Ordinamento penitenziario: arriva la Carta sui diritti e doveri dei detenuti

Redazione 26/03/12
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Anna Costagliola

Sottoposto all’esame del Consiglio dei Ministri nella seduta dello scorso 23 marzo, è in dirittura di arrivo un D.P.R. recante Modifiche al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 in materia di Carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell’internato.

Si prevede l’introduzione della Carta nell’ordinamento penitenziario in sostituzione della mera informazione sui diritti e doveri, disciplina e trattamento prevista dalla normativa vigente. L’art. 32, comma 2, ord. pen. prevede infatti che «i detenuti e gli internati all’atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento». In attuazione di tale disposizione, gli artt. 23 e 69 del regolamento n. 230/2000 prevedono che al detenuto e all’internato venga consegnato un semplice estratto delle principali disposizioni previste nella normativa vigente.

Per garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti e una maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario, l’informativa verrà sostituita da un documento più ampio, che dovrà contenere una chiara esplicazione del regime al quale il condannato e l’internato sono sottoposti, dei diritti che agli stessi spettano e dei doveri ai quali è necessario conformarsi all’interno della casa circondariale, nonché una descrizione delle strutture e dei servizi penitenziari ad essi riservati. Il documento dovrà fornire, pertanto, informazioni dettagliate di varia natura e contemplerà altresì le disposizioni relative alla concessione delle misure alternative alla detenzione. Un successivo decreto del ministro della giustizia stabilirà le modalità per portare a conoscenza la Carta dei diritti e dei doveri anche ai familiari di detenuti e internati.

Il nuovo provvedimento, introducendo un’ulteriore modifica alle norme sull’ordinamento penitenziario, prevede inoltre che al momento del colloquio con il direttore della struttura carceraria, questi debba fornire un’adeguata informazione anche rispetto alle modalità di controllo elettronico ex art. 275bis c.p.p., ovvero alla possibilità di essere sottoposti a sorveglianza elettronica a distanza, laddove i detenuti possano beneficiare della detenzione domiciliare o degli arresti domiciliari. Tale preventiva informazione è diretta ad acquisire il consenso del detenuto a detta modalità di controllo, del quale verrà senza ritardo informata l’autorità giudiziaria competente per le proprie eventuali determinazioni in merito. Con questa previsione, il legislatore intende ridurre il rischio di emanare provvedimenti che potrebbero non ricevere applicazione per il diniego del loro destinatario. Infatti, l’art. 275bis c.p.p. prevede tutt’ora che il consenso in questione venga richiesto solo al momento in cui il provvedimento debba essere materialmente eseguito. Pertanto, ferma restando la possibilità per il detenuto di negare il consenso fino a tale momento, la modifica normativa vale ad anticipare la comunicazione della eventuale disponibilità dello stesso al momento del suo ingresso nell’istituto penitenziario, così da realizzare, ove ne sussistano le condizioni, un periodo di permanenza minima all’interno del carcere.

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