Osservatorio del diritto comunitario della concorrenza

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a cura di *******************

 

Scheda n. 37 ? marzo, aprile e maggio 2005

 

 

(schede precedenti)

 

indice Sezione concorrenza

Approfondimenti

 

Giurisprudenza Comunitaria

 

Giurisprudenza Nazionale

 

indice Sezione aiuti di stato

Gazzetta Ufficiale dell?Unione Europea

 

Giurisprudenza comunitaria

 

Giurisprudenza nazionale

 

Sezione concorrenza

Approfondimenti

 

La Corte di Giustizia precisa che le Autorit? nazionali di Concorrenza non costituiscono autorit? giurisdizionali ai sensi dell?art. 234 CE ed in quanto tali non sono abilitate a proporre questioni pregiudiziali alla Corte. La Corte ha ricollegato la propria decisione in primo luogo a fattori soggettivamente riconducibili alle caratteristiche strutturali dell?Autorit? di concorrenza greca, ed in particolare alla sostanziale assenza di autonomia della stessa rispetto agli organi di governo. Decisivi sono stati per? alcuni rilievi (oggettivi, ovvero rinvenibili in tutte le autorit? europee di concorrenza) legati al fatto che l?Autorit? di concorrenza Greca ? come tutte le Autorit? di concorrenza nazionali ? deve operare in stretta collaborazione con la Commissione, soprattutto nel nuovo assetto regolatorio introdotto con il regolamento 1/2003. Un?Autorit? nazionale di concorrenza, rileva la Corte, ?pu? essere privata della propria competenza da una decisione della Commissione. In tale contesto, occorre del resto dichiarare che tale art.?11, n.?6, conferma sostanzialmente la regola di cui all?art.?9, n.?3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n.?17, primo regolamento d?applicazione degli articoli [81?CE] e [82?CE] (GU?1962, n.?13, pag.?204), ai sensi del quale le autorit? garanti della concorrenza degli Stati membri sono automaticamente private della loro competenza qualora la Commissione avvii un procedimento?. Dal momento che ? per giurisprudenza consolidata – la Corte pu? essere adita solo da un organo chiamato a statuire su una controversia pendente dinanzi ad esso nell?ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v. sentenze *************, punto 14, e ?sterreichischer *****************, punto?25), la Corte ha concluso che un?Autorit? di concorrenza nazionale ?presenta un carattere non giurisdizionale ai sensi dell?art.?234?CE? (FS).

 

Giurisprudenza Comunitaria

 

CONCLUSIONI dell?********************** Geelhoed, presentate il 2 giugno 2005 nella causa C-334/03, Commissione/Repubblica portoghese, avente ad oggetto il ricorso della Commissione teso ad ottenere la condanna della Repubblica Portoghese per la mancata trasposizione dell?art.?4 quinquies della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.

 

?Inadempimento ? Violazione dell?art.?4 quinquies della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CCE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE?.

 

Alla luce dei fatti e delle circostanze sopra esposti, suggerisco alla Corte di: a)?dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo omesso di adottare i necessari provvedimenti legislativi, amministrativi o regolamentari per l?attuazione dell?art.?4 quinquies della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni, ? venuta meno agli obblighi ad essa imposti da tali direttive. b)?condannare la Repubblica portoghese alle spese, ai sensi dell?art.?69, n.?2, del regolamento di procedura.

 

SENTENZA del 31 maggio 2005, causa C-53/03, Syfait. Sentenza della Corte avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell?art.?234?CE dall?Epitropi Antagonismou (Autorit? di Concorrenza Greca), e nella quale la Corte ha definito i criteri che definiscono la nozione di giurisdizione nazionale ex art. 234 CE.

 

?Ricevibilit? ? Nozione di giurisdizione nazionale ? Abuso di posizione dominante ? Rifiuto di rifornire i grossisti di medicinali ? Commercio parallelo?.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: ?La Corte di giustizia delle Comunit? europee non ? competente a risolvere le questioni sottopostele dall?Epitropi Antagonismou?.

 

ORDER of the Court of First Instance, case T-201/04, Microsoft/Commission (?Intervention ? Interest in the result of the case ? Request for confidential treatment?). The President Of The Fourth Chamber of The Court Of First Instance orders: 1) Association for Competitive Technology, Inc. is granted leave to intervene in Case T?201/04 in support of the form of order sought by Microsoft Corp. 2) AudioBanner.com, trading as VideoBanner, is granted leave to intervene in Case T?201/04 in support of the form of order sought by the Commission. 3) DMDsecure.com BV, MPS Broadband AB, ********************* plc, Quantel Ltd and Tandberg Television Ltd are granted leave to intervene in Case T?201/04 in support of the form of order sought by Microsoft Corp. 4) Exor AB is granted leave to intervene in Case T?201/04 in support of the form of order sought by Microsoft Corp. 5) Free Software Foundation Europe eV is granted leave to intervene in Case T?201/04 in support of the form of order sought by the Commission. 6) Mamut ASA and TeamSystem SpA are granted leave to intervene in Case T?201/04 in support of the form of order sought by Microsoft Corp. 7) RealNetworks, Inc. is granted leave to intervene in Case T?201/04 in support of the form of order sought by the Commission. 8) Software & Information Industry Association is granted leave to intervene in Case T?201/04 in support of the form of order sought by the Commission.9) The Computing Technology Industry Association, Inc. is granted leave to intervene in Case T?201/04 in support of the form of order sought by Microsoft Corp. 10) The Registrar shall serve on the interveners a non-confidential version of every document served on the parties. 11) The interveners shall be prescribed a period within which they may submit written observations on the application for confidential treatment. The decision on the merits of this application is reserved. 12)The interveners shall be prescribed a period within which they may lodge a statement in intervention containing the pleas-in-law and arguments upon which they rely, without prejudice to the possibility of completing it at a later stage following a decision on the merits of the application for confidential treatment. 13. Costs are reserved.

 

SENTENZA del 22 febbraio 2005, causa C?141/02?P, Commissione/T-Mobile Austria GmbH, avente ad oggetto il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ai sensi dell’art.?49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposto il 15 aprile 2002 che ha dichiarato ricevibile il ricorso d?annullamento proposto dalla societ? T?Mobile Austria GmbH contro la lettera della Commissione dell?11 dicembre 1998, con cui questa ha rifiutato di proporre un ricorso per inadempimento contro la Repubblica d?Austria.

 

?Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ? Art.?90, n.?3, del Trattato?CE (divenuto art.?86, n.?3,?CE) ? Importo dei canoni imposti dalla Repubblica d’Austria ai gestori GSM ? Rigetto parziale della denuncia ? Ricevibilit??

 

La Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunit? europee 30 gennaio 2002, causa T?54/99, max.mobil/Commissione, ? annullata. 2) Il ricorso proposto dalla societ? max.mobil Telekommunikation Service GmbH dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunit? europee ? respinto. 3) La societ? T-Mobile Austria GmbH ? condannata alle spese.

 

ORDINANZA della Corte del 17 febbraio 2005, causa C250/03, ********************** e Ministero della Giustizia, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell’art.?234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, relativa alla conformit? con le norme comunitarie in materia di concorrenza e libert? di stabilimento delle norme italiane che regolano l?accesso alla professione Forense e che, in particolare, dispongono la partecipazione, nelle commissioni esaminatrici, di due membri avvocati.

 

?Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura ? Accesso alla professione forense ? Normativa attinente all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense?

 

La Corte (Seconda Sezione) dichiara: ?Gli artt.?81 CE, 82 CE e 43 CE non ostano ad una norma come quella contenuta nell?art.?22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n.?1578, nel testo vigente all’epoca dei fatti oggetto della controversia principale, la quale prevede che, nel contesto degli esami per l?accesso all?esercizio della professione forense, la commissione di esame ? composta da cinque membri nominati dal Ministro della Giustizia, dei quali due magistrati, un professore di materie giuridiche e due avvocati, ove questi ultimi sono designati dal Consiglio nazionale forense su proposta congiunta dei consigli dell?Ordine del rispettivo distretto?.

 

SENTENZA del 22 febbraio 2005, causa C-141/02 P, Commissione/Max.mobil Telekommunikation Service, avente ad oggetto il ricorso, proposto ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, contro la sentenza T-54/99, max.mobil Telekommunikation Service GmbH/Commissione, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato ricevibile un ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione di non aprire un procedimento ai sensi dell’art. 90, n. 3, del Trattato (divenuto art. 86, n. 3, CE).

 

?Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ? Art.?90, n.?3, del Trattato?CE (divenuto art.?86, n.?3,?CE) ? Importo dei canoni imposti dalla Repubblica d’Austria ai gestori GSM ? Rigetto parziale della denuncia ? Ricevibilit??

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunit? europee 30 gennaio 2002, causa T?54/99, max.mobil/Commissione, ? annullata. 2) Il ricorso proposto dalla societ? max.mobil Telekommunikation Service GmbH dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunit? europee ? respinto. 3) La societ? T-Mobile Austria GmbH ? condannata alle spese.

 

Giurisprudenza nazionale

 

Telecom Italia: Tar Lazio annulla multa Authority antitrust. Cancellata sanzione di 152 mln per abuso posizione dominante. E’ stata annullata la multa di 152 milioni di euro che il 19 novembre dello scorso anno l’Autorita’ garante concorrenza e mercato aveva inflitto a Telecom per abuso di posizione dominante sui mercati dei servizi di telecomunicazione. Lo hanno deciso i giudici della I sezione del Tar del Lazio, presieduta da ********************, che hanno depositato i motivi delle sentenza con la quale il 22 febbraio scorso avevano accolto in parte il ricorso proposto da Telecom contro la multa (Ansa). I Giudici di prime cure hanno ritenuto carente l?istruttoria dell?AGCM in particolare in merito alla determinazione del mercato rilevante. Il Tar Lazio non condivide, in particolare, la scelta dell?Autorit? di assimilare la c.d. Grande Clientela Business alla nomale utenza affari. Tale erronea definizione del mercato si abbatte sul conseguente apprezzamento, da parte dell?Autorit?, della posizione di dominanza di TI. Altri rilievi critici, che hanno indotto il Tar ad annullare il provvedimento, riguardano la metodologia prescelta dall’Autorit? per valutare la replicabilit? delle offerti di TI nonch? i criteri utilizzati per il calcolo dell?ammenda (FS).

 

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Sezione aiuti di stato

Gazzetta Ufficiale dell?Unione Europea

 

Decisioni di avvio di procedura ? inviti a presentare osservazioni

 

Aiuto di Stato ? Regno Unito ? Aiuto di Stato n. C 42/2004 (ex N 350/2004) ? Regime di detrazioni per il rinnovo di locali commerciali e industriali ? Invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

 

Aiuto di Stato ? Italia ? Aiuto di Stato n. C 21/2004 (ex N 590/B/2001) ? articolo 99, paragrafo 2, lettera a) (per quanto riguarda il settore agricolo) e articolo 124, paragrafi 1 e 2, della legge regionale n. 32/2000: Disposizioni per l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese (Sicilia) ? Invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

 

Aiuto di Stato ? Italia ? Aiuto di Stato n. C 29/2004 (ex N 328/2003) ? Progetto di legge regionale, Delibera della Giunta Regionale n. 16/54 del 17.6.2003. Aiuti allo zuccherificio di Villasor per le perdite subite in seguito al periodo di eccezionale siccit? degli anni 2001 e 2002 (Sardegna) ? Invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

 

Aiuto di Stato ? Germania ? Aiuto di Stato n. C 40/2004 (ex N 42/2004) ? Esenzione dall’imposta sul passaggio di propriet? di terreni per le societ? edilizie dei nuovi L?nder ? Invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

 

Aiuto di Stato ? Grecia ? Aiuto di Stato n. C 23/2004 (ex NN 153/2003) ? Aiuti alle imprese dei dipartimenti di Kastoria e dell’Eubea (decreto ministeriale n. 69836/B1461, modificato dai decreti n. 2035824/5887, 2045909/7431/0025, 2071670/11297 e 72742/B1723) ? Invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

 

Aiuti di Stato ? Finlandia ? Aiuto di Stato n. C 37/2004 (ex NN 51/2004) ? Aiuti all’investimento a favore di Componenta Corporation ? Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

 

Aiuto di Stato ? Germania ? Aiuto di Stato n. C 26/2004 (ex NN 38/2004) ? Aiuto di Stato in favore di ************************* ? Invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE

 

Decisioni della Commissione che concludono un procedimento

 

Decisione della Commissione, del 18?febbraio 2004, relativa all’aiuto alla ristrutturazione in favore di ***********************?AG

 

Decisione della Commissione, del 14?luglio 2004, relativa ad un aiuto di Stato della Germania in favore di MobilCom AG

 

Decisione della Commissione, del 16 marzo 2004, relativa all?aiuto di Stato concesso dalla Repubblica portoghese in favore di Infineon Technologies, ********, SA 

 

Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa agli aiuti di Stato ai quali la Germania ha dato esecuzione a favore di *********************???????

 

Decisione della Commissione, dell?8 settembre 2004, concernente il regime di aiuti cui il Belgio intende dare esecuzione a favore dei centri di coordinamento

 

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Decisione della Commissione, del 30?marzo 2004, sul regime di aiuti che il Regno Unito sta progettando di applicare in relazione alla riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra 

 

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Decisione della Commissione, del 20?aprile 2004, relativa all’aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Coop?rative d’exportation du livre fran?ais (CELF) 

 

Decisione della Commissione, del 16 marzo 2004, relativa agli aiuti di stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia)

 

Decisione della Commissione, dell’8 settembre 2004, relativa all?aiuto di stato cui il Belgio intende dare esecuzione a favore di Stora Enso Langerbrugge

 

Decisione della Commissione, del 12 maggio 2004, in merito agli aiuti di Stato cui la Spagna ha dato esecuzione per un nuovo aiuto alla ristrutturazione dei cantieri navali pubblici spagnoli Caso di aiuto di Stato C 40/00 (ex NN 61/00)

 

Decisione della Commissione, del 16 giugno 2004, relativa ad aiuti a favore della costruzione di una conduttura per il trasporto di propilene tra Rotterdam, Anversa e la regione della Ruhr, notificati da Belgio, Germania e Paesi Bassi ? C 67/03 (ex N 355/03) ? C 68/03 (ex N 400/03) ? C 69/03 (ex N 473/03)

 

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Giurisprudenza comunitaria

 

SENTENZA del 12 maggio 2005, causa C-415/03, Commissione/Grecia, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell?art.?88, n.?2, CE, proposto il 25 settembre 2003, con cui la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le misure necessarie ai fini della restituzione degli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune ? ad eccezione di quelli relativi ai contributi versati all?ente nazionale di previdenza sociale (in prosieguo: l??IKA?) ?, a termini dell?art.?3 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE, sull?aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways (GU 2003, L 132, pag. 1), e, in ogni caso, non avendo comunicato all?istituzione medesima le misure adottate ai sensi dell?art.?4 della detta decisione, ? venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt.?3 e 4 della menzionata decisione nonch? del Trattato CE.

 

?Aiuti di Stato ? Obbligo di ripetizione ? Impossibilit? assoluta di esecuzione ? Assenza?

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1)?La Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie per la restituzione degli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune ? ad eccezione di quegli relativi ai contributi versati all?ente previdenziale nazionale ?, a termini dell?art.?3 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE, relativo all?aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways, ? venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell?art.?3 della decisione medesima. 2)?La Repubblica ellenica ? condannata alle spese.

 

SENTENZA del 14 aprile 2005, causa T-88/01, Spiace/Commissione, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 luglio 2000, 2001/102/CE, relativa all?aiuto di Stato, al quale l?Austria ha dato esecuzione in favore di Lenzing Lyocell GmbH & ******

 

?Aiuti concessi dagli Stati ? Ricorso di annullamento ? Ricevibilit? ? Atto concernente individualmente la ricorrente?

 

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso ? irricevibile. 2) La ricorrente sopporter? le proprie spese, nonch? quelle sostenute dalla Commissione. 3) Gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.

 

CONCLUSIONI dell?A.G. F.G. ******, presentate il 14 aprile 2005 nella causa C-276/03 P, ***** SA/Commissione.

 

114.?Molti aspetti della presente causa assumono una connotazione alquanto surreale, se si considera che la questione in oggetto riguarda la rilevanza, per fini di certezza del diritto, della conoscenza o meno da parte del beneficiario di atti compiuti dalla Commissione, ritenuti interruttivi di un termine di prescrizione, quando tale termine ? stato effettivamente introdotto dalla normativa solo dopo che tutte le scadenze significative erano gi? maturate. (115).?In simili circostanze, ? difficile ammettere che un qualsiasi fatto, o che la conoscenza dello stesso, possano dar luogo a una qualsivoglia certezza del diritto prima del 16 aprile 1999, quando il termine di prescrizione ? stato introdotto. (116).?Da parte mia ho suggerito?(21 ) che una conclusione corretta poteva essere quella di non ritenere in alcun modo applicabile il termine di prescrizione alle circostanze della fattispecie in esame, un approccio questo che avrebbe condotto in effetti allo stesso risultato della conclusione secondo cui la ***** non pu? far valere la scadenza del termine di prescrizione, poich? quest?ultimo ? stato interrotto.? (117).?Tuttavia, ora che l?esistenza delle disposizioni procedurali in esame ? nota, la conoscenza degli atti compiuti dalla Commissione ? chiaramente di grande importanza pratica per il beneficiario di un aiuto non notificato anche se, come ho puntualizzato nella mia analisi, non ? rilevante sul piano giuridico.(118).?Al riguardo, mi sembra che, indipendentemente dalle disposizioni del regolamento n.?659/1999, spetti alla Commissione, in quanto questione attinente al buon andamento dell?amministrazione, portare a conoscenza dei beneficiari qualsiasi atto che possa interrompere la decorrenza del termine di prescrizione, in particolare allorch? il periodo sta giungendo al termine e ci sia la possibilit? che il beneficiario non possa essere informato in altro modo dell?atto prima della sua scadenza. (119).?L?avviso potrebbe rivestire la semplice forma di una brevissima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell?Unione europea. In udienza, l?agente della Commissione ha addotto una serie di motivazioni per le quali, secondo lui, tale linea di condotta non sarebbe cos? pratica come pu? sembrare a prima vista. Non credo che le difficolt? siano tanto grandi come prospettato da detto agente.? Un avviso sintetico sulla Gazzetta ufficiale potrebbe essere un passo semplice e pratico che eviterebbe problemi simili a quelli su cui la ***** ha richiamato l?attenzione.?Conclusione: (120).?In base alle considerazioni che precedono, ritengo che la Corte debba respingere il ricorso d?impugnazione e rinviare la causa al Tribunale di primo grado, affinch? esso esamini le questioni non trattate nella sua sentenza, e che ciascuna parte debba sopportare le proprie spese.

 

SENTENZA del 14 aprile 2005, causa C-110/03, Belgio/Commissione, avente ad oggetto l?annullamento del regolamento (CE) della Commissione 5 dicembre 2002, n.?2204, relativo all?applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell?occupazione (GU?L?337, pag.?3, e rettifica in GU?L?349, pag.?126; in prosieguo, il ?regolamento impugnato?)

 

?Ricorso di annullamento ? Regolamento (CE) n.?2204/2002 ? Aiuti di Stato orizzontali ? Aiuti all?occupazione ? Certezza del diritto ? Principio di sussidiariet? ? Principio di proporzionalit? ? Coesione delle azioni comunitarie ? Principio di non discriminazione ? Regolamento (CE) n.?994/98 ? Eccezione di illegittimit??

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) Il ricorso ? respinto. 2)?Il Regno del Belgio ? condannato alle spese.

 

CONCLUSIONI dell?A.G. F.G. ******, presentate il 26 maggio 2005 nella causa C-71/04, Administraci?n del ******* contro Xunta de Galicia, avente ad oggetto la questione pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo spagnolo in merito alla portata dell?obbligo di notifica previa stabilito dall?art.?88,?n.?3,?CE, in combinato disposto con la direttiva del Consiglio 21?dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (in prosieguo: la ?settima direttiva?). Il Tribunal Supremo chiede alla Corte di chiarire se gli aiuti alla costruzione o trasformazione di navi e rimorchiatori che esulano dalla sfera di applicazione della settima direttiva in quanto la stazza o la potenza delle navi sono inferiori alle soglie ivi stabilite siano soggetti all?obbligo di notifica previa alla Commissione di cui all?art.?88,?n.?3,?CE.

 

Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che la Corte debba risolvere nei termini seguenti la questione sottopostale dal giudice nazionale: (?) Gli artt.?87, nn.?1 e?3), lett.?c) ed?e),?CE, e 88, n.?3,?CE, in combinato disposto con la direttiva del Consiglio 21?dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale, non dispensano dall?applicazione generale delle disposizioni del Trattato?CE in materia di aiuti di Stato un regime di aiuti quale quello previsto dal decreto della Xunta de Galicia 23?giugno 1994, n.?217, che istituisce un ?nuovo regime di aiuti? per uno specifico settore della costruzione e trasformazione navale che, in considerazione della stazza, della potenza e di altre caratteristiche delle navi interessate, non rientra nella sfera di applicazione della direttiva. (?) Qualora ritenga che gli aiuti di Stato in questione siano stati attuati in violazione dell?obbligo di notifica previa sancito dall?art.?88, n.?3,?CE, il giudice nazionale deve trarre tutte le conseguenze di tale violazione, conformemente al suo diritto nazionale, per quanto concerne la validit? degli atti di esecuzione e il recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma e le eventuali misure provvisorie.

 

SENTENZA del 3 marzo 2005, ***** C?172/03, *************** e *******************, avente la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), volta a stabilire ?Se una normativa come quella disposta dall?art.?XIV, n.?3, della legge federale (?) 21/1995 nella versione [di cui alla legge federale]?756/1996, quindi una normativa secondo cui per i medici il passaggio dallo svolgimento di operazioni soggette all?imposta sulla cifra di affari allo svolgimento di operazioni esenti dall?imposta sulla cifra di affari in rapporto a beni impiegati in seguito nell?impresa non implica la riduzione della deduzione gi? accordata prevista all?art.?20 della sesta direttiva (?), costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell?art.?87?CE (rispettivamente art.?92?CEE)?.

 

?IVA ? Esonero delle prestazioni professionali mediche dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto ? Rettifica delle deduzioni?

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: L?art.?92 del Trattato?CE (divenuto, in seguito a modifica, art.?87?CE) deve essere interpretato nel senso che una disciplina come quella disposta dall?art.?XIV, n.?3, della legge federale?21/1995, nella versione di cui alla legge federale?756/1996, vale a dire una disciplina secondo cui, per i medici, il passaggio dal regime di operazioni soggette all?imposta sulla cifra di affari al regime di operazioni esenti da detta imposta non implica la riduzione, prevista dall?art.?20 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d?affari???Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, della deduzione gi? effettuata in rapporto a beni che continuano a essere impiegati nell?impresa, deve essere qualificata come aiuto di Stato.

 

 CONCLUSIONI dell’avvocato ***************, presentate il 24 febbraio 2005, nella Causa C-78/03 P, Commissione /Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2002 (in prosieguo la ?sentenza impugnata?)? (2) che ha respinto la sua eccezione di irricevibilit? del ricorso proposto dall?associazione Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV (in prosieguo: ?ARE? oppure la ?ricorrente?) con cui si impugnava una decisione della Commissione 22 dicembre 1999 (in prosieguo: la ?decisione impugnata?)

 

Conclusioni. Per tutte le ragioni sopra esposte, l?**** ritiene che la Corte debba: 1) annullare la sentenza impugnata; 2) dichiarare irricevibile il ricorso della Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum; 3) condannare la Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum a sostenere le spese di entrambi i gradi di giudizio, con esclusione delle spese del giudizio di primo grado che devono essere sostenute dalla Repubblica federale di Germania, in quanto interveniente.

 


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* ????????? scorcucchi(@)email.it

 

Scorcucchi Filippo

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