto che il reato è stato commesso nell’interesse dell’ente o da esso l’ente ha comunque tratto un vantaggio e che, come emerge anche dalla relazione ministeriale al d.lgs. 231/01, il sistema così impostato consente di contenere gli effetti negativi di eventuali accorgimenti adottati da soggetti aventi struttura organizzativa interna complessa tali da rendere difficoltosa, se non impossibile, l’individuazione dell’autore del reato».

Considerando i contenuti della relazione ministeriale – prosegue la Corte – si rileva che «la riconosciuta autonomia tiene conto anche della possibilità di adozione di diverse strategie processuali da parte dell’ente e dell’autore del reato presupposto e che non sembra inoltre di ostacolo alla interpretazione prospettata nella sentenza 9072/2018 la circostanza che l’art. 8 in esame prenda in considerazione solo le cause di estinzione del reato e non anche le cause di esclusione della punibilità, poiché, come è stato da più parti osservato in dottrina, nella relazione ministeriale viene testualmente specificato: “è appena il caso di accennare al fatto che le cause di estinzione della pena (emblematici i casi grazia o di indulto), al pari delle eventuali cause non punibilità e, in generale, alle vicende che ineriscono a quest’ultima, non reagiscono in alcun modo sulla configurazione della responsabilità in capo all’ente, non escludendo la sussistenza di un reato. Se la responsabilità dell’ente presuppone comunque che un reato sia stato commesso, viceversa, non si è ritenuto utile specificare che la responsabilità dell’ente lascia permanere quella della persona fisica. Si tratta infatti di due illeciti, quello penale della persona fisica e quello amministrativo della persona giuridica, concettualmente distinti, talché una norma che ribadisse questo dato avrebbe avuto il sapore di un’affermazione di mero principio».

I giudici di legittimità proseguono osservando che, se pure si dovesse propendere per una interpretazione letterale dell’art. 8, “verrebbe da chiedersi come, in concreto, possa ritenersi applicabile l’art. 131-bis cod. pen. alle ipotesi di responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 231/2001 ferma restando l’esclusione di ogni automatismo di cui si è già detto“.

Un primo problema “lo pone la concreta natura della responsabilità degli enti disciplinata dal d.lgs. 231/2001, oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza del quale hanno dato conto le Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 del 24/4/2014, PG., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261115, cit.) considerando il sistema, come si è detto in precedenza, “un corpus normativo di peculiare impronta, un tertium genus, se si vuole” valorizzando i contenuti della relazione ministeriale che come tale lo qualifica“.

Nella relazione si osserva, infatti, che la responsabilità, prudentemente definita “amministrativa” dal legislatore delegante, in quanto “conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla L. 689 del 1981. Con la conseguenza di dar luogo alla nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia“.

In conclusione, la Corte ha affermato il principio secondo cui “la eventuale declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dell’autore del reato presupposto non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell’ente, né ad esso può applicarsi la predetta causa di non punibilità“.

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