Corte dei Conti – sez. giurisd. – sentenza n. 2719 del 23-07-13
L’art. 5 co.2 del d. lgs 28/10[1] disciplina la mediazione demandata dal giudice, che rappresenta un’ipotesi di mediazione civile diversa da quella obbligatoria, attivabile su istanza di parte. Nel caso della mediazione demandata è il giudice a portare le parti nella mediazione. Nel merito della scelta delle parti di entrare in mediazione, laddove demandata, giurisprudenza recente[2] si esprime nel senso di ritenerla obbligata sin dal primo incontro.
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