Parere dell’ l’Autorità garante della concorrenza e del mercato relativo ai bandi di gara per il servizio brokeraggio assicurativo nella regione Sicilia ci offre un importante insegnamento nei quali vengono previsti “requisiti minimi per concorrere” basat

Lazzini Sonia 08/05/08
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Poiché ai sensi dell’ articolo 41 – Decreto Legislativo n. 163/2006 smi <“se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”> l’AGCM ritiene necessario l’inserimento nei bandi di gara per la ricerca del broker assicurativo, in alternativa al requisito di un determinato livello del fatturato globale e di attività svolta per un determinato numero di imprese clienti, anche della possibilità di attestare il possesso dei requisiti, in grado di fornire un’adeguata garanzia all’ente appaltante, anche con altra documentazione quale, ad esempio, il possesso di una referenza bancaria o altri documenti ritenuti idonei dall’amministrazione.
 
A cura di Sonia Lazzini
 
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato con il parere AS445 del 3 marzo 2008 relativo ai bandi di gara per il servizio brokeraggio assicurativo nella regione Sicilia ci offre un importante insegnamento:
 
 
< Inoltre, anche il riferimento all’ammissibilità dei raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) deve essere espressamente circoscritto ai casi in cui le singole imprese non siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici, il che esclude che possa richiedersi il rispetto degli stessi a ciascun membro del raggruppamento o per quote che escludano la partecipazione proprio ai soggetti nuovi entranti o di minori dimensioni.
 
Per quanto precede, l’Autorità auspica che possano essere adottate idonee azioni ed iniziative volte a garantire che la redazione dei bandi di gara, pur nel rispetto delle esigenze dell’ente banditore, contengano condizioni di partecipazione in linea con la citata normativa e tali da garantire il massimo confronto competitivo.>
 
 
 
 
Segnalazione/Parere
 
BANDI DI GARA PER IL SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO NELLA REGIONE SICILIA
 
 
 
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DATI GENERALI articolo (L.287/90) 21-Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo
  
rif AS445
  
decisione 27/02/2008
  
invio 03/03/2008
  
PUBBLICAZIONE bollettino n. 3/2008
  
SEGNALAZIONE/PARERE mercato (66) ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE
(J) INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA
  
destinatari Regione Sicilia
Provincia Regionale di Trapani
Azienda Ospedaliera Cannizzaro
  
 
Testo Segnalazione/Parere
Testo Segnalazione/Parere
Nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato intende formulare alcune osservazioni in merito alle modalità con le quali nella Regione Siciliana sia la Presidenza della Regione, che la Provincia e varie Aziende Ospedaliere provvedono all’aggiudicazione, a seguito di gara pubblica, dei servizi di brokeraggio assicurativo.
Risulta all’Autorità che, in diversi bandi di gara ad evidenza pubblica, alcuni dei quali per forniture di servizi ancora in corso di erogazione, vengono previsti “requisiti minimi per concorrere” basati unicamente sui valori dei premi intermediati in anni precedenti e/o con la specificazione del numero minimo di soggetti già forniti con il medesimo servizio.
Comportando simili requisiti effetti potenzialmente di ostacolo all’ingresso di nuovi operatori o di imprese già attive ma con dimensioni minori, l’Autorità ha più volte evidenziato nella propria attività di segnalazione che la definizione dei requisiti economico-finanziari deve valutarsi alla luce delle disposizioni contenute Testo Unico dei contratti pubblici (articolo 41 – Decreto Legislativo n. 163/2006).
In particolare, si richiama, in base alla citata normativa, che “se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.
L’Autorità ritiene pertanto necessario l’inserimento nei bandi di gara, in alternativa al requisito di un determinato livello del fatturato globale e di attività svolta per un determinato numero di imprese clienti, anche della possibilità di attestare il possesso dei requisiti, in grado di fornire un’adeguata garanzia all’ente appaltante, anche con altra documentazione quale, ad esempio, il possesso di una referenza bancaria o altri documenti ritenuti idonei dall’amministrazione.
Inoltre, anche il riferimento all’ammissibilità dei raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) deve essere espressamente circoscritto ai casi in cui le singole imprese non siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici, il che esclude che possa richiedersi il rispetto degli stessi a ciascun membro del raggruppamento o per quote che escludano la partecipazione proprio ai soggetti nuovi entranti o di minori dimensioni.
Per quanto precede, l’Autorità auspica che possano essere adottate idonee azioni ed iniziative volte a garantire che la redazione dei bandi di gara, pur nel rispetto delle esigenze dell’ente banditore, contengano condizioni di partecipazione in linea con la citata normativa e tali da garantire il massimo confronto competitivo.
 
 
 IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
 
 

Lazzini Sonia

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