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Indice
- 1. La questione: inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178, lett. c) e 601 cod. proc. pen.
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: notifica dell’avviso di dibattimento: in caso di omonimia tra difensori, è onere di cancelleria e ufficiale giudiziario garantire la corretta identificazione del destinatario
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1. La questione: inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178, lett. c) e 601 cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Ancona confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, gli imputati erano stati riconosciuti colpevoli, esclusa la recidiva ad essi contestata e con le attenuanti generiche, dei reati, unificati dal vincolo di continuazione, di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, comma primo, nn. 2 e 5, cod. pen., nonché di cui agli artt. 110, 61, n. 2 e 337 cod. pen., commesso, in concorso tra loro, al fine di assicurarsi l’impunità dal reato contestato al capo A), e, pertanto, erano stati condannati, con la diminuente del rito, alla pena di 3 mesi di reclusione e di 300 euro di multa, applicata a titolo di aumento per la continuazione fra tali fatti e quelli già giudicati con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Spoleto.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli accusati.
In particolare, uno di siffatti legali, con un unico motivo, deduceva inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178, lett. c) e 601 cod. proc. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di notificazione al difensore dell’avviso di celebrazione del dibattimento, nell’ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso foro è compito della cancelleria e dell’ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all’imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso (Sez. 2, n. 28056 del 10/07/2024, Sez. 2, n. 43336 del 15/9/2023; Sez. 3, n. 5982 del 12/12/2001).
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3. Conclusioni: notifica dell’avviso di dibattimento: in caso di omonimia tra difensori, è onere di cancelleria e ufficiale giudiziario garantire la corretta identificazione del destinatario
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in caso di omonimia tra difensori, sia onere della cancelleria garantire la corretta notifica dell’avviso di dibattimento.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in tema di notificazione dell’avviso di celebrazione del dibattimento, nell’ipotesi di omonimia tra più difensori dello stesso foro, incombe alla cancelleria e all’ufficiale giudiziario l’onere di garantire la corretta notificazione, escludendo ogni responsabilità imputabile all’imputato per eventuali irregolarità non derivanti da sua colpa.
Ove, quindi, tale onere non sia adempiuto da parte della cancellaria, ben si potrà eccepire siffatta omissione (com’è avvenuto nel caso di specie).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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