opposizione a precetto – art. 615, 1° co., c.p.c. – potere di sospensiva del Giudice dell’opposizione a precetto – inizio dell’esecuzione – art. 624 c.p.c – potere di sospensiva del Giudice dell’esecuzione – art. 615, 2° co., c.p.c. e opposizione preve

sentenza 15/11/07
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Poiché vi è identità di petitum e causa petendi tra l’opposizione preventiva all’esecuzione (art. 615, 1° co., c.p.c.) e l’opposizione successiva alla stessa esecuzione proposta, per i medesimi motivi, ai sensi del secondo comma dell’articolo 615 cpc, qualora l’opposizione a precetto sia stata proposta tempestivamente prima dell’inizio dell’esecuzione, ciò comporterà la riunione di entrambi i procedimenti innanzi al Giudice previamente adito ai sensi dell’art. 273 c.p.c., ovvero quello dell’opposizione a precetto, o la declaratoria di litispendenza ex art. 39 c.p.c. sempre in favore del Giudice competente ex art.615, 1° co., c.p.c., qualora le cause pendano innanzi Uffici Giudiziari diversi.
Se è già stato tempestivamente e diligentemente contestato il diritto della parte istante a procedere all’esecuzione con opposizione a precetto,  non può farsi carico al debitore di riproporre con un nuovo giudizio la medesima domanda, esponendosi ad una declaratoria di litispendenza, al solo fine di ottenere un provvedimento cautelare di sospensione.
( Tribunale di Bergamo – sezione distaccata di Grumello del Monte – Sentenza 25.7.2007– Giudice ******************* -) 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI *******
Sezione distaccata di Grumello del Monte
in composizione monocratica, in persona della Dott. ssa *************, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A  
 
nella causa civile iscritta a ruolo il 23 novembre 2006 e segnata al numero 11132/06 R.G..
avente ad oggetto: opposizione a precetto, promossa da
*** ***, rappresentato e difeso dall’Avv. ************************** come da procura in atti.  
OPPONENTE
contro
*** Concessionaria Servizi Assicurativi ***************, rappresentato e difeso dall’Avv. ***************** come da procura in atti.
                                                                                                   OPPOSTO
La causa veniva posta in decisione sul­le conclusioni precisate come da verbale di udienza del 4.5.2007.
L’opponente concludeva come da atto di citazione.
L’opposta concludeva come da comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
…omissis..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare parte opponente eccepisce l’incompetenza del Tribunale adito a decidere la presente opposizione adducendo, quale unico motivo, che l’inizio dell’esecuzione priverebbe il giudice dell’opposizione a precetto della competenza, divenendo competente il giudice dell’esecuzione.
L’eccezione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Tale orientamento non è condiviso dall’odierno giudicante per i motivi già esposti nell’ordinanza del 14.2.2007, dovendosi distinguere l’ ipotesi in cui l’opposizione a precetto venga proposta tempestivamente – caso in cui dovrebbe permanere il potere di sospensiva in capo al Giudice dell’opposizione a precetto, conformemente al disposto di cui all’art. 615 c.p.c. – da quella in cui l’opposizione sia stata proposta dopo l’inizio dell’esecuzione, con evidente competenza del Giudice dell’Esecuzione, in base al disposto dell’art. 624 c.p.c,.
 Infatti il   D.L. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005 e successive modifiche, ha aggiunto, con decorrenza dal 1° marzo 2006,    all’art. 615, 1° co, c.pc. un ultimo inciso con il quale si prevede che il giudice, in caso di opposizione a precetto, sospenda, “concorrendo gravi motivi”, “l’efficacia esecutiva del titolo”.
Tale norma ha risolto la questione interpretativa riguardante il 1° co. dell’art. 624 c.p.c. che prevedeva espressamente soltanto la possibilità di inibire l’esecuzione già iniziata ma non quella non ancora iniziata, quando fosse stata proposta opposizione a precetto.
Conseguentemente, con l’introduzione del menzionato inciso, al Giudice competente per l’opposizione a precetto è attribuito un potere di sospensiva che, antecedentemente alla novella, spettava soltanto al Giudice dell’Esecuzione.
In altre parole, secondo il disposto originario degli artt. 623 e 624 c.p.c., per esercitare il potere di sospensiva, era necessario un provvedimento del giudice dell’esecuzione ed un tale giudice esiste solo dopo che l’esecuzione è iniziata.
Ciò posto l’art. 624 , così come modificato dalla L.80/2005 e succ. mod., prevede: “  se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli artt.615 e 619 il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza”.
Tale norma, pertanto, lungi dal privare il giudice dell’opposizione a precetto del potere di sospensiva, regola semplicemente il diverso caso in cui sia proposta una “opposizione all’esecuzione già iniziata”, ivi compreso il caso della c.d. “opposizione a precetto successiva” di cui all’art. 615, 2° co., c.p.c., circostanza in cui si radica la competenza funzionale del Giudice dell’Esecuzione a decidere sul merito dell’opposizione a precetto e, dunque , anche sulla sospensione dell’esecuzione.
E’ ben vero che il novellato art. 624 richiama genericamente l’art.615 c.p.c. e dunque anche il primo comma di tale norma, circostanza che potrebbe confermare la fondatezza delle tesi sostenuta dall’opposta.
Tuttavia è proprio il generico rinvio all’art. 615 c.p.c, così come operato dall’art. 624, a far propendere per la tesi contraria. Tale norma, infatti, nulla prevedendo in merito alle “sorti” del potere di sospensiva scaturito dalla procedura di opposizione a precetto  ritualmente proposta innanzi al Giudice competente ex art.615, 1° co., c.p.c. ovvero prima dell’inizio dell’esecuzione, richiamando il menzionato art.615 non può che disciplinare soltanto i seguenti casi:
– l’opposizione a precetto introdotta dopo l’inizio dell’esecuzione, unica ipotesi tassativamente individuata dal legislatore in cui il G.E. è competente a decidere nel merito sull’opposizione a precetto e, conseguentemente, sulla relativa istanza di sospensiva; peraltro il debitore intimato, dopo avere introdotto tempestivamente l’opposizione a precetto ed avere proposto la relativa istanza di sospensiva, a seguito dell’inizio dell’esecuzione, potrebbe comunque riproporre analoga istanza al Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art.615, 2° co., c.p.c.;
 – l’opposizione a precetto introdotta prima dell’inizio dell’esecuzione e nella quale non sia stata proposta alcuna istanza di sospensiva ex art.615, 1° co, c.p.c., situazione che consente comunque al G.E. di pronunciarsi sulla sospensione dell’esecuzione iniziata, conformemente al disposto di cui all’art.624 c.p.c..
Infatti appare evidente che se il novellato art. 624 c.p.c. non richiamasse in toto l’art.615 c.p.c., diversamente da quanto disposto dall’originario testo della medesima norma ( che richiamava soltanto il 2° co. dell’art.615 c.p.c.), qualora fosse   proposta opposizione a precetto prima dell’inizio dell’esecuzione ( senza proporre contestualmente l’istanza di sospensiva o in caso di rigetto della stessa) il G.E., soltanto in tale caso,  a seguito dell’inizio dell’esecuzione, sarebbe privo di qualsivoglia potere di sospensiva ( già esauritosi, sia in caso di rigetto dell’istanza che di mancata proposizione della stessa, innanzi al giudice dell’opposizione), previsione che avrebbe comportato una violazione del principio di uguaglianza sostanziale.
E’ poi opportuno evidenziare che il richiamo, da parte dell’originario art. 624, al solo 2° co. dell’art. 615 era giustificato dal fatto che il legislatore, nella propria discrezionalità, non aveva ritenuto meritevole di tutela l’interesse del debitore a vedere sospeso il titolo esecutivo prima dell’inizio dell’esecuzione. Di conseguenza non avrebbe avuto alcun senso richiamare nel corpo dell’art. 624 c.p.c. il primo comma dell’art.615 c.p.c. essendo pacifico che soltanto l’inizio dell’esecuzione avrebbe radicato il relativo potere di sospensiva nel G.E…
 Diversamente argomentando, vera la tesi dell’opposto, l’inizio dell’esecuzione successivamente alla tempestiva introduzione dell’opposizione a precetto priverebbe ex post il Giudice naturale di tale ultimo procedimento di una competenza che si era correttamente radicata, soluzione che violerebbe il 1° co. dell’art.25 della Costituzione.
Infattise bastasse l’inizio dell’esecuzione ad opera dell’intimante a vanificare l’esercizio del potere di sospensiva fondato su un procedimento correttamente radicatosi, con evidenza si rimetterebbe la scelta del Giudice alla volontà    di una parte del giudizio che potrebbe, ad libitum, caducare la competenza del giudice dell’opposizione a precetto per rimettere la decisione sulla sospensiva, fondata sui medesimi motivi, al G.E. nonostante la competenza si fosse già validamente instaurata in capo al primo Giudice.
E’ poi opportuno rilevare che, nella pratica, si verificherebbe una sorta di interpretatio abrogans del potere di sospensiva in quanto nelle more del deposito dell’atto di opposizione a precetto, della designazione del giudice ad opera del Presidente del Tribunale e della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti al fine di consentire il necessario contraddittorio sull’istanza di sospensione, l’intimante avrebbe tutto il tempo di notificare il pignoramento e di impedire, pertanto, al Giudice di pronunciarsi, in via cautelare, sul diritto della parte istante a procedere all’esecuzione, sulla base di argomentazioni che, successivamente, non potranno essere fatte valere innanzi al G.E., se non con l’introduzione dell’opposizione di cui al 2° co. dell’art. 615 c.p.c., stante la tipicità dei motivi che legittimano l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e ss.
Tale situazione peraltro comporterebbe la necessità per l’intimato di proporre azioni del tutto identiche quanto al petitum ed alla causa petendi al solo fine di ottenere la sospensiva del titolo esecutivo oltre all’obbligo del GE di applicare, riguardo alla fase di merito, come affermato dalla Corte di Cassazione, la disciplina degli artt. 273 o 39 c.p.c, a seconda, rispettivamente, che le cause pendano innanzi al medesimo Tribunale o a Tribunali diversi, confermando ***ì l’originaria competenza del giudice dell’opposizione a precetto introdotta ex art.615, 1° co., c.pc..
La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato, con orientamento risalente ma mai mutato, che poiché vi è identità di petitum e causa petendi tra l’opposizione preventiva all’esecuzione proposta ai sensi del primo comma dell’articolo 615 e l’opposizione successiva alla stessa esecuzione proposta, per gli stessi motivi, ai sensi del secondo comma dell’articolo 615 cpc, se le domande sono state proposte innanzi a giudici diversi ne consegue che " il giudice dell’esecuzione, successivamente adito con la seconda di dette opposizioni, deve dichiarare la litispendenza ai sensi dell’articolo 39 c.p.c….” (Cfr: Cass.1986/6325 ).
Pertanto il criticato orientamento comporta, con evidenza, una inutile duplicazione di giudizi del tutto identici – peraltro contraria ad una lettura dell’ordinamento improntata al principio costituzionale della ragionevole durata del processo – che avrà quale unica conseguenza, laddove l’opposizione a precetto sia stata proposta tempestivamente prima dell’inizio dell’esecuzione, la riunione di entrambi i procedimenti innanzi al Giudice previamente adito ai sensi dell’art. 273 c.p.c., ovvero quello dell’opposizione a precetto, o la declaratoria di litispendenza ex art. 39 c.p.c. sempre in favore del Giudice competente ex art.615, 1° co., c.p.c..
Peraltro la giurisprudenza, prima dell’introduzione del potere di sospensiva in favore del giudice dell’opposizione a precetto, aveva adottato interpretazioni tali da evitare simili conseguenze, richiamando il principio di economia processuale nonché la ragionevole argomentazione secondo cui, qualora sia già stato tempestivamente e diligentemente contestato il diritto della parte istante a procedere all’esecuzione con opposizione a precetto, “ non può farsi carico al debitore di riproporre con un nuovo giudizio la medesima domanda, esponendosi ad una declaratoria di litispendenza, al solo fine di ottenere un provvedimento cautelare di sospensione” (cfr: Cass. civ., sez. I 26-02-1987, n. 2040).
In particolare la Suprema Corte, per tali motivi,   aveva sostenuto che l’art. 624 cod. proc. civ., non sussistendo alcun potere di sospensiva in capo al Giudice dell’opposizione a precetto, dovesse ritenersi applicabile, quando il debitore aveva già proposto opposizione al precetto, senza che il debitore medesimo riproponesse identica domanda nella diversa veste dell’opposizione contro l’esecuzione, essendo all’ uopo sufficiente la presentazione al giudice dell’esecuzione di un’istanza esclusivamente rivolta al conseguimento di quel provvedimento cautelare, con l’allegazione e dimostrazione della pendenza del giudizio di opposizione al precetto (cfr. Cass. n. 137 del 26 gennaio 1962 e n. 3311 del 12 ottobre 1953).
Pertanto esistendo, nell’attuale ordinamento, un potere di sospensiva che si radica nel giudice dell’opposizione a precetto qualora tale procedimento sia diligentemente proposto prima dell’inizio dell’esecuzione, non si comprende – né in punto di diritto né in ossequio ad una interpretazione delle norme de quibus conforme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo – la ragione per cui l’opponente, in forza della mera tempistica scelta dall’intimante per dar corso all’esecuzione, dovrebbe essere costretto ad introdurre una nuova opposizione a precetto ex art. 615, 2° co, c.p.c. o comunque ad adire, in via d’urgenza, sempre   per i medesimi motivi, il G.E., al solo fine di ottenere una pronuncia sulla sospensiva e ciò nonostante egli   abbia ritualmente proposto l’opposizione a precetto prima dell’inizio dell’esecuzione..
Infine l’orientamento accolto dall’odierno Giudicante non si pone in contrasto con le condivisibili argomentazioni esposte dalla Suprema Corte che – chiamata a pronunciarsi sull’istanza di sospensione proposta per la prima volta in tale sede, in base al novellato art.615 c.p.c, dopo che nel processo esecutivo era stata già ordinata la vendita dell’immobile pignorato – si è chiesta “ se l’istanza di parte volta alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo possa essere proposta solo con l’atto di opposizione a precetto, o comunque prima dell’inizio dell’esecuzione, ovvero possa essere proposta anche dopo l’inizio dell’esecuzione medesima” ( cfr: Cass. civ., sez. III 10-03-2006, n. 5368 – ord.).
In tale circostanza la Suprema Corte ha optato per la seconda ipotesi confermando che con l’inizio dell’esecuzione, “ la funzione della modifica apportata all’art. 615 è esaurita” ed “ i provvedimenti di sospensione incidenti sul corso del processo esecutivo debbano essere richiesti al giudice dell’esecuzione”,   ma ciò soltanto laddove l’istanza di sospensiva sia stata proposta tardivamente ovvero dopo l’inizio dell’esecuzione.
Pertanto si deve ritenere che il Giudice dell’opposizione a precetto perda o, più precisamente, non acquisisca il potere di sospensiva soltanto laddove l’istanza sia stata proposta dopo l’inizio dell’esecuzione.
Invero il potere del giudice competente ex articolo 615 cpc, primo comma, a decidere sul diritto della parte istante a procedere all’ esecuzione forzata è sempre coesistito con quello del giudice dell’esecuzione, così come disciplinato dagli articoli 617 e seguenti c.p.c. stante la diversità delle ragioni poste a fondamento dei menzionati rimedi giurisdizionali. Come evidenziato, infatti, dalla Corte di Cassazione, contro l’atto di precetto può essere proposta sia l’opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 615 cpc sia quella agli atti esecutivi di cui al successivo articolo 617 cpc e la distinzione è data esclusivamente dalle ragioni addotte contro l’atto di opposizione, indipendentemente dalla qualificazione data dall’opponente ( cfr: Cassazione, 15 gennaio 2001, n. 496).
Pertanto, nel caso di specie, l’opponente ha correttamente proposto opposizione all’atto di precetto nelle forme di cui all’articolo 615, primo commac.p.c. in data 15.11. 2006 e cioè prima che l’esecuzione fosse iniziata. Il successivo inizio della fase esecutiva   non può, invece, privare il Giudice dell’opposizione a precetto del potere di pronunciarsi sulla validità del titolo esecutivo,   trattandosi di procedimento ritualmente proposto nelle forme di legge.
Peraltro se bastasse l’inizio dell’esecuzione ad opera dell’intimante a vanificare una competenza giurisdizionale correttamente radicatasi, con evidenza si rimetterebbe la scelta del Giudice alla volontà    di una parte del giudizio che potrebbe, ad libitum, caducare la competenza del giudice dell’opposizione a precetto, nonostante essa si fosse già validamente instaurata, con violazione del principio del “ Giudice naturale precostituito per legge”, così come sancito dal 1° co. dell’art.25 della Costituzione .
Pertanto, qualora dopo il corretto radicamento della procedura di opposizione a precetto sia iniziata l’esecuzione e sia proposta innanzi al G.E. la medesima opposizione, quest’ultimo, per la fase di merito, deve declinare la propria competenza in favore del Giudice dell’opposizione a precetto, circostanza che esclude in radice la fondatezza dell’eccezione di incompetenza dell’intestato tribunale, così come proposta dall’intimante.
Infine, come in precedenza evidenziato, sarebbe contrario al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, onerare il debitore di riproporre con un nuovo giudizio la medesima domanda, malgrado egli abbia diligentemente e tempestivamente adito il giudice dell’opposizione a precetto, in conformità al dettato normativo.
– Nel merito –
Il titolo posto a fondamento dell’atto di precetto è rappresentato dalla sentenza della Corte di Appello di Brescia con la quale il ***, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, è stato ritenuto responsabile, nella misura del 70%, del sinistro verificatosi in data 10.1.1983, con liquidazione, in favore del medesimo, per i danni patiti, della somma “ corrispondente al 30% dell’importo riconosciutogli nell’impugnata sentenza”. Inoltre la Corte d’Appello ha condannato i convenuti a rifondere al *** la quarta parte delle spese del giudizio liquidate in complessive lire 6.000.000 per il primo grado e 5.000.000 per il secondo grado.
Nella sentenza,  parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, il Tribunale di Bergamo aveva, invece, ritenuto il *** responsabile del sinistro, nella misura del 30%, liquidando in suo favore la somma di lire 52.861.690, oltre accessori, pari al 70% del danno complessivo.
Nella sentenza, inoltre, il Tribunale aveva condannato i convenuti ******, ****** e Firs Italiana Assicurazioni S.p.a. a pagare per intero i danni subiti dalla Morticella, riconoscendo che gli stessi avrebbero avuto poi diritto di regresso nei confronti del *** nella misura del 30%. 
Peraltro in forza della sentenza del Tribunale di Bergamo la sig.ra Morticella aveva promosso una procedura di espropriazione presso terzi anche nei confronti della Spa ***, nella quale era intervenuto il *** per ottenere il pagamento dei rispettivi crediti attraverso le somme che il terzo pignorato doveva alla *** S.p.a..
Ciò premesso, nell’atto di precetto in rinnovazione si legge che “… su ordinanza del giudice dell’esecuzione, le Assicurazioni Generali Spa, nella qualità di impresa designata dal fondo, in data 11.7.1996 hanno provveduto a versare solo il massimale di legge ex articolo 21 legge 990/69, all’epoca del fatto pari a lire 50.000.000, oltre interessi legali e spese, e quindi al ****** *** l’importo complessivo di L. 112.593.000”.
A tal proposito è opportuno rilevare che, come risulta dall’ atto di quietanza nonché dell’assegno prodotto in copia dall’opponente ( doc.5), il ***, in data 12.7.1996, ha ricevuto dalle Generali Assicurazioni – terzo pignorato per le somme dovute alla *** già INA fondo di Garanzia Vittime della strada – la somma di L.112.593.000 .
Sempre nell’atto di precetto si legge che, quindi, l’intimante ha piena legittimazione a richiedere al corresponsabile dell’incidente, nella percentuale del 70%, le somme che sono state versate dalle Generali Spa, quale impresa designata per il fondo, ora *** S.p.a. ovvero la somma di € 40.704,60, pari a L. 78.815.100 che è il 70% dell’importo di L.112.593.000, corrisposto in base alla sentenza riformata.
In sostanza la ***, nell’atto di precetto, ha inteso chiedere all’intimato la restituzione del 70% di quanto corrispostogli dalle Generali S.pa, in considerazione della pronuncia della Corte d’Appello che ha ridotto al 30% il credito risarcitorio spettante al ***.
Ciò posto, parte opponente eccepisce l’intervenuta transazione tra le Generali Assicurazioni ed il *** in forza del menzionato atto di quietanza, asserendo che la prima avrebbe sottoscritto l’atto per conto della *** .
Tuttavia tale eccezione è con evidenza infondata in quanto le Generali Assicurazioni, come risulta dal doc. 4, hanno versato l’importo al *** quale terzo pignorato e, conseguentemente, la quietanza rilasciata nei confronti del creditore procedente non ha alcun effetto nei riguardi dell’effettivo debitore ovvero della *** che gestisce il Fondo di Garanzia.
Parimenti è infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della *** in quanto quest’ultima, derivata dalla scissione dell’******, gestisce in regime di concessione tutte le attività assicurative di carattere pubblicistico già svolte dall’INA, tra cui il fondo di garanzia vittime della strada.
Nel caso di specie, considerato che l’assicurazione era stata designata alla liquidazione dei sinistri a carico del fondo e che la sentenza, come affermato dai Giudici d’Appello, per tale motivo le era opponibile, ciò legittima con evidenza la *** ad agire esecutivamente, quale successore a titolo particolare delle Assicurazioni Generali, sulla base della sentenza posta a fondamento dell’atto di precetto.
Tale principio è stato anche affermato chiaramente dalla Corte di Cassazione che, con orientamento costante, ha precisato che in virtù del principio stabilito dall’art.111 cod. proc. civ., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, il titolo esecutivo spiega la sua efficacia in favore del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo universale o a titolo particolare ( cfr: Cass. civ., sez. III 01-07-2005, n. 14096; Cass. 8 dicembre 2003, n. 73; 6 luglio 2001, n. 9211; 15 settembre 1995 n. 9727; 20 marzo 1991, n. 2955; 7 aprile 1986, n. 2405).
Inoltre parte opponente lamenta che la sentenza della Corte d’Appello sia priva di efficacia esecutiva. 
Anche tale eccezione è infondata.
La giurisprudenza più recente ha infatti affermato che l’obbligo della restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della riforma della sentenza, ancorchè questa non contenga la condanna alle restituzioni (cfr: Cass. civ., sez. II 05-07-2006, n. 15295 ; Cass. civ., sez. Lavoro 26-04-2003, n. 6579; Cass. 15 marzo 2001, n. 3773, in **** 2001, n. 12).
Infine parte opponente contesta i calcoli effettuati dall’intimante.
Rileva il Giudicante che, a seguito della sentenza della Corte d’Appello, all’opponente è stato riconosciuto – accertato il concorso di colpa nella misura del 70% – il 30% del danno globale quantificato in primo grado, corrispondente a L.75.516.700 (p.16 della sentenza di primo grado). Conseguentemente il 30% di tale importo corrisponde a L.22.655.010, oltre interessi legali dal 10.1.1983.
Pertanto appare evidente che il calcolo posto dall’intimante a fondamento dell’atto di precetto sia viziato ab origine in quanto la *** sostiene di avere diritto alla restituzione del 70% di quanto versato al *** dalle Assicurazioni Generali (L.112.593.000 – € 58149,43), importo che – in ossequio alla sentenza di primo grado – corrispondeva al 70% del danno patito dal *** e non al suo ammontare globale.
Pertanto l’opponente, al fine di accertare la somma versata in esubero, avrebbe dovuto prima calcolare il 30% del danno spettante al *** in ragione del concorso di colpa del 70% (30% di L. 75.516.700 = L.22.655.010 = € 11.700,34) e, poi, su tale importo, applicare gli interessi legali a decorrere dal 10.1.1983 fino alla data del pagamento (12.7.1996) che ammontavano ad € 11.161,71 ( giorni 4933).
Conseguentemente a tale data la somma spettante al *** era di € 22.862,05 (€11.700,34 + € 11.161,71) per capitale ed interessi.
Si deve tenere, inoltre, conto che alla somma di € 22.862,05, spettante al ***, deve essere aggiunto quanto liquidato in suo favore nella sentenza della Corte d’Appello a titolo di spese processuali, pari a € 3098,74 (L.6.000.000) oltre IVA e CPA per il primo grado ( € 3792,85) e€ 2840,51 (L. 5.500.000) oltre IVA e CPA per il secondo grado ( €    3476,78 ), per un totale di € 7269,63.
Pertanto la somma pagata in esubero dalle Assicurazioni Generali è pari ad € 28.017,75 (€ 58149,43 – € 30131,68).
Su tale importo l’intimante avrebbe dovuto calcolare gli interessi legali dalla data del pagamento (12.7.1996) fino alla data indicata in precetto (30.9.2005), ammontanti ad € 9.413,96 ( giorni 3368).
A tal proposito è, infatti, costante l’orientamento della Cassazione secondo cui l’azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell’istituto della "condictio indebiti" (art. 2033 cod. civ.), dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l’altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell’"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (Cass. civ., sez. Lavoro 05-08-2005, n. 16559).
Conseguentemente la *** avrebbe potuto intimare precetto per la somma di € 37.431,71 (€ 28.017,75 + € 9.413,96 ) per sorte capitale ed interessi e non per € 54.390,82 ( 40.704,60 per capitale ed € 13.686,22).
Inoltre, nell’importo liquidato dalle Assicurazioni Generali, di cui la *** chiede la restituzione, sono anche comprese le spese sostenute dall’odierno opponente per l’esecuzione intrapresa a causa della mancata ottemperanza da parte dei convenuti alla sentenza di primo grado, come si evince dal doc. 4 ( spese in precetto: L.11.850.000; spese di esecuzione: L.2.400.000, spese successive: L.809.228 = € 7777,44).
Tali importi certamente non possono essere ripetuti dalla *** in quanto sono stati originati dalla mancata ottemperanza alla statuizione immediatamente esecutiva del Giudice di prime cure. Non assume alcun rilievo che successivamente la sentenza del Tribunale di Bergamo sia stata riformata in quanto ciò non esclude che l’odierna opposta o chi per lei, avrebbe dovuto immediatamente versare al *** la somma quantificata dal Giudice di prime cure, salvo ripeterla all’esito del giudizio di secondo grado. E’ infatti evidente che l’esecuzione intrapresa dal *** era del tutto legittima in quanto fondata sul titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Bergamo; conseguentemente le spese sostenute dal primo sono state cagionate esclusivamente dalla condotta illegittima di chi si è volontariamente sottratto al comando giudiziale .
Pertanto l’opposta ha diritto ad ottenere la restituzione dall’opponente del minore importo di € 29.654,27 ( 37.431,71 – 7777,44) e non di € 54.954,67, come invece intimato in atto di precetto.
Rileva a tal proposito il giudicante che, per consolidata giurisprudenza, l’intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità del precetto ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (Cass. civile, sez. III, 11-03-1992, n. 2938; Trib. di Genova 05-06-2000).
Deve, pertanto, dichiararsi l’efficacia del precetto impugnato limitatamente alla somma di € 29.654,27.
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dall’1.10.2005 al saldo.
Le spese processuali, ivi comprese quelle della fase di reclamo – tenuto conto della rilevante riduzione della somma portata dall’atto di precetto ( € 25.300,40)   e dunque della doverosa introduzione del procedimento di opposizione nonché della peculiarità della questione trattata in ragione dei recenti interventi normativi che sono stati esaminati nel presente giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, definitivamente pro­nunciando sulla domanda proposta da *** *** contro *** Concessionaria Servizi Assicurativi *************** , ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l’efficacia dell’atto di precetto limitatamente all’importo di € 29.654,27, somma sulla quale devono essere corrisposti gli interessi legali dall’1.10.2005 al saldo;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle della fase di reclamo.
Così deciso il   25.7.2007 dal Tribunale civile di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte.
Il Giudice
Dott.ssa *****   *******

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