parere emesso in sede conultiva in data 19.12.2005 dal Consiglio di Stato, circa lo schema di regolamento all’art. 150 del Codice delle Assicurazioni.

sentenza 02/02/06
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CONSIGLIO DI STATO

Sezione consultiva per gli Atti normativi
Adunanza del 19 dicembre 2005

N. della Sezione: 5074//2005.

Oggetto:
Ministero delle attivit? produttive. Schema di d.P.R. recante attuazione
dell’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente
la disciplina del sistema di risarcimento diretto.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa dal Ministero procedente, Direzione generale
per il commercio, le assicurazioni ed i servizi, trasmessa
con nota n. 014776-17-9-3, in data 30 novembre 2005, e la documentazione
allegata;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo De
Ioanna;
PREMESSO
L’art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto) del "Codice
delle assicurazioni" (d.lgs 7.9.2005, n. 205), stabilisce che con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attivit?
produttive, sono disciplinati gli elementi costitutivi della disciplina del
sistema di risarcimento diretto che si applica solo nelle ipotesi di danno
al veicolo e di lesioni di lieve entit? al conducente; secondo la
definizione che di tale lesione "lieve" fornisce l’art. 139 del Codice; tali
elementi costitutivi sono rappresentati da: i criteri di determinazione del
grado di responsabilit? delle parti, anche per la definizione dei rapporti
interni tra le imprese di assicurazione; il contenuto e le modalit? di
presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti per il
risarcimento del danno; – le modalit?, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa
di assicurazione per il risarcimento del danno; – i limiti e le condizioni
di risarcibilit? dei danni accessori; – i principi per la cooperazione tra
le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli
assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
La vigilanza sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati
dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto
svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilit? delle imprese, ?
intestata all’ISVAP, secondo la tecnica utilizzata nel Codice delle
assicurazioni.
2. Al riguardo va osservato che le disposizioni recanti la procedura di
risarcimento diretto (art. 149) e la relativa disciplina (art. 150),
risultano inserite nel "Codice delle assicurazioni" sulla base degli
elementi e delle indicazioni contenuti nel parere reso dalle competenti
Commissioni parlamentari: non erano presenti nello schema di decreto
legislativo sul quale questa Sezione ha previamente espresso il suo parere
(Adunanza del 14 febbraio 2005). Tale circostanza pone oggettivamente l’esigenza
di un esame puntuale della coerenza delle disposizioni recate da tali nuovi
articoli con i criteri direttivi della legge di delega n. 229 del 2003; in
particolare, l’art. 4, comma 1, lett. b), tra i principi e criteri direttivi
della delega, pone "la tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti
pi? deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni
contrattuali, nonch? dell’informativa preliminare, contestuale e successiva
alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei
messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri";.
3. Lo schema di d.P.R. in esame, emanato entro i termini previsti dal citato
art. 150, provvede a dare attuazione alla cornice normativa secondaria entro
cui dovranno operare le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio
della Repubblica italiana l’assicurazione obbligatoria per la responsabilit?
civile autoveicoli e che abbiano aderito al sistema del risarcimento
diretto.
Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano le modalit? con cui il danneggiato deve
presentare la richiesta di risarcimento; gli artt. 8, 9 e 10 disciplinano le
modalit? con cui l’impresa deve corrispondere (positivamente o
negativamente) alla richiesta del danneggiato; l’art. 11 chiarisce quali
sono i sinistri che non possono essere inclusi nel sistema di risarcimento
diretto; l’art. 12 (che fa rinvio ad un apposta tabella allegata) tipizza
alcuni criteri standardizzati di accertamento della responsabilit? dei
sinistri, in conformit? della disciplina legislativa e regolamentare in
materia di circolazione stradale; l’art. 13 disciplina le modalit? di
costituzione di uno o pi? consorzi tra imprese assicuratrici, ai fini della
regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del
risarcimento diretto. L’art. 14 dovrebbe chiarire quali sono i benefici
derivanti agli assicurati. L’art. 15 stabilisce infine che il regolamento
entrer? in vigore il 1? luglio 2006 e si applicher? ai sinistri verificatisi
a partire dal 1? agosto 2006.
CONSIDERATO
1. Lo schema intende affrontare i profili demandati dalla norma primaria
alla fonte secondaria. Sullo schema si formulano le seguenti osservazioni:
I criteri di ripartizione della responsabilit? dell’incidente e dell’attribuzione
del relativo grado di responsabilit? sono tipizzati sulla base della
casistica pi? ricorrente e formalizzati in un apposito allegato. Si tratta
di una presentazione molto stilizzata della casistica standard che
naturalmente non esclude che ogni "sinistro andr? valutato nel caso
concreto, tenendo conto anche di ulteriori circostanze che possono aver
influito sulla sua dinamica. Proprio la tipizzazione della casistica e la
prospettiva di una procedura semplificata per la liquidazione dei danni,
rendono particolarmente importante la funzione di assistenza tecnica ed
informativa demandata all’impresa (art.9). E tale assistenza appare tanto
pi? necessaria ed impegnativa per l’impresa in quanto lo schema intende
escludere la risarcibilit? delle spese di assistenza legale eventualmente
sopportate dal danneggiato (vedi punto successivo). A fronte della scelta di
tale schema semplificato, il danneggiato ha la certezza di tempi definiti
per vedersi liquidato il danno e fatta una proposta impegnativa da parte
dell’impresa.
La questione forse pi? delicata riguarda i danni accessori, i limiti e le
condizioni di risarcibilit?. Il testo, al riguardo, dispone che "ai fini
dell’offerta di risarcimento del danno formulata dall’impresa non sono
considerati danni accessori le spese sostenute dal danneggiato per
consulenza o assistenza professionale diversa da quella medico legale" (art.
9, comma 3). Questa formulazione sembra escludere quindi in modo espresso
tutte le altre forme di assistenza professionale, incluse quelle riferite ad
attivit? di consulenza legale, che il danneggiato abbia ritenuto di attivare
in vista della procedura di risarcimento diretto.Si tratta di una
restrizione dell’area del danno risarcibile alla quale dovrebbero fare da
riscontro per il danneggiato concreti benefici derivanti dal sistema di
risarcimento diretto, benefici in termini di rapidit? e certezza della
liquidazione; riduzione del premio e altro; si tratta peraltro di una
restrizione consapevolmente e liberamente accettata dal danneggiato che
intende utilizzare questo meccanismo risarcitorio.
Va infatti tenuto presente che nel sistema delineato dagli artt. 149 e 150
del Codice, il danneggiato resta comunque libero di non accettare l’offerta
dell’impresa e di procedere in via giudiziale, dove il criterio della
risarcibilit? del danno si espande secondo i principi generali. Infatti il
danneggiato, ove ritenga di non aderire all’offerta di risarcimento diretto
fatta dalla sua impresa di assicurazione, resta titolare della azione
diretta di risarcimento, di cui all’art. 145, comma 2, sempre nei confronti
della propria impresa di assicurazione. In questo caso, l’impresa di
assicurazione del veicolo del responsabile pu? chiedere di intervenire nel
giudizio e pu? estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilit?
del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva
regolazione dei rapporti tra le imprese secondo quanto previsto nell’ambito
del sistema del risarcimento diretto (art. 149, comma 6, del Codice). Nel
sistema del risarcimento diretto, quindi, assumono un valore cruciale i
benefici (anche patrimoniali) che il danneggiato pu? ottenere a fronte di
una indubbia restrizione preventiva (liberamente accettata) dell’area dei
danni risarcibili. Non vi sono difficolt? sistematiche a collocare questo
meccanismo di risarcimento "semplificato" nell’area dell’autonomia negoziale
delle parti che stipulano il contratto di assicurazione; lo schema
legislativo si preoccupa peraltro di tutelare in modo adeguato il contraente
pi? debole, in termini di certezza dei tempi della liquidazione e di
benefici ottenibili accettando tale schema.
I benefici derivanti agli assicurati, che come abbiamo detto assumono un
significato cruciale nel meccanismo in esame, nello schema in esame sono
genericamente rimessi alla possibilit? di contemplare clausole che prevedano
anche la contestuale riduzione del premio per l’assicurato ove sia inserito
nel contratto il meccanismo del risarcimento in forma specifica (art. 14,
comma1). Sembra questa una previsione alquanto generica a fronte della
specifica previsione della legge che richiede la definizione dei benefici
derivanti agli assicurati dal sistema del risarcimento diretto. La
disposizione in esame si limita infatti a prevedere una possibile riduzione
del premio mentre invece sarebbe da attendersi, nella norma secondaria, un
qualche criterio di quantificazione preventiva del beneficio che l’assicurato
potr? ottenere; ove siano previste clausole contrattuali che specificamente
prevedano tale meccanismo; tale soglia di riduzione minima potrebbe essere
agganciata al meccanismo di definizione ed adeguamento annuale dei premi per la RCA obbligatoria, ove l’assicurato confermi di anno in anno tale scelta
in modo esplicito e consapevole. La determinazione di tale soglia minima ,
ove non si ritenga di inserirla direttamente nel testo in esame, potrebbe
essere in concreto determinata dall’ISVAP, nell’ambito dei poteri, ad esso
intestati, ai sensi del comma 3 dell’art. 150 del Codice. Ad esempio, nell’art.
14, dopo il comma 1, potrebbe inserirsi il seguente nuovo comma 2: "La
soglia minima di riduzione del premio per l’assicurato viene determinata con
apposito regolamento adottato dall’ISVAP entro i termini di entrata in
vigore del presente regolamento". Naturalmente, la modifica proposta ha un
valore solo indicativo, ben potendo il Ministero proponente individuare
soluzioni alternative; tuttavia a giudizio della Sezione ? essenziale che l’art.
14 dello schema in esame venga adeguatamente riformulato, in modo da
pervenire ad una situazione di maggiore equilibrio e trasparenza tra
interessi delle imprese e tutela dei danneggiati, secondo del resto quella
che ? la lettera e la ratio dei criteri stabiliti nell’art. 150 del Codice.
Al riguardo sarebbe opportuno che il testo riformulato secondo tale
impostazione venisse ritrasmesso alla Sezione per un ulteriore esame.
In fine si pu? osservare che la vigente disciplina in materia di
comunicazioni telematiche (in particolare si veda il d.P.R. n. 68 dell’11
febbraio 2005, che disciplina l’utilizzo della posta elettronica
certificata), consente in via generale di utilizzare, a determinate
condizioni, tale forma di comunicazione elettronica; del resto, l’art. 10
dello schema in esame, in linea con questa impostazione, consente all’impresa
di accedere in via telematica agli archivi del pubblico registro
automobilistico e all’archivio nazionale dei veicoli (art. 132 del Codice);
non sembra che vi siano ragioni per non prevedere in via ordinaria e
generale che il danneggiato possa utilizzare tale forma di comunicazione,
salvo che l’impresa richieda di escluderlo in modo espresso, per cause
organizzative ad essa stessa addebitabili; sembra quindi opportuno
modificare il comma 2 dell’art. 5 dello schema, chiarendo che "la richiesta
? presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a
mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che l’impresa chieda
esplicitamente di escludere tale ultima forma di presentazione della
richiesta di risarcimento". Il comma 3 dell’art. 5 va in conseguenza
eliminato.
P.Q.M.La Sezione non si oppone all’ulteriore corso dello schema in esame, alla
condizione che il testo venga adeguatamente riformulato, secondo le
indicazioni svolte in precedenza, in particolare nel punto 1, 4? paragrafo.

Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)
Visto
Il Presidente della Sezione
(Livia Barberio Corsetti)

sentenza

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