Con l’ordinanza n. 27852 del 20 ottobre 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema dell’opposizione tardiva alla convalida di sfratto per morosità, offrendo un’importante precisazione sull’individuazione del momento in cui inizia a decorrere il termine di dieci giorni previsto dall’art. 668 c.p.c.
La pronuncia si inserisce in un filone ormai consolidato, ma chiarisce alcuni profili applicativi rilevanti per la prassi forense, in particolare sulla nozione di “inizio dell’esecuzione” e sull’onere probatorio gravante sull’intimato. Per un valido supporto ai professionisti in materia, abbiamo preparato il volume Formulario commentato dell’esecuzione forzata – Tutti i modelli di atti del processo esecutivo aggiornati a Riforma Cartabia e correttivo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il caso: opposizione proposta dopo la convalida e l’inizio dell’esecuzione
- 2. Il dies a quo: la notifica del preavviso come inizio dell’esecuzione
- 3. La prova della mancata conoscenza: un onere gravoso per l’intimato
- 4. Guida operativa: come proporre correttamente opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.
- 5. Limiti del ricorso in Cassazione e principio confermato
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1. Il caso: opposizione proposta dopo la convalida e l’inizio dell’esecuzione
Il giudizio trae origine da un procedimento di sfratto per morosità promosso dal locatore dinanzi al Tribunale di Verona. In mancanza di comparizione del conduttore, il giudice convalidava l’intimazione e disponeva il rilascio dell’immobile.
Solo successivamente, il conduttore proponeva opposizione tardiva ai sensi dell’art. 668 c.p.c., sostenendo di non aver avuto tempestiva conoscenza dell’intimazione. Tuttavia, al momento della proposizione del ricorso, la procedura esecutiva era già iniziata con la notifica del preavviso di rilascio ai sensi dell’art. 608 c.p.c.
Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere, ma condannava l’opponente alle spese per tardività dell’opposizione. La Corte d’Appello di Venezia confermava la decisione, e la Cassazione – investita del ricorso – ha dichiarato quest’ultimo inammissibile, ribadendo principi ormai consolidati. Per un valido supporto ai professionisti in materia, abbiamo preparato il volume Formulario commentato dell’esecuzione forzata – Tutti i modelli di atti del processo esecutivo aggiornati a Riforma Cartabia e correttivo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Il dies a quo: la notifica del preavviso come inizio dell’esecuzione
Il cuore della decisione riguarda l’individuazione del momento iniziale del termine di dieci giorni per proporre opposizione tardiva.
La Suprema Corte ha affermato che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 35/2005 (conv. in L. n. 80/2005), l’inizio dell’esecuzione per rilascio coincide con la notifica del preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c., e non con il primo accesso dell’ufficiale giudiziario.
Il termine decorre dunque da quella data, indipendentemente da eventuali vizi dell’ordinanza di convalida. La Corte sottolinea che l’illegittimità del provvedimento può essere fatta valere nell’ambito dell’opposizione, ma non comporta alcuna sospensione o proroga del termine stesso.
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3. La prova della mancata conoscenza: un onere gravoso per l’intimato
Un ulteriore profilo affrontato dalla Cassazione riguarda l’onere della prova in capo all’intimato che invoca la mancata conoscenza dell’intimazione di sfratto.
L’art. 668 c.p.c. consente infatti di proporre opposizione tardiva solo se si dimostra che la mancata comparizione è dipesa da irregolarità nella notificazione, caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso in esame, il conduttore sosteneva che la corrispondenza fosse stata ritirata da persona estranea (la moglie del locatore), ma la Corte ha ritenuto la circostanza non provata, rilevando che la notifica era stata regolarmente perfezionata per compiuta giacenza con avviso di deposito nella cassetta postale.
Di conseguenza, l’opposizione è stata dichiarata inammissibile: la prova dell’incolpevole mancata conoscenza deve essere rigorosa e documentata, non potendo fondarsi su mere allegazioni.
4. Guida operativa: come proporre correttamente opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.
L’opposizione dopo la convalida si propone davanti al tribunale competente, nelle forme previste per l’opposizione a decreto ingiuntivo, cioè con atto di citazione.
Ecco i passaggi principali da seguire in concreto:
- Verifica dei termini: l’opposizione deve essere depositata entro 10 giorni dalla notifica del preavviso di rilascio, che segna l’inizio dell’esecuzione.
- Motivazione dell’opposizione: occorre indicare in modo puntuale le ragioni dell’assenza alla prima udienza, dimostrando l’irregolarità della notifica o il caso fortuito.
- Documentazione probatoria: vanno allegati elementi oggettivi (es. ricevute postali, attestazioni dell’ufficiale notificatore, certificazioni mediche o eventi di forza maggiore).
- Richiesta di sospensione: il giudice può sospendere il processo esecutivo solo per gravi motivi, con ordinanza non impugnabile, eventualmente imponendo una cauzione.
- Conseguenze dell’inerzia: decorso il termine di dieci giorni senza opposizione, l’ordinanza di convalida diviene definitiva e la cauzione prestata dal conduttore viene liberata.
Questi passaggi rendono evidente la necessità di intervenire tempestivamente e di predisporre una difesa documentata già nella fase iniziale.
5. Limiti del ricorso in Cassazione e principio confermato
La Suprema Corte ha inoltre ribadito che, in presenza di “doppia conforme” tra primo e secondo grado, il vizio motivazionale non è deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Il giudizio di Cassazione non può quindi trasformarsi in una terza valutazione del merito, ma resta circoscritto all’interpretazione della norma processuale.
Concludendo, la decisione riafferma il seguente principio:
“Il termine di dieci giorni per proporre opposizione tardiva alla convalida di sfratto decorre dalla notifica del preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c., che segna l’inizio dell’esecuzione, e non dal primo accesso dell’ufficiale giudiziario.”
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