Opposizione a decreto ingiuntivo ed azione di ingiustificato arricchimento: nuove regole dalla Cassazione

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La Cass. civ. SS.UU. n. 26128 del 12/10/10, depositata lo scorso 27 dicembre , analizza i poteri dell’opponente e dell’opposto, soprattutto, quali sono le azioni esperibili da quest’ultimo. Risolve il contrasto giurisprudenziale sulle differenze tra azione da ingiustificato arricchimento e da inadempimento contrattuale e sulla possibilità di proporle con la suddetta procedura.

Una ditta forniva materiale medico specialistico ad un’USL, che non onorava il contratto, sostenendo l’inesistenza “di un formale provvedimento di richiesta di acquisto” e di aggiudicazione dell’appalto. Ingiungeva alla PA il saldo, producendo le prove dell’esistenza del contratto di appalto e dell’avvenuta consegna della merce. L’ingiunto si opponeva e la fornitrice, costituendosi, proponeva un’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 cc.

La causa, relativa ad una ventennale vertenza, inizialmente assegnata alla sez. III era poi trasmessa alla sez. I, poiché aveva emesso un’ordinanza interlocutoria su questo argomento e, infine, stante l’importanza dell’argomento ed il rilevato contrasto giurisprudenziale, era rimessa alla Sezioni Unite che rigettavano il ricorso.

La S.C. evidenzia come siano palesemente differenti la ratio, i presupposti, il petitum e la causa petendi delle due azioni. Quella ex art. 2041 è un’azione sussidiaria alla domanda principale “fondata su fatti costitutivi distinti ed idonei ad individuare diritti eterodeterminati”. L’adempimento contrattuale, invece, è fondato sul contratto stipulato dalle parti, ergo su poteri ed oneri stabiliti dalle stesse. Costituisce un’autonoma domanda volta al rispetto dei sinallagmi in esso contenuti. Inoltre quando l’arricchimento sine causa riguarda un ente pubblico è richiesto un ulteriore elemento, assente nell’altra azione: la prova o di “un fatto materiale di una prestazione economicamente vantaggiosa” per lo stesso e “del riconoscimento – esplicito od implicito – della sua utilità” da parte dei suoi organi rappresentavi.

È pacifico che i due giudizi siano sostanzialmente incompatibili tra di loro, poiché diversi sono i fatti giuridicamente rilevanti posti a rispettivo fondamento ed il bene giuridico perseguito.

La S.C. si pone il quesito se, nella fattispecie, tale richiesta costituisca una mutatio libelli od un’emendatio libelli. Sul punto si sono sviluppate, nel corso dei decenni, due discordi esegesi, che, però, concordano sulla dicotomia delle sopra indicate procedure.

La prima tesi esclude la possibilità che l’inadempimento contrattuale contenga implicitamente gli estremi per la richiesta del danno da arricchimento sine causa, perché una domanda giudiziale non può essere fondata su un titolo diverso da quello che la legittima. Essa introdurrebbe una domanda nuova e sarebbe, di conseguenza, inammissibile.

Nell’opposizione a decreto ingiuntivo (ma ciò vale per ogni altro analogo caso) si ha un inversione dei ruoli tra le parti. Infatti il debitore ingiunto ricorrendo contro il decreto diventa attore (opponente) con tutte le conseguenze di legge che ciò comporta: può proporre domanda riconvenzionale, chiamare il terzo in causa etc. Il creditore (opposto) assume il ruolo di convenuto. Alcune sue facoltà, quindi, risultano limitate secondo le regole generali del processo. È fatta salva l’esperibilità della reconventio reconventionis, nonostante che il risarcimento del danno costituisca una mutatio libelli. In breve solo l’opponente può proporre una domanda riconvenzionale, facoltà preclusa all’opposto che, però, può difendersi esperendone una a sua volta. Questa ultima asserzione trova il suo fondamento nell’art. 183 cpc che, all’epoca dei fatti, consentiva ad entrambe le parti di avanzare tale domanda, sino alla prima udienza di trattazione (dopo l’ultima novella della L. n. 69/09 il termine ultimo è la costituzione del convenuto), solo nel processo di cognizione, mentre questa facoltà, come appena esplicato, risultava limitata in quello di opposizione per non creare un eccessivo discrimine tra i due processi e non ledere l’art. 111 Cost. (cfr. ex multis Cass. nn. 17078/10, 507/09,10966 e 7966/08, 17007/07 e conformi).

Questa tesi “valorizza la natura del procedimento in cui la domanda è inserita”, cioè l’opposizione ex art. 645 cpc, finalizzata all’analisi della fondatezza della domanda in base agli elementi forniti dalle parti.

L’altra esegesi, invece, è volta ad esaminare che “nel giudizio siano già presenti tutti gli elementi costitutivi dell’azione di indebito arricchimento, considerata, quindi, come una diversa qualificazione dei fatti già introdotti. Ergo questa domanda costituirebbe una mera emendatio libelli, perché non apporterebbe alcuna innovazione al thema decidendum ed al petitum e non violerebbe l’art. 183 cpc. (cfr. Cass. nn. 9042/10, 27406/08 e 81100/00).

La Cassazione nel ribadire la menzionata inversione dei ruoli tra le parti in causa (l’ingiunto diventa attore del giudizio di opposizione), sottolinea, però, come i poteri del debitore opponente siano limitati rispetto a quelli di un attore in un processo di cognizione.

Perciò anche lo ius variandi della domanda sarà limitato alle sole difese conseguenti le eccezioni sollevati ed i fatti esposti ex adverso, pur potendo citare il terzo in causa.

La reconventio reconventionis, quindi, potrà essere eccepita solo per resistere alla nuova e più ampia pretesa dell’opponente.

È una chiara limitazione dei poteri conferiti al convenuto dall’artt. 167 cpc.

In conclusione, nel rigettare il ricorso, la Corte ha risolto il contrasto giurisprudenziale enunciando il seguente principio di diritto: “ La domanda di ingiustificato arricchimento è domanda diversa rispetto a quella di adempimento contrattuale, perché diversi sono i fatti giuridicamente rilevanti, posti a fondamento della domanda e diverso è il bene giuridico perseguito. Ne consegue che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al creditore opposto è consentita la sua proposizione, soltanto se tale esigenza nasce dalle difese dell’ingiunto opponente, contenute nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e purchè la relativa domanda sia proposta – a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio – nella comparsa di costituzione e risposta della parte opposta”.

Si rinvia al testo della sentenza per ogni eventuale approfondimento.

 

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Dott.ssa Milizia Giulia

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