Opposizione al decreto ingiuntivo: prima approvazione al Senato della legge di modifica dell’art. 645 c.p.c.

Redazione 18/04/11
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Il 13 aprile 2011 è stato approvato dal Senato il disegno di legge (ddl S.2380, nel testo unificato con S.2386) contenente una modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile e l’interpretazione autentica dell’articolo 165 dello stesso codice, in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.Il richiamato art. 645 c.p.c., dispone, nell’ambito del giudizio di opposizione, la riduzione alla metà dei termini di comparizione, senza nulla statuire circa i termini di costituzione; ciò diversamente che nel giudizio ordinario, per il quale gli artt. 163bis e 165 c.p.c. dispongono che la dimidiazione dei termini di costituzione consegue all’abbreviazione dei termini di comparizione decisa dal giudice, su istanza dell’attore, nelle cause che richiedono una pronta spedizione.Sul punto si è pronunciata la Corte di cassazione a sezioni unite con sentenza 9 settembre 2010 n. 19246. In quella sede essa aveva affermato che l’art. 645, comma 2, c.p.c. va interpretato sostanzialmente nel senso che il termine per la costituzione dell’opponente si deve ritenere dimezzato in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che l’opponente si sia avvalso della facoltà di ridurre il termine di comparizione.L’obiter dictum affermato ha destato nei Tribunali un grave allarme, per la conseguenza, ritenuta inaccettabile e devastante dall’Avvocatura, che la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) vada di fatto equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione – con irrimediabile pregiudizio per la difesa delle sue ragioni – sulla base di regole diverse da quelle che egli era in grado di conoscere e di prevedere alla data in cui ha proposto la domanda giudiziale.Ne è conseguito che, a distanza di 6 mesi, il principio stabilito dalla Cassazione è stato messo in discussione dalla Terza sezione penale della stessa Corte con l’ordinanza interlocutoria del 22 marzo 2011 n. 6514. Quest’ultimo Collegio ha ritenuto di non poter aderire alla suddetta interpretazione, anche alla luce dei principi sul giusto processo di cui all’art. 111 Cost., e che comunque il nuovo principio non potesse ritenersi applicabile ai giudizi svoltisi in data anteriore alla pubblicazione della sentenza 19246/2046. La norma, ad avviso della Terza Sezione, autorizza, ma non impone, la riduzione del termine di comparizione, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo; sicché appare singolare e disarmonico che il termine di costituzione debba ritenersi sempre ed obbligatoriamente dimezzato, essendo, invece, facoltativo avvalersi della riduzione del termine di comparizione. Le regole del gioco non si cambiano a partita già iniziata; né sembra corretto il parallelo con disposizioni dettate per il processo ordinario dagli art. 163bis, comma 2, e 165, comma 1, c.p.c.: sia perché nel processo ordinario la riduzione del termine di comparizione dev’essere appositamente richiesta dalla parte interessata, la quale così accetta consapevolmente la regolamentazione ed i limiti che ne conseguono; sia perché ivi la riduzione del termine di costituzione è espressamente disposta dalla legge; sia perché l’eventuale tardività dell’iscrizione a ruolo non comporta l’improcedibilità della domanda, pregiudicando irrimediabilmente la posizione della parte, ma è sanabile mediante riassunzione (art. 307 c.p.c.).La sezione penale della Corte conclude ritenendo risolutivo un intervento del legislatore: una nuova regola giurisprudenziale nasce del tutto scollegata dai problemi di diritto intertemporale, pur venendo di fatto a rivestire, nella formazione del diritto vivente e concretamente applicato, una rilevanza spesso non inferiore a quella della legge. Inoltre, prosegue il Collegio, le regole di origine giurisprudenziale, non avendo forza di legge, non possono formalmente vincolare le parti o gli interpreti, quindi possono essere disattese in qualunque momento, precedente o successivo alla loro formulazione.Di qui le modifiche disposte dal Senato nel disegno di legge approvato il 13 aprile 2011 (e che ora deve essere approvato dall’altro ramo del Parlamento), il cui art. 1 prevede che al secondo comma dell’articolo 645 c.p.c. vengano soppresse le parole “ma i termini di comparizione sono ridotti a metà”. All’art. 2 (Disposizione transitoria) prevede, invece, che “Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163bis, primo comma, del medesimo codice” (Lilla Laperuta).

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