Ordine forense: approvate le nuove procedure disciplinari

Redazione 11/06/19
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è stato varato dal Consiglio Nazionale Forense dell’aprile scorso, il regolamento contiene alcune novità in tema di procedimento disciplinare per gli avvocati.

La prima attività

Il Consiglio dell’Ordine deve informare il difensore indiziato e invitarlo a presentare le relative deduzioni al consiglio distrettuale di disciplina, nel termine decadenziale di venti giorni.

Il procedimento disciplinare può essere attivato ex officio qualora:

  • ricorrano circostanze disciplinarmente passibili,
  • nei confronti di un iscritto sia esercitata l’azione penale,
  • verso l’iscritto sia disposta, revocata o annullata l’applicazione di misure cautelari,
  • l’iscritto abbia subito perquisizioni o sequestri.

All’articolo 13 del Regolamento è espressamente vietata la cancellazione dell’iscritto, dall’elenco o dall’albo,  fino a quando non sia stato definito il procedimento disciplinare.

Il procedimento di archiviazione

L’articolo 58 della Legge n. 247 del 2012 scandisce la procedura di archiviazione: il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, ricevuti gli atti da parte del Consiglio dell’ordine, qualora ravvisi la manifesta infondatezza, come pure l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, richiede al Consiglio l’archiviazione.

Il provvedimento di archiviazione viene poi comunicato: al Consiglio dell’Ordine ove il legale risulti iscritto, al legale e a colui che ha sporto denuncia.

Si ricorda che:

-l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto,

-il termine viene interrotto per il tramite della comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito, nonché dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso,

-da ogni interruzione decorre un nuovo termine di cinque anni,

-qualora gli atti interruttivi siano plurimi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi,

-il termine di sei anni non può essere prolungato di oltre un quarto e non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

In merito, all’archiviazione “immediata”,il Presidente assegna il fascicolo per l’istruttoria preliminare alla sezione composta. Il Consigliere investito dell’istruttoria deve chiudere la relativa attività entro sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro. Il Consigliere istruttore è vincolato a comunicare all’iscritto il principio della fase in questione, per il tramite di una raccomandata con avviso di ricevimento, con invito a formulare osservazioni entro trenta giorni.

Redazione

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