Ordini professionali, nelle misure antitrust soppressa la funzione di controllo sulla pubblicità legale

Redazione 11/01/12
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Lilla Laperuta

Nel bollettino edizione speciale del 9 gennaio 2012 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato alle Istituzioni rappresentative le indicazioni di cui dovrebbe tenersi conto nel disegno di legge per la concorrenza e il mercato che il Governo annualmente presenta alle Camere ai sensi dell’art. 47 L. 99/2009. Si tratta di un pacchetto di misure che coinvolgono più fronti (esercizi commerciali, farmacie, taxi, banche ed assicurazioni ecc.) nell’auspicio di rimuovere quanto prima i più vistosi ostacoli all’apertura dei mercati e, al tempo stesso, favorire un ulteriore sviluppo della concorrenza.

In particolare nel settore delle libere professioni l’Autorità ritiene che, al fine di completare il processo di modernizzazione già avviato e consentire ad esso di svolgere un ruolo adeguato di sostegno alla crescita nel Paese, si rende necessario:

a) l’abolizione espressa di qualsiasi forma di tariffario e, conseguentemente, l’abrogazione dell’art. 3, co. 5, lett. d), del D.L. 138/2011 (conv. in L. 148/2011), nella parte in cui prevede che in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico e nell’ipotesi di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

b) l’esclusione della funzione disciplinare in capo agli Ordini, da attuarsi mediante modifica dell’art. 3, co. 5, lett. f), del. D.L. 138/2011 (conv. in L. 148/2011), prevedendo espressamente che negli organi indicati nella norma per l’esame delle questioni disciplinari entrino a far parte anche membri non iscritti agli albi e, limitatamente ai consigli locali, iscritti ad albi diversi da quello territoriale di competenza;

c) la limitazione dei poteri dei Consigli degli ordini alla fissazione di requisiti minimi dei corsi di formazione, senza alcuna necessità di autorizzazioni o riconoscimenti preventivi, prevedendo forme di auto-dichiarazione da parte degli organizzatori con meri controlli a campione;

d) la revisione della pianta organica dei notai, di cui all’art. 4, della L. 89/1913, in modo da aumentare significativamente il numero dei posti ivi previsti;

e) l’eliminazione della funzione di controllo, da parte degli ordini professionali, sulla trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari veicolati dai professionisti da attuarsi intervenendo sull’art. 2, co. 1, lett. b) del D.L. 233/2006 (conv. in L. 248/2006).

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