Pagamento dei premi e accessori: aggiornamento del tasso di interesse

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Con decorrenza 2 novembre 2022 trova applicazione il nuovo tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, fissato all’8%, e il nuovo tasso per le sanzioni civili, portato al 7,50%.  
>>>Leggi la Circolare INAIL 28 ottobre 2022 n. 41<<<

Indice

 1. Quadro giuridico di riferimento

Art. 2, co. 11, Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338 – Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati – convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389 (in G.U. 09/12/1989, n.287);
Art. 3, co. 4, Decreto Legge 14 giugno 1996, n. 318 – Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito –  con modificazioni dalla Legge 29 luglio 1996, n. 402 (in G.U. 03/08/1996, n.181);
Art. 14, Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – (in GU n.302 del 29-12-1998 );
Art. 116, commi 8 e 10, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – (legge finanziaria 2001), (in GU n.302 del 29-12-2000);
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 settembre 2005 – Rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai tesorieri e cassieri degli enti ed organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica – (GU Serie Generale n.236 del 10-10-2005);
Determinazione del Presidente dell’INAIL 27 luglio 2019, n. 227 – Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori -;
Provvedimento della Banca Centrale Europea del 27 ottobre 2022 – Decisioni di politica monetaria -.

2. La decisione BCE

La Banca Centrale Europea (BCE), con la decisione dello scorso 27 ottobre ha determinato al 2,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.). In virtù della summenzionata decisione, l’INAIL, Direzione generale, Direzione centrale rapporto assicurativo, con la circolare 41 del 28 ottobre scorso, rende noto che, a partire dal 2 novembre c.m., il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’art. 2 (rubricato -Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva-), co. 11, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 e quello per la determinazione delle sanzioni civili  di cui all’art. art. 116 (rubricato -Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare-), commi 8 e 10, della  Legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono pari a quanto segue:

  • 8%interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • 7,50%misura delle sanzioni civili.

3. Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

Il pagamento in modalità rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori (di cui all’art. 2, co. 11, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338) determina l’irrogazione di un tasso di interesse uguale al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti sulla scorta di quanto disposto dall’art. 3, co. 54, D.L. 14 giugno 1996, n. 318. Sicché, i piani di ammortamento inerenti alle richieste di rateazione presentate dal 2 novembre c.m. vengono definiti applicando il tasso di interesse pari alla soglia dell’8,00%.
Nessuna variazione riguarda le rateazioni in corso, rimangono stabili i piani di ammortamento già definiti con l’applicazione del tasso di interesse pari alla soglia in vigore al momento della data di presentazione della richiesta.

4. Le sanzioni civili

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è obbligato al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, uguale al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema incrementato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere maggiore al 40% dell’ammontare dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Pertanto, a partire dal 2 novembre c.m. viene applicato un tasso pari al 7,50% nelle seguenti ipotesi:

  • a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
  • b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
  • c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

5. La riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali

Nei riguardi delle società soggette a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere diminuite a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, purché siano pagati per intero i contributi e le spese. La sanzione civile è dovuta in misura ridotta ovvero ad un tasso uguale a quello minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) in caso di mancato o ritardato pagamento. La sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali in caso di evasione.
Se il tasso ufficiale di riferimento diventa minore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.
Sicché, considerato che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è maggiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all’1,25%, a partire dal 2 novembre c.m., con riferimento alla riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso pari al 2,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il pari al 4,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).

Avvocato Rosario Bello

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