Organismi di media conciliazione: sono operatori economici soggetti ad IVA

Redazione 01/12/11
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di Lilla Laperuta

In base a quanto previsto dall’art. 18 D.M. 28/2010, i singoli Consigli degli ordini degli avvocati possono istituire, presso ciascun tribunale, organismi aventi la funzione di gestire il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione di controversie. civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.

Nella risoluzione n. 113 del 29 novembre l’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello del Consiglio nazionale forense (CNF), ha chiarito che si applica l’IRES sui proventi conseguiti dagli organismi di mediazione, mentre l’IVA incide sugli importi versati dalle parti ai predetti enti per la prestazione svolta.

Gli organismi di mediazione, si ricorda, possono essere istituiti dai singoli consigli degli ordini degli avvocati:

a) sia quali dipartimenti degli stessi consigli degli ordini;

b) sia quali enti autonomi rispetto ai singoli consigli degli ordini.

Ciò premesso, il CNF ha richiesto all’Agenzia di conoscere, in relazione ad ambedue le ipotesi, il trattamento tributario sia ai fini IRES che IVA:

1) dei contributi erogati in favore degli organismi di mediazione dai singoli consigli degli ordini o da altri enti pubblici;

2) dei proventi conseguiti, nell’esercizio della propria attività, dagli organismi di mediazione di cui trattasi, derivanti dagli importi versati dalle parti che intendono avvalersi dell’istituto della mediazione.

Secondo il CNF l’attività svolta dagli organismi di mediazione istituiti quali dipartimenti dei singoli consigli degli ordini degli avvocati, in quanto attribuita ex lege ai consigli degli ordini, costituisce a tutti gli effetti attività istituzionale non avente carattere commerciale.

Analogamente, ad avviso del CNF, l’attività svolta dagli enti autonomi sub b) riveste natura commerciale per le seguenti ragioni:

1) l’attività posta in essere dall’organismo di mediazione è confacente pienamente all’attività istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, trattandosi di un’attività di gestione di un procedimento stragiudiziale diretto alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, ed alla formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

2) i mezzi ed il personale impiegati dall’Organismo nell’espletamento dell’attività di gestione della mediazione per legge sono quelli propri del Consiglio dell’Ordine che lo ha istituito;

3) l’attività di mediazione nei confronti degli utenti-clienti non viene direttamente svolta dall’Organismo, ma dal singolo mediatore iscritto all’Organismo di mediazione ed assegnato alla singola pratica.

Diverse sono state le conclusioni cui è pervenuta l’Agenzia delle entrate. Questa, infatti, ricostruito accuratamente il quadro normativo nazionale e sovranazionale interessato dalla materia, ha chiarito che il lavoro di mediatore non è riconducibile tra quelli non commerciali di tipo pubblicistico, ma deve considerarsi piuttosto un’attività organizzata in forma d’impresa e diretta alla prestazione di servizi e, in quanto tale, sconta sia l’IRES sia l’IVA.

In particolare in merito alla nozione di attività economica, relativamente al profilo dell’onerosità del servizio, viene richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenze 13 dicembre 2007, causa C-408/06, punto 18, e 26 marzo 1987, causa C-235/85, punto 11), laddove ha chiarito che, come regola generale, un’attività è considerata economica quando presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore della prestazione.

Si è altresì richiamato l’art. 13, par. 1, della direttiva CE n. 112 del 2006 nel punto in cui riferisce che per le attività svolta dagli operatori economici in veste di pubblica autorità il non assoggettamento all’IVA provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.

In relazione ai due tributi, l’Agenzia opera comunque un distinguo:

a) i contributi corrisposti dall’Ordine degli avvocati ai mediatori costituiscono reddito d’impresa e scontano l’IRES, a meno che gli organismi di mediazione non siano istituiti come dipartimento dello stesso consiglio dell’Ordine, perché, in quest’ultimo caso, si tratterebbe di semplici movimentazioni di denaro nell’ambito del medesimo soggetto;

b) gli importi versati dai clienti agli organismi di mediazione concorrono alla determinazione del reddito d’impresa sia se gli organismi di mediazione sono autonomi rispetto ai consigli degli Ordini sia se sono istituiti come dipartimenti dei consigli stessi. Tali redditi saranno imputabili all’organismo di mediazione nel primo caso, al Consiglio dell’ordine nel secondo. Le stesse somme sono imponibili anche ai fini IVA in quanto costituiscono corrispettivi di prestazioni di servizi.

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