L’ordinanza emessa dal GIP, con la quale è dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di patteggiamento, è ricorribile per Cassazione? Per approfondimenti consigliamo il volume: Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia -Con commento e tabelle riepilogative
Indice
1. La questione: ricorribilità o meno per Cassazione dell’ordinanza emessa dal GIP con la quale è dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di patteggiamento
Il Giudice per le indagini preliminari di Salerno dichiarava inammissibile una prima richiesta di applicazione pena sul rilievo della mancata indicazione della tipologia e delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, quale sanzione sostitutiva oggetto dell’accordo delle parti.
Ciò posto, avverso siffatto provvedimento e la successiva sentenza di patteggiamento, ricorreva per cassazione l’imputata, la quale denunciava l’illogicità della motivazione dell’ordinanza non profilandosi a carico dell’imputato l’onere di indicare la tipologia e le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Per approfondimenti consigliamo il volume: Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia -Con commento e tabelle riepilogative
Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia
Nel presente volume viene esaminata una delle fasi salienti del processo penale, il dibattimento, alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla Riforma Cartabia con l’intento di razionalizzare i tempi del processo di primo grado e di restituire ad esso standards più elevati di efficienza, come la calendarizzazione delle udienze, la ridefinizione della richiesta di prova e la nuova disciplina della rinnovazione della istruzione dibattimentale.L’opera, che contempla anche richiami alla nuovissima disciplina relativa al Portale deposito atti penali (PDP), è stata concepita come uno strumento di rapida e agile consultazione a supporto dell’attività dell’avvocato.Oltre a quelle previste dal codice di rito penale, la trattazione passa in rassegna tutte le ipotesi in cui si svolge il dibattimento, come il procedimento innanzi al giudice di pace, il processo penale minorile e quello previsto in materia di responsabilità degli enti.Il testo è corredato da tabelle riepilogative e richiami giurisprudenziali e da un’area online in cui verranno pubblicati contenuti aggiuntivi legati a eventuali novità dei mesi successivi alla pubblicazione.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB) e giornalista pubblicista. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Cassazione riteneva il ricorso suesposto infondato poiché, a suo avviso, il provvedimento impugnato non era ricorribile per Cassazione, avendo natura meramente interlocutoria.
Difatti, per la Corte di legittimità, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui al co. 1 c,.p.p., dell’art. 568 c.p.p. e la natura del provvedimento in questione che non è sentenza e non incide sulla libertà personale, consente di escludere che esso rientri nel novero dei provvedimenti soggetti a ricorso per Cassazione ex art. 568, co. 2, cod. proc. pen., né, sempre ad avviso dei giudici di piazza Cavour, tale conclusione si pone in contrasto con il parametro fissato dall’art. 111 co. 7, Cost., secondo cui “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge”, dovendosi rimarcare che la garanzia costituzionale riguarda i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se l’ordinanza emessa dal GIP, con la quale è dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di patteggiamento, sia ricorribile per Cassazione.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa al suddetto quesito essendo ivi affermato, come appena visto, che il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui al co. 1 c,.p.p., dell’art. 568 c.p.p. e la natura del provvedimento in questione che non è sentenza e non incide sulla libertà personale, esclude che esso rientri nel novero dei provvedimenti soggetti a ricorso per Cassazione ex art. 568, co. 2, cod. proc. pen. il quale, come è noto, prevede quanto segue: “Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28” c.p.p..
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di codesto approdo ermeneutico, ricorrere per Cassazione nei riguardi di un provvedimento di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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