Ordinamento statunitense e libertà religiosa: nuove incognite nell’agone politico internazionale

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Il diritto di libertà religiosa era sembrato, nella riflessione occidentale e per alcuni decenni, non più così meritevole dell’interesse diffuso e dello sforzo concettuale che vi erano alla base. La secolarizzazione, oltre che la pacificazione internazionale (benché in uno spazio geograficamente ristretto), avevano fatto apparire la libertà religiosa come una conquista assodata. Non sorprende il ritorno di suggestioni tipicamente proprie del tema, né sorprende la sua rinnovata attualità nel dibattito giuridico. E da considerazioni affini muove una recente pubblicazione in argomento, il volume di Pasquale Annicchino “Esportare la libertà religiosa. Il modello americano nell’arena globale”, per i tipi de il Mulino (Bologna, 2015). In particolar modo, la ricerca dell’A. assume come proprio fondamentale motore di interesse l’adozione da parte degli Stati Uniti dell’International Religious Freedom Act -d’ora in poi, IRFA- (1998). Si tratta di una acquisizione non di poco momento, nonostante, nella concretizzazione puntuale delle disposizioni dell’IRFA e, meglio, dei principi cui il provvedimento asseriva di richiamarsi, i limiti della politica estera americana nella protezione internazionale del diritto di libertà religiosa non siano stati pochi. Anzi, e purtroppo, strutturali.

Annicchino bene nota come la rinnovata centralità della libertà religiosa sia, però, correlata alla frammentazione di una sua accezione unitaria ed omogenea (p. 10), dando conto della pluralità di lemmi e semantemi che sono correntemente utilizzati, in special modo, nel dibattito anglosassone, per indicare situazioni omologhe, ma non del tutto sovrapponibili.

Altra chiave interpretativa che accompagna il volume nella sua stesura è costituita dalla considerazione degli effetti che, direttamente o indirettamente, l’IRFA avrebbe prodotto sulle istituzioni giuridiche dell’Unione Europea, determinando la circolazione di uno specifico paradigma della garanzia internazionale del correlato diritto di libertà (passim, ma in particolar modo pp. 81 e ss.).

La prospettiva è di interesse, poiché le organizzazioni della comunità internazionale e le agenzie derivantine, anche nell’articolazione concreta delle organizzazioni a carattere regionale o sovra-regionale, non sono indifferenti a un costante lavorio di confronto e di assimilazione di proposte regolative provenienti dai singoli Stati, soprattutto ove essi siano di evidente influenza nel più complesso scacchiere sociale, politico ed economico globale.

L’A. ricostruisce le premesse ideologiche dell’adozione dell’IRFA (pp. 33-34) e tra esse rinviene la necessità avvertita di un’iniziativa politica in funzione anticomunista, vista la specificità (e non occasionalmente la regressività e repressività) della regolazione del fatto religioso negli ordinamenti giuridici socialisti. Nei quali si fanno rientrare Corea del Nord, Cina, Vietnam, Laos e Cuba, pur dovendosi, in verità, riconoscere che in questi casi è, forse, comune il principio guida, ma è sempre bene discernere che le ricadute effettuali tendono frequentemente a divergere, anche perché profondamente diverse rimangono le situazioni sostanziali del suo inveramento.

L’adozione dell’IRFA, per altro verso, non ha soltanto determinato effetti “esterni”, ma ha sospinto alla costituzione di istituzioni giuridiche interne all’ordinamento statunitense, tali da secondarne l’operatività. L’A. opportunamente riconosce, ad esempio, l’Office for Religious Engagement (pp. 63-64), ma è appropriato si notino le carenze definizionali e programmatiche dell’Office, oltre che la sensazione che organismi siffatti agiscano in modo disarticolato e duplicando competenze già avocabili da altri organi o istituendone di nuove, tuttavia inessenziali rispetto ai fini primari.

Il rischio è ben noto nel quadro delle istituzioni europee e, in parte, si evince sin dalla premessa che l’A. dedica alla regolazione giuridica della libertà religiosa nella UE, prima di tracciare un provvisorio bilancio dell’influenza del modello nord-americano. Non è questa sede per richiamare il dibattito sull’art. 17 del Trattato di Lisbona, ma è abbastanza agevole (p. 75, in nota e nel testo) comprendere come la norma sia stata essenzialmente posta alla stregua di un utile salvacondotto per le specificità (e talvolta le asimmetrie) dei diversi diritti oggettivi nazionali. Pur se in una prospettiva tangibilmente liberal-democratica, l’A. non ripropone uno dei punti che furono qualificanti nell’adozione del testo: il porre fine all’annosa questione circa le radici “giudaico-cristiane” dell’Europa. Radici innegabilmente tali, accanto ad altre, ma che, se davvero si fosse coerentemente voluto inserirle in un trattato, avrebbero preteso uno sforzo elaborativo più evoluto e condiviso del mero “richiamo”, poi rigettato nella stesura definitiva.

Lo sguardo dell’A. si estende anche al di fuori del perimetro della UE. E se già era incoraggiante e opportuno vedere riferimenti, benché brevi, a situazioni circostanziate (il caso del Regno Unito e le conseguenze che porta devolvere alla sola iniziativa dei Paesi occidentali la protezione dei diritti di libertà, pp. 112-113), utilissimo il riferimento all’ordinamento giuridico russo. L’A. pare risolvere le tensioni in atto con una formulazione spesso acriticamente accettata e, invece, in questo caso meglio bilanciata con la concreta casistica (“lo scontro valori tradizionali vs. libertà religiosa. Il ruolo della Chiesa ortodossa russa”, p. 124). In realtà, la Chiesa ortodossa russa ha una storia cui doversi riferire per meglio decodificarne le posizioni attuali che altrimenti resterebbero sospese, appunto, in un malcerto raccordo tra vecchio e nuovo, tra conservazione del patrimonio tradizionale, magari mitizzato, e protezione giuridica delle forme (fosse anche soltanto materiali) del pluralismo. È difficile sottoscrivere che la Chiesa ortodossa russa non abbia concorso, e in modo incisivo, allo sviluppo di quell’ordinamento, anche dal punto di vista laicale. Due questioni su tutte meritano di essere ricordate e il volume appare fornire idonei strumenti per rileggerle, pur se concentrandosi su dati più generali: la posizione di mite accoglimento del matrimonio civile dopo la costituzione del 1993 e le complesse, ma non sempre appaganti, procedure di “recupero” dei beni spoliati durante il regime sovietico. Si tratta di specifiche circostanze in cui all’intransigenza della difesa tradizionalistica è, invece, stata preferita una dinamica evolutiva e, per certi versi, migliorativa. Prudenza nel rapporto tra il matrimonio civile e il matrimonio religioso, in un caso. Feconda rivalutazione di monasteri, cappelle, refettori, chiese e luoghi di culto comunque denominati, nell’altro. È da sperarsi che contenuti similari siano, anzi, preferiti e implementati, senza cedimenti regressivi (che pure si sono affacciati, come non manca di sottolineare l’A.), ma non è tema che possa essere risolto univocamente assegnando alla devozione popolare o alla conformazione giuridico-ecclesiale ortodossa istanze a nocumento dei diritti di libertà.

Le conclusioni del volume, infine, (pp. 152 e ss.; in particolare, pp. 159-161) si concentrano sull’opportunità di distinguere la lotta alle persecuzioni religiose dalla tutela del diritto di libertà religiosa in senso proprio. Rilievo ben più che plausibile, nell’ottica di una corretta epistemologia scientifica del diritto di libertà: escludere i fenomeni più cruenti della persecuzione non significa ancora creare un modello plurale e di garanzia della libertà religiosa. E, però, nella pratica da demandare a una fase successiva a quella, oggi frequentemente corrente e in alcuni casi apparentemente insolubile, in cui è la diversità religiosa ex se ad essere pesantemente presa di mira, come amaramente testimoniano le persecuzioni religiose dei cristiani (e, invero, non solo) dentro e fuori i confini geopolitici del mondo che si conosceva prima del 1989.

Il volume in commento appare perciò rivitalizzare un’altra chiave di lettura di un problema assai più ampio, anche perché non sorprendentemente connesso a questioni che riguardano in profondità l’avvenire degli ordinamenti giuridici democratici. Per tale via, più che semplicemente segnalarsi come commento ad un mutato stato di cose, ha, in aggiunta, il merito di segnalarne un’ulteriore sfaccettatura. Più incisiva di quanto già non appaia.

Dott. Bilotti Domenico

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