Opposizione a decreto penale di condanna, inammissibile a mezzo Pec

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In assenza di norma specifica che consenta nel sistema processuale penale alle parti il deposito di atti in via telematica, è inammissibile la presentazione dell’opposizione al decreto penale di condanna a mezzo di Posta Elettronica Certificata, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni.

(Ricorso rigettato)

(Orientamento non uniforme)

(Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 461, 583)

Il fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione al decreto penale di condanna n. 538/16 emesso nei confronti di D. A. per il reato di cui all’art. 187, co. 1 e 8 Cod. str., perché proposta a mezzo  posta elettronica certificata.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale decisione ricorreva per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia rilevando la violazione della normativa di cui al d.l. n. 179/2016 e dell’art. 583, co. 2 cod. proc. pen..

Ad avviso dell’esponente, per effetto dal combinato disposto dall’art. 583, co. 2 cod. proc. pen. – che prevede la possibilità di proporre l’impugnazione a mezzo raccomandata – e dell’art. 48 del d.l. n. 179/2016 – che equipara la trasmissione del documento informatico per via telematica alla notifica a mezzo posta – non può ritenersi illegittimo il ricorso al mezzo elettronico per l’esecuzione dell’adempimento processuale.

Si richiamavano a sostegno delle argomentazioni addotte, per un verso, gli artt. 2, comma 6 e 45 del citato d.I. evidenziandosi in particolare che il fatto che l’utilizzabilità del fax, non specificatamente prevista da norme e tuttavia ammessa, non può che confermare eguale soluzione anche per l’uso della posta elettronica certificata, per altro verso, la stessa Corte di cassazione aveva implicitamente riconosciuto la validità e l’efficacia dello strumento elettronico (si cita, in particolare, Cass. n. 6320/2017).

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto infondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

La Corte osservava prima di tutto come, in tema di utilizzo dalla parte privata del mezzo della posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni endoprocedimentali, la giurisprudenza di legittimità apparisse allo stato orientata ad un riconoscimento limitato a ben definite ipotesi non pertinenti al caso di specie.

Si evidenziava al contempo che all’origine della problematica si poneva la comunicazione da parte del difensore dell’imputato dell’impedimento a partecipare all’udienza atteso che la giurisprudenza si caratterizza per una posizione di sicuro disfavore; distinguendo quanto valevole per il processo civile da quanto può ritenersi per il processo penale; difatti, la previsione dell’art. 16, comma 4 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, – a mente del quale «Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

Tuttavia, sostiene la Corte nella decisione in commento, la relazione di notificazione, essendo redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria, non consente di attribuire alla parte privata, nel processo penale, la facoltà di fare ricorso a tale mezzo informatico di trasmissione quale forma di comunicazione e/o di notificazione atteso che la forma della notifica via PEC, per tale interpretazione, è deputata a sostituire forme derogatorie dell’ordinario regime delle notifiche, ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari (Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, dep. 13/02/2014, Vacante, Rv. 258443; conformi Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015, dep. 30/04/2015, Livisianu, Rv. 263189; Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, dep. 22/06/2017, P., Rv. 270702) o, in altri termini, le disposizioni appena rammentate si indirizzerebbero alla sola A.g., disciplinando il ricorso alla PEC da parte di questa.

Coerentemente a tale indicazione anche con riferimento al deposito della lista testimoniale, si faceva presente come la Sez. 3, n. 6883 del 26/10/2016, dep. 14/02/2017, Manzi, Rv. 269197 avesse ritenuto l’inammissibilità di esso ove eseguito mediante l’uso della posta elettronica certificata; ciò in quanto, in assenza di una espressa norma derogatoria – prevista invece per il giudizio civile dall’art. 16-bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche in legge n. 221 del 2012 – il deposito della lista testimoniale non può essere effettuato con modalità diverse da quelle prescritte dall’art. 468, comma primo, cod. proc. pen. a pena di inammissibilità così come, anche per la presentazione di memorie nel giudizio di cassazione, veniva affermato come essa non fosse ammissibile ove eseguita mediante l’uso della posta elettronica certificata, in quanto non può ritenersi estesa a tale giudizio la facoltà di deposito telematico di atti, in assenza del decreto previsto dall’art. 16-bis, comma sesto, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in considerazione dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi al tribunale ed alla corte di appello prevista dal comma 1- bis della medesima norma (Sez. 2, n. 31336 del 16/05/2017 – dep. 22/06/2017, P.M. in proc. Silvestri, Rv. 270858, sulla medesima linea espressa da Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016 – dep. 17/11/2016, Cacciatore, Rv. 268192).

A questo punto della disamina, gli ermellini esaminavano la decisione invocata dal ricorrente (Sez. 2, n. 6320 del 11/01/2017 – dep. 10/02/2017, Simeoli, Rv. 268984) la quale, analizzando la tematica dall’angolo prospettico offerto dalla previsione dell’art. 299, co. 4-bis cod. proc. pen. (che qui viene in considerazione nella parte in cui dispone che la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio), aveva tuttavia ricostruito diversamente il quadro legale, a partire dal combinato disposto dagli artt. 152 cod. proc. pen. e. 48 del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni (c.d. Codice dell’amministrazione Digitale) nel senso che – una volta rilevato che la prima disposizione consente alle parti private, sempre che la legge non disponga altrimenti, di sostituire le notificazioni con l’invio di copia dell’atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento” e che la seconda, come sostituita dall’art. 33 D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 (applicabile, ai sensi dell’art. 2 dello stesso, anche ai processi civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibile e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico), pone una equipollenza tra invio della raccomandata e utilizzo della PEC e quindi tale disposizione, dopo aver previsto che “la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA”, aggiunge che “la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”, precisando altresì che la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso secondo le modalità previste sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 – si traeva la conclusione secondo la quale la notifica a mezzo PEC è equiparata alla notifica per mezzo della posta, salvo che la legge non disponga altrimenti; equivalenza che trova la sua ragione nel fatto che la PEC offre le medesime certezze della raccomandata in ordine all’identificazione del mittente e all’avvenuta ricezione dell’atto (documentabile, in caso della PEC, attraverso la produzione del rapporto di consegna al destinatario e ricevuta di accettazione) e, pertanto, la lettera raccomandata, di cui può avvalersi il difensore ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen., può essere sostituita dalla comunicazione a mezzo PEC ed è quindi valida la notifica tramite posta elettronica effettuata, ai sensi dell’art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., dal difensore dell’imputato a quello della persona offesa.

La Cassazione, nella decisione in esame, invece, non riteneva di aderire a questa opzione ermeneutica.

Infatti, una volta premesso che per la presentazione della opposizione al decreto penale di condanna si ritiene che il testo dell’art. 461, co. 1 cod. proc. pen. non osti al ricorso al servizio postale (Sez. 5, n. 35361 del 06/07/2010 – dep. 30/09/2010, Cheng, Rv. 248876; Sez. 4, n. 9603 del 18/02/2016 – dep. 08/03/2016, Filice, Rv. 266302), i giudici di Piazza Cavour mettevano in risalto che se ai sensi del DPR n. 68/2015 il valore legale della Posta Elettronica Certificata è equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno, però “manca nelle disposizioni che regolamentano il processo penale, a differenza di quanto previsto per il procedimento civile, una norma che consenta l’inoltro in via telematica degli atti di parte” giacchè il già menzionato d.l. 179/2012 ha introdotto e disciplinato l’obbligatorietà delle comunicazioni e notificazioni a carico della Cancelleria in via telematica presso l’indirizzo di posta elettronica nei confronti di tutti i soggetti obbligati ex lege ad averlo; ma non ha disciplinato il deposito degli atti di parte (né l’ha fatto il d.l. n. 179/2016, che pure ha portato modifiche al d.lgs. n. 82/2005).

Di conseguenza, mentre nel processo civile il procedimento di digitalizzazione, gradualmente introdotto è sostanzialmente ormai concluso, in quello penale esso non è stato neppure avviato, sicchè alla parte privata non è consentito l’uso del mezzo informatico in argomento per la trasmissione dei propri atti ad altre parti né per il deposito presso gli uffici, restando l’utilizzo della posta elettronica certificata riservato, come si è visto, alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 cod. proc. pen. e per le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall’Autorità giudiziaria, giudice o pubblico ministero che sia anche perché non è previsto nel processo penale il fascicolo telematico, “che costituisce il necessario approdo dell’architettura digitale degli atti giudiziari, quale strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo, accessibile e consultabile da tutte le parti”.

La Cassazione evidenziava ulteriori riflessioni a sostegno della tesi volta ad escludere la legittimità dell’utilizzo della p.e.c. nel caso di specie così espresse nei seguenti termini: a) il ricordato art. 2, co. 6 del codice digitale lascia intendere che le disposizioni dettate presuppongano operante il processo telematico; sicché ove questo non sia instaurato appare erroneo ipotizzare l’applicazione di talune delle norme che nell’intento del legislatore si iscrivono nella cornice di un processo organizzato in base agli strumenti digitali; b) in materia di impugnazioni vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso, disciplinate dall’art. 583 cod. proc. pen., in quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, con la conseguenza che la presentazione dell’impugnazione con mezzi diversi da quelli previsti dalla norma è inammissibile perché effettuata con modalità non consentita dalla legge (Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015 – dep. 20/04/2015, Piras, Rv. 263321, in tema di fax; Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016 – dep. 05/05/2016, Mandato, Rv. 266931, specificamente in tema di ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio proposto mediante l’uso della posta elettronica certificata).

Alla luce delle argomentazioni sin qui addotte, la Corte di Cassazione giungeva dunque ad affermare quanto segue: “Deve pertanto ribadirsi che in assenza di norma specifica che consenta nel sistema processuale penale alle parti il deposito di atti in via telematica, è inammissibile la presentazione dell’opposizione al decreto penale di condanna a mezzo di Posta Elettronica Certificata, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni (Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017 – dep. 08/11/2017, Giacinti, Rv. 272095)”.

Conclusioni

Nella sentenza in esame, si pone il problema, non ancora del tutto risolto in sede ermeneutica, del valido utilizzo della pec nel processo penale.

La stessa Corte, in questa pronuncia, evidenziava difatti la sussistenza di diversi orientamenti ermeneutici.

Forse sarebbe quindi opportuno che intervenisse il legislatore per fare chiarezza su tale tematica giuridica.

Posto ciò, fermo restando come non sia consigliabile allo stato opporsi ad un decreto penale a mezzo pec, ove si dovesse procedere in tal senso, e si dovesse ricorrere per Cassazione ove un giudice di merito decida come è avvenuto nella fattispecie in esame, sarebbe opportuno chiedere l’intervento delle Sezioni unite al fine di comprendere quale orientamento nomofilattico sia quello a cui fare riferimento in casi di questo tipo.

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