Pagamenti p.a., le nuove risorse per gli enti locali nel “decreto Irpef”

Piazza Lidia 19/05/14
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Il decreto-legge 66/2014, se da un lato obbliga gli enti locali al rispetto dei tempi di pagamento, dall’altro fornisce ulteriori risorse per i debiti della p.a., secondo la metodologia già utilizzata nel d.l. 35/2012. Qui di seguito sono esaminati i principali contenuti del decreto.

ULTERIORI RISORSE

L’articolo 32 del decreto prevede un incremento della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 8.4.2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013, n. 64, è incrementata, per l’anno 2014, di 6 miliardi di euro. Tali somme possono essere utilizzate da parte degli enti locali nel modo seguente:

  • per i pagamenti, da parte delle regioni e degli enti locali, dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013;
  • per il pagamento dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento sempre entro il 31 dicembre 2013 entro il predetto termine;
  • per il pagamento dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva;
  • per i debiti fuori bilancio contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Le regioni e gli enti locali, nel limite delle risorse stabilite dal decreto, avanzeranno specifica richiesta dell’anticipazione della liquidità necessaria. A fronte delle citate richieste, entro il 31 luglio 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, stabilirà i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle citate risorse addizionali.
Il decreto prevede, altresì, che le citate risorse aggiuntive di 6 miliardi, sono incrementate da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di emanazione del citato decreto ministeriale (che dovrà avvenire come detto entro il 31 luglio 2014).
Per quanto riguarda le regioni, il decreto Irpef precisa che l’eventuale erogazione suppletiva è concessa qualora venga certificato l’avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

COMUNI IN DISSESTO FINANZIARIO

Per l’Anno 2014, limitatamente ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1°ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge 6.6.2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata di cui all’art. 258 t.u.e.l., previa apposita istanza dell’ente interessato, un’anticipazione fino all’importo massimo di 300 milioni di euro per l’anno 2014 da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi dall’organo straordinario di liquidazione. La restituzione dell’anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previs ione dell’entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione.

DEBITI SOCIETÀ PARTECIPATE

L’art. 31 del decreto prevede una ulteriore dotazione finanziaria da parte degli enti locali, pari a 2 miliardi di euro, per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne:

  1. i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
  2. i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
  3. i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243-bis t.u.e.l., approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Al fine di formulare la richiesta dell’anticipazione di liquidità, gli enti locali dovranno presentare una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.
Le risorse ricevute dalle società partecipate sono destinate, in via prioritaria, all’estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

CESSIONE DI CREDITI CERTIFICATI

L’art. 37 del decreto prevede per tutte le p.a., diverse dallo Stato, che i debiti di parte corrente (con esclusione di quelli di parte capitale) certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, sono assistiti dalla garanzia dello Stato qualora certificati, ovvero anche se non certificati, ma comunque maturati al 31 dicembre 2013 se:

  • i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica;
  • i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Il diniego, anche parziale, della certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta, oltre alle responsabilità dirigenziali, l’inibizione da parte delle p.a. procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all’indebitamento fino al permanere dell’inadempimento.

Tali debiti non rilevano ai fini del Patto di stabilità.

Una volta avuta la certificazione, i soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
In caso di cessione del credito da parte delle imprese, la p.a. debitrice può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell’operazione parte delle proprie entrate di bilancio. Le amministrazioni sono, in ogni caso tenute, in caso del venir meno della crisi di liquidità, al rimborso del debito residuo.                                                       

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