Ove richiesta tra la documentazione da presentare in allegato all’offerta, la cauzione provvisoria, se non presentata, è causa di esclusione e non puo’ essere integrata successivamente, anche e soprattutto in osservanza del principio della par condicio

Lazzini Sonia 26/10/06
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Merita di essere segnalata la breve sentenza emessa dal Tar Lazio, Roma, n. 8267 del 12 settembre 2006:
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I fatti sottoposti al parere del giudice amministrativo sono i seguenti:
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La ricorrente impugna la disposta esclusione, affermando che la cauzione provvisoria non era univocamente prevista dal bando quale requisito di ammissibilit?, in quanto?la dizione ?a pena di esclusione?, pur generalmente prevista per tutta la documentazione da allegare, era poi espressamente ribadita per molti documenti ma non per quello.
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La mancata allegazione della cauzione, dunque, non avrebbe potuto determinare l?automatica esclusione della concorrente ma, al pi?, avrebbe potuto giustificare una integrazione documentale, alla luce della prescrizione del bando secondo cui ?per partecipare alla gara le imprese concorrenti dovranno comprovare l?avvenuto deposito cauzionale provvisorio?.
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Il parere del giudice ? pero? molto diverso:
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a cura di *************
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N. R E P U B B L I C A?? I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
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PER IL LAZIO
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Sezione Seconda
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 14043/1997 proposto da *** S.r.l. in proprio e quale mandataria di raggruppamento d?imprese, rappresentata e difesa dagli *************************** e ************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, Viale Carso n. 71;
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contro
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il Comune di Palestrina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli ******************, ******* e ****************** ed selettivamente domiciliato in Frascati, Via G. Massaia n. 4;
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per l’annullamento
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del provvedimento di esclusione del raggruppamento ricorrente dalla gara per l?aggiudicazione della fornitura delle procedure informatiche e dei servizi connessi alla ristrutturazione del sistema informativo del Comune.
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
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Visto l?atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
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Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
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Visti gli atti tutti della causa;
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Relatore alla pubblica udienza del 10 maggio 2006 il dott. *****************, uditi gli Avvocati di parte presenti come da verbale d?Udienza;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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????? Il ricorso in epigrafe ? proposto dalla societ? mandataria di un raggruppamento d?imprese, invitato a partecipare alla gara per l?aggiudicazione della fornitura delle procedure informatiche e dei servizi connessi alla ristrutturazione del sistema informativo del Comune di Palestrina, ma poi escluso in ragione della mancata produzione del deposito cauzionale provvisorio.
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???? La ricorrente impugna la disposta esclusione, affermando che la cauzione provvisoria non era univocamente prevista dal bando quale requisito di ammissibilit?, in quanto?la dizione ?a pena di esclusione?, pur generalmente prevista per tutta la documentazione da allegare, era poi espressamente ribadita per molti documenti ma non per quello. La mancata allegazione della cauzione, dunque, non avrebbe potuto determinare l?automatica esclusione della concorrente ma, al pi?, avrebbe potuto giustificare una integrazione documentale, alla luce della prescrizione del bando secondo cui ?per partecipare alla gara le imprese concorrenti dovranno comprovare l?avvenuto deposito cauzionale provvisorio?.
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???? Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, difende la legittimit? del provvedimento di esclusione, alla stregua del carattere essenziale dell? obbligo di corredare l?offerta della prova dell?avvenuto deposito cauzionale, ove prescritto, cos? come ribadito dalla normativa sugli appalti di lavori pubblici.
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???? In sede cautelare, con ordinanza n. 2623/1997, l?istanza incidentale della ricorrente ? stata respinta.
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???? Nel merito, a giudizio del Collegio le doglianze prospettate sono infondate, in quanto, in disparte le disposizioni sui lavori pubblici richiamate dal Comune (inapplicabili alla fattispecie), il bando include espressamente la prova dell?avvenuto deposito cauzionale provvisorio fra le condizioni essenziali necessarie per partecipare alla gara,?precisando che la relativa documentazione deve essere allegata all?offerta a pena d?esclusione. Non ?, infine, configurabile una integrazione documentale della domanda stessa, essendo stato omesso il principio di prova della stessa sussistenza di una delle condizioni essenziali di partecipazione.
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Sulla base delle pregresse considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
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P.?**?M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,
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definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese di giudizio, che vengono quantificate in Euro 2000 (duemila).
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorit? Amministrativa.
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Cos? deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2006 con l?intervento dei Magistrati:
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Silvestro ********************** f.f.
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***************************
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*****************?Relatore?
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Il Presidente Il Consigliere est.
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R.n.?

Lazzini Sonia

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