Dopo il parere interlocutorio del 26 agosto il Consiglio di Stato nella seduta del 2 settembre è tornato ad esaminare lo schema di regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi e, finalmente ha reso parere positivo seppure con osservazioni
Il Consiglio di Stato, con riferimento alla relazione integrativa di adempimento del Ministero della Giustizia del 2 settembre 2010 premettendo che con il parere interlocutorio del 26 agosto erano state proposte varie osservazioni nonché erano state segnalate questioni specifiche ha innanzitutto rilevato che ad esse l’Amministrazione ha risposto con apprezzabile sollecitudine con la predetta relazione prot. n. 3/1/2-27 .
Ha altresì rilevato che in merito alle questioni sollevate la stessa relazione evidenzia modifiche in adempimento alle osservazioni ma pure argomentazioni in relazione alle scelte effettuate così come richiesto dallo stesso Consiglio
Ha osservato inoltre:
Con riguardo alla modifica del comma 1 dell’art. 4 ( criteri per l’iscrizione nel registro) la sua congruità perché risolve la definizione di “organismo” e chiarisce quali strutture vanno iscritte nel registro. Si tratta o di articolazioni interne di enti preesistenti oppure di “organismi” costituiti con lo scopo della mediazione. Inoltre è stata prevista la possibilità che tali organismi possano essere entificati.
Nell’ipotesi dell’articolazione dell’ente però appare necessario fissare i requisiti di esse.
Per ovviare a tale carenza il Consiglio suggerisce la modifica del comma 2 dell’art.4.
Con riferimento al tema degli importi della indennità spettanti agli enti pubblici e ai loro organismi il Consiglio di Stato non ritiene idonea a risolvere la questione l’affermazione che la registrazione comporterebbe anche l’approvazione delle tariffe.
Ancora con riferimento agli enti di formazione il Consiglio prende atto della decisione di limitare l’iscrizione alle sole persone giuridiche
Tornando sulla questione della possibile sospensione feriale del termine interno di 15 giorni ritenendo che la risposta negativa del Ministero possa essere il frutto di un equivoco suggerisce la risoluzione del problema in sede regolamentare
Infine il Consiglio chiarisce di non insistere sulle osservazioni formulate nel parere interolocutorio avendo esse solo valore sollecitatorio di un’ulteriore riflessione
Maria Elisabetta Marsicovetere
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