Con la sentenza n. 30657 del 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione intervengono a dirimere un contrasto interpretativo di particolare rilievo in materia di tassazione delle partecipazioni ai fondi comuni di investimento immobiliare. Al centro della decisione vi è l’interpretazione dell’art. 32 del d.l. n. 78/2010 e, in particolare, la rilevanza delle partecipazioni detenute da soggetti legati da vincoli familiari ai fini del superamento della soglia del 5%, che fa scattare l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite dalla Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 32384 del 2024, a fronte di orientamenti giurisprudenziali non univoci circa la natura della presunzione relativa al cumulo delle partecipazioni familiari e le modalità con cui essa possa essere superata. Per approfondimenti, segnaliamo il volume “Prova e onere probatorio nel nuovo processo tributario”, acquistabile su Shop Maggioli o su Amazon.
Indice
- 1. La vicenda processuale e il nodo interpretativo
- 2. La ratio antielusiva della disciplina sui fondi immobiliari
- 3. Presunzione sui familiari: né assoluta né meramente formale
- 4. Prova contraria e criteri di valutazione sostanziale
- 5. Imposta sostitutiva 2011 e disciplina transitoria
- 6. Il principio di diritto
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1. La vicenda processuale e il nodo interpretativo
Il giudizio trae origine dalla richiesta di rimborso dell’imposta sostitutiva del 5% versata per l’anno 2011 da due contribuenti, padre e figlio, titolari di quote di fondi immobiliari inferiori, singolarmente considerate, alla soglia rilevante. L’Agenzia delle Entrate aveva tuttavia ritenuto applicabile l’imposta in ragione del cumulo delle partecipazioni, previsto dal comma 3-bis dell’art. 32, includendo anche quelle imputabili ai familiari di cui all’art. 5 del TUIR.
Le Commissioni tributarie di merito avevano escluso l’operatività del cumulo, valorizzando elementi formali quali la diversa residenza e la mancata convivenza dei familiari. Da qui il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e la necessità di un intervento chiarificatore della Corte di legittimità. Per approfondimenti, segnaliamo il volume “Prova e onere probatorio nel nuovo processo tributario”, acquistabile su Shop Maggioli o su Amazon.
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2. La ratio antielusiva della disciplina sui fondi immobiliari
Nel ricostruire il quadro normativo, le Sezioni Unite pongono in evidenza la ratio sottesa alla disciplina introdotta nel 2010. Il legislatore ha inteso contrastare l’utilizzo dei fondi immobiliari come meri strumenti di gestione di patrimoni personali o familiari, in contrasto con la loro funzione tipica di investimento collettivo del risparmio.
La previsione del cumulo delle partecipazioni – incluse quelle intestate a familiari – risponde all’esigenza di intercettare fenomeni di frammentazione artificiosa delle quote, spesso riscontrati nei fondi a ristretta base partecipativa, caratterizzati da una sostanziale unitarietà economica della proprietà immobiliare sottostante.
3. Presunzione sui familiari: né assoluta né meramente formale
Il cuore della pronuncia riguarda la qualificazione della presunzione prevista dal quinto periodo del comma 3-bis. Le Sezioni Unite escludono, da un lato, che si tratti di una presunzione assoluta: l’assenza di un espresso divieto di prova contraria e i principi generali dell’ordinamento conducono a riconoscerne la natura relativa. Dall’altro lato, viene respinta una lettura eccessivamente permissiva, che consentirebbe di superare la presunzione mediante elementi meramente formali, come la non convivenza o la diversa residenza anagrafica.
Secondo la Corte, tali circostanze sono del tutto inidonee a incidere sull’effettiva sostanza economica del rapporto, che resta connotato – nei rapporti familiari tipizzati dall’art. 5 TUIR – da una fisiologica comunanza di interessi e da forme di gestione informale del patrimonio.
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4. Prova contraria e criteri di valutazione sostanziale
Chiarita la natura relativa della presunzione, la Corte individua con precisione l’oggetto e il contenuto della prova contraria, che grava integralmente sul contribuente. Essa deve dimostrare l’effettiva autonomia della partecipazione, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale.
In particolare, assumono rilievo: la provenienza autonoma delle risorse investite, con tracciabilità della provvista; il godimento personale e non mediato dei proventi; l’autonomia decisionale dell’investitore in ordine alle scelte di acquisto, mantenimento o dismissione delle quote. Spetta al giudice di merito valutare complessivamente tali elementi, verificando se essi siano idonei a escludere la riconducibilità dell’investimento a un patrimonio familiare unitario.
5. Imposta sostitutiva 2011 e disciplina transitoria
Le Sezioni Unite affrontano infine le censure relative alla legittimità della disciplina transitoria dell’imposta sostitutiva per il 2011. La Corte esclude ogni profilo di retroattività, chiarendo che il riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2010 costituisce un mero presupposto tecnico per l’applicazione di un’imposta riferita a un periodo d’imposta successivo.
Richiamando la giurisprudenza costituzionale, viene ribadita la ragionevolezza della scelta legislativa, funzionale a evitare vuoti impositivi nel passaggio dal regime “per cassa” a quello “per trasparenza”, senza violazione dei principi di capacità contributiva, uguaglianza o del diritto sovranazionale.
6. Il principio di diritto
La decisione si chiude con l’enunciazione di un principio di diritto che consolida l’impianto antielusivo della norma e offre agli operatori criteri interpretativi chiari, fondati su una valutazione sostanziale dell’autonomia degli investimenti e sull’effettiva ripartizione del rischio e dei benefici economici tra i partecipanti al fondo.
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