Ordinanza del Tribunale di Milano dell’11/7/05, depositata il 13 luglio 2005, nel ricorso ex art. 700 (R.G. 29574/05, Giud. Dott.ssa Gandolfi)

sentenza 28/07/05
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introdotto dal dott. Massimo Puccia, con l?Avv. Stefano Gallandt, il Dott. Roberto Enrico Paolini e il Dott. Mattia Cappello, contro il Consiglio Provinciale dell?Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, con l?Avv. Vito De Vito e con intervento del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con l?Avv. Ludovico Grassi:

1. "Appare indubbia la giurisdizione dell?A.G.O. in tema di accertamento del diritto all?iscrizione agli albi professionali".

2. "Il tenore letterale dell?art. 16 L. 526/99 ? che, ai fini dell?iscrizione o del mantenimento dell?iscrizione in albi professionali, equipara il domicilio professionale alla residenza ? non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella di cittadini di altri stati dell?Unione Europea, pena ingiustificate disparit? di trattamento che non trovano ragione neppure nella ratio della norma. Tale opzione normativa agevola indubbiamente l?esercizio di quei poteri di vigilanza che rappresentano uno dei compiti istituzionali fondamentali attribuiti ai Consigli dell?Ordine".

3. "Non pare poi che a diverse conclusioni debba giungersi per quello che riguarda il registro dei praticanti, considerato che la nozione di attivit? professionale non pu? che considerarsi estesa a tutte le attivit? ad esse collegate e prodromiche, quali la formazione del tirocinante per l?esame di stato. Le medesime esigenze di controllo sul regolare svolgimento del tirocinio da parte dei Consigli rendono poi pi? pertinente l?iscrizione al registro dell?Ordine territoriale del luogo ove tale attivit? viene svolta, anzich? presso quello di residenza".

(massime a cura di Avv. Stefano Gallandt, Dott. Roberto Enrico Paolini, Dott. Mattia Roberto Cappello)

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TRIBUNALE DI MILANO

Giudice: Dott.ssa Gandolfi ? R.G. 29574/05

Massimo Puccia, con l?Avv. Stefano Gallandt, il Dott. Roberto Enrico Paolini e il Dott. Mattia Cappello???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? – ricorrente

Contro

Consiglio Provinciale dell?Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, con l?Avv. Vito De Vito

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E con intervento del

Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con l?Avv. Ludovico Grassi

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Il G.D., a scioglimento della riserva

OSSERVA:

A)??? Va premesso che appare indubbia la giurisdizione dell?A.G.O. in tema di accertamento del diritto all?iscrizione agli albi professionali (Cass. SU 5837/83).

B)???? Nel merito, risulta di tutta evidenza che il tenore letterale dell?art. 16 L. 526/99 ? che, ai fini dell0?iscrizione o del mantenimento dell?iscrizione in albi professionali, equipara il domicilio professionale alla residenza ? non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella di cittadini di altri stati dell?Unione Europea, pena ingiustificate disparit? di trattamento che non trovano ragione neppure nella ratio della norma. Evidentemente il legislatore ha inteso, con la disposizione in oggetto, svincolare la facolt? di iscrizione all?albo d alla residenza, intesa come luogo ove confluiscono gli interessi morali sociali e familiari di una persona, rendendola alternativa al domicilio professionale, inteso come sede ove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attivit?. Tale opzione normativa, poi, agevola indubbiamente l?esercizio di quei poteri di vigilanza che rappresentano uno dei compiti istituzionali fondamentali attribuiti ai Consigli dell?Ordine.

C)??? Non pare poi che a diverse conclusioni debba giungersi per quello che riguarda il registro dei praticanti, considerato che la nozione di attivit? professionale non pu? che considerarsi estesa a tutte le attivit? ad esse collegate e prodromiche, quali la formazione del tirocinante per l?esame di stato. Il periodo di pratica, invero, deve svolgersi con continuativit? e per non meno di quattro ore medie giornaliere (art. 5 Regolamento Praticantato) presso lo studio del consulente del lavoro e sotto la responsabilit? di questi. Malgrado il Regolamento non ve ne faccia esplicito riferi mento, deve ritenersi, per la stessa nozione di pratica che il tirocinante presti un?attivit? lavorativa che ha contenuto correlato a quella del dominus, sebbene svolta in forma non autonoma e sotto? la responsabilit? del professionista. Le medesime esigenze di controllo sul regolare svolgimento del tirocinio d parte dei Consigli rendono poi pi? pertinente l?iscrizione al registro dell?Ordine territoriale del luogo ove tale attivit? viene svolta, anzich? presso quello di residenza: non a caso l?art. 3,III del Regolamento dispone che se la pratica si svolge presso lo studio di un professionista residente in altra Provincia (sia pure limitrofa) l?iscrizione deve essere effettuata anche al Consiglio di detta Provincia?

D)??? Pertanto deve ritenersi sussistente il fumus del diritto del dott. Puccia ad iscriversi nel registro dei praticanti Consulenti del lavoro tenuto presso il Consiglio provinciale dell?Ordine di Milano, nonch? l?evidente pericolo che lo stesso sia irreparabilmente frustrato ove dovesse attendersi la pronuncia di merito.

P.Q.M.

Ordina al Consiglio Provinciale dell?Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano di iscrivere il dott. Massimo Puccia nel registro dei praticanti; assegna termine di trenta giorni per l?inizio del giudizio di merito, cui riserva anche la liquidazione delle spese della presente fase cautelare.

Si comunichi. Milano 11/7/05. Depositato il 13 luglio 2005.

Il Giudice Dott.ssa Gandolfi

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