Opere pubbliche, le nuove funzioni del Prefetto

Redazione 22/08/14
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Lilla Laperuta

Il  nuovo testo di riforma della P.A. di cui all’art. D.L. 90/2014 convertito nella L. 11 agosto 2014, n.114 prevede il coinvolgimento delle prefetture in presenza di anomalie nel settore delle opere pubbliche.

L’art. 32 del provvedimento normativo prevede, infatti, che nelle ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria proceda per i reati di concussione, corruzione e turbativa d’asta ovvero in presenza di rilevanti situazione anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture (ivi compresi i concessionari di lavori pubblici ed i contraenti generali), il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)  ne informa il Procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati, propone al Prefetto competente l’adozione dei seguenti provvedimenti alternativi:

a) ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l’impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto o della concessione;

b) provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione.

Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa ed è sospeso l’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell’impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell’assemblea sono sospesi. per l’intera durata della misura.

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